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Sentenza

Sentenza n. 1995/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'annullamento previa sospensione, a) della deliberazione di Giunta del Comune di Casagiove n. 51 del 30 dicembre 2024 pubblicata sull’albo pretorio comunale in data 3/01/2025; b) se ed in quanto lesivo, del parere espresso dall’ASL di Caserta nota 0309955/FARM CONV del 30/12/2024, non conosciuto dalla ricorrente; c) se ed in quanto lesivo, del parere espresso dall’Ordine dei farmacisti di Caserta, non conosciuto dalla ricorrente; d) di ogni altro provvedimento o atto presupposto, connesso e/o conseguenziale, comunque lesivo degli interessi del ricorrente, compresi pareri, accertamenti, verbali e quant’altro non a conoscenza della ricorrente, con riserva di motivi aggiunti.

Giustizia amministrativa202500963

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: deliberazione di revisione della pianta organica delle farmacie del Comune di Casagiove, nella parte relativa all’assegnazione della sede farmaceutica n. 1 al tratto viario denominato via Lorenzetti o ex strada provinciale per San Leucio

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, titolare della sede farmaceutica n. 12 del Comune di Caserta, ha impugnato la deliberazione del Comune di Casagiove sostenendo che essa avesse illegittimamente incluso nella zona di competenza della sede farmaceutica n. 1 di Casagiove via Lorenzetti, strada che la ricorrente assumeva appartenere al Comune di Caserta ed essere già assegnata alla propria farmacia dalla pianta organica di quel Comune. Ha dedotto: violazione delle disposizioni sulla classificazione e denominazione delle strade, difetto di motivazione e di istruttoria, errore sui presupposti, illogicità e irragionevolezza; violazione della disciplina sulla toponomastica e sulla numerazione civica; violazione della normativa sulle piante organiche delle farmacie, dei principi di trasparenza, buona amministrazione e imparzialità, nonché dell’art. 97 Cost.; omessa o inadeguata considerazione dei pareri dell’ASL e dell’Ordine dei farmacisti; contraddittorietà nell’utilizzo del criterio demografico; mancanza di una concreta esigenza di revisione della pianta organica; erronea valorizzazione della sentenza del TAR n. 5991/2024. Il Comune di Casagiove e la controinteressata hanno eccepito e dedotto il difetto di interesse e di legittimazione della ricorrente, poiché titolare di una farmacia sita in altro Comune. Nel corso del giudizio è inoltre intervenuto il giudicato formatosi sulla sentenza del TAR n. 5991/2024, confermata dal Consiglio di Stato con sentenza n. 5681/2025, che ha accertato l’appartenenza di via Lorenzetti, della strada comunale di circumvallazione e della ex strada provinciale per San Leucio al territorio di Casagiove.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di legittimazione e di interesse a ricorrere. Le sentenze del TAR n. 5991/2024 e del Consiglio di Stato n. 5681/2025 hanno definitivamente accertato che il tratto viario indicato dalla ricorrente come via Lorenzetti ricade nel territorio del Comune di Casagiove e corrisponde, secondo diverse denominazioni, alla strada comunale di circumvallazione e alla ex strada provinciale per San Leucio. Ne consegue che il Comune di Casagiove ha esercitato il proprio potere programmatorio su una strada ricadente nel proprio territorio. La titolare di una farmacia sita in un Comune diverso non è legittimata a impugnare la pianta organica delle farmacie del Comune confinante, poiché l’atto incide sulle zone di competenza delle farmacie dello stesso Comune e non direttamente sulla zona assegnata alla farmacia del diverso Comune. L’eventuale maggiore concorrenza o riduzione del bacino di utenza costituisce, in assenza di una dimostrazione concreta, un interesse di mero fatto e non un interesse legittimo qualificato. Le ulteriori censure relative all’inesistenza del toponimo e alla localizzazione della strada sono state ritenute coperte dal giudicato; le contestazioni sul difetto di istruttoria e motivazione della delibera sono state dichiarate inammissibili perché formulate da soggetto privo di legittimazione. Le spese sono state compensate in ragione dell’andamento della vicenda processuale.

Norme richiamate

  • art. 1 l. 475/1968

    Il potere comunale di individuare e delimitare le zone di competenza delle sedi farmaceutiche incide direttamente sulle farmacie operanti nello stesso Comune.

  • art. 1, comma 7, l. 475/1968

    diritto a che le farmacie di nuova istituzione siano situate ad una distanza non inferiore a 200 metri

    La tutela spettante ai titolari di farmacie di altri Comuni confinanti è limitata al rispetto della distanza minima prevista per le nuove sedi; non comprende, di regola, la legittimazione a impugnare la pianta organica del Comune vicino.

  • art. 950, comma 3, c.c.

    fissa un principio generale applicabile anche a fattispecie quali quella qui all’esame

    I dati catastali possono costituire parametro generale per determinare i confini tra Comuni quando risultino concordanti e non siano stati dimostrati elementi idonei a superarli.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Il Collegio ha dato alle parti avviso della possibile improcedibilità o definizione della controversia alla luce del giudicato sopravvenuto, consentendo il deposito di memorie.

  • art. 13 l.r. Campania 29 ottobre 1974, n. 54

    La disposizione è richiamata quale base del potere provinciale di delimitazione dei confini comunali in difetto di accordo tra i Comuni.

Massime di principio

  • Il titolare di una farmacia situata in un Comune non è, di regola, legittimato a impugnare la pianta organica delle farmacie di un Comune confinante, perché la delimitazione delle zone di competenza incide direttamente sulle farmacie operanti nel Comune che adotta l’atto e solo indirettamente, quale eventuale maggiore concorrenza, sulle farmacie di altri Comuni.
  • L’eventuale diminuzione del bacino di utenza o l’incremento della concorrenza derivante dalla localizzazione di una farmacia in un Comune diverso integra, in assenza di una concreta dimostrazione di una lesione diretta e attuale, un interesse di mero fatto e non fonda la legittimazione a ricorrere.
  • Quando il giudicato abbia definitivamente accertato l’appartenenza di una strada al territorio di un determinato Comune, non possono essere riproposte in un successivo giudizio le censure che presuppongono la diversa appartenenza territoriale o l’inesistenza della strada quale oggetto dell’accertamento.
  • Le questioni relative alla legittimità della revisione della pianta organica di un Comune possono essere esaminate nel merito solo da chi vanti una posizione qualificata e differenziata direttamente incisa dall’atto; il soggetto privo di tale posizione non può contestare i vizi di motivazione, istruttoria o violazione della disciplina di settore.

Come è indicizzato

MaterieFarmacieLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesseEffetto conformativo e riedizione del potere

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