Cassazione Penale, Sentenza n. 2395/2022 del 20/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per i reati di associazione per delinquere, ricettazione, porto e detenzione di armi da fuoco, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. Denuncia: (1) vizio di motivazione e violazione di legge rispetto alla ritenuta gravità degli indizi per il reato associativo, lamentando che il Tribunale abbia dedotto l'associazione dalla sola pluralità di reati senza considerare che i coinvolti fossero legati da parentela o vecchia amicizia e senza affrontare la posizione individuale dell'indagato; (2) motivazione carente ed equivoca sulle intercettazioni in tema di armi, e sulla natura dell'oggetto custodito (moto vs fucile) chiarita dall'interrogatorio; (3) omissione di motivazione sui fatti di stupefacenti; (4) errori nella valutazione delle esigenze cautelari e nella scelta della misura, sulla base di una motivazione apparente che non terrebbe conto dell'incensuratezza dell'indagato e che si sarebbe fondata solo sulla gravità del fatto invece che su una valutazione complessiva della personalità e delle circostanze.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per l'assoluta genericità dei motivi: il ricorso si limitava a riproporre ampi stralci dell'istanza di riesame senza indicare riferimenti critici precisi ad altrettanti passaggi della motivazione del provvedimento impugnato. La motivazione del Tribunale è stata ritenuta ampia e fondata su emergenze istruttorie eloquenti, e l'impugnazione non ha confutato tali argomentazioni. In conseguenza dell'inammissibilità, ex art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stato inoltre disposto l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna del proponente alla rifusione delle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile; la Corte l'ha applicata per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Disposizione procedurale per gli adempimenti della cancelleria dopo la pronuncia; la Corte ha ordinato l'invio degli adempimenti alla cancelleria ai sensi di tale disposizione
Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000
Riferimento giurisprudenziale usato per sostenere che la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende può essere disposta salvo che non ricorra l'assenza di colpa del proponente; la Corte ha ritenuto non sussistente tale assenza di colpa
Massime di principio
- Un ricorso è inammissibile se i motivi sono generici: bisogna riferire ogni contestazione a passaggi specifici della motivazione impugnata, non limitarsi a riprodurre l'istanza di grado precedente
- Per contrastare la ricostruzione della gravità indiziaria (es. associazione per delinquere) è necessario argomentare in concreto e punto per punto le ragioni per cui le risultanze probatorie non valgono a fondare l'ipotesi accusatoria, indicandone le contraddizioni o alternative interpretative
- Le intercettazioni ambigue richiedono un'analisi contestuale dettagliata: eccezioni generiche sull'equivocità non sono sufficienti, occorre spiegare perché il significato alternativo proposto sia più attendibile
- Sui reati di stupefacenti e su qualsivoglia addebito è indispensabile che il ricorso indichi le omissioni di motivazione specifiche e perché la motivazione sia carente rispetto agli elementi di fatto o di prova
- La scelta della misura cautelare va contestata dimostrando che il giudice non ha valutato adeguatamente gli elementi personali dell'indagato (es. incensuratezza) o che non sussistevano esigenze cautelari concrete e attuali; anche qui servono riferimenti puntuali alla motivazione impugnata
- Per evitare la condanna alle spese e alla Cassa delle ammende, il proponente deve mostrare di aver agito con diligenza nell'elaborazione del ricorso e che le ragioni di inammissibilità non siano imputabili a sua colpa
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