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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2395/2022 del 20/01/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza di conferma della custodia cautelare in carcere per i reati di associazione per delinquere, ricettazione, porto e detenzione di armi da fuoco, detenzione e cessione di sostanze stupefacenti. Denuncia: (1) vizio di motivazione e violazione di legge rispetto alla ritenuta gravità degli indizi per il reato associativo, lamentando che il Tribunale abbia dedotto l'associazione dalla sola pluralità di reati senza considerare che i coinvolti fossero legati da parentela o vecchia amicizia e senza affrontare la posizione individuale dell'indagato; (2) motivazione carente ed equivoca sulle intercettazioni in tema di armi, e sulla natura dell'oggetto custodito (moto vs fucile) chiarita dall'interrogatorio; (3) omissione di motivazione sui fatti di stupefacenti; (4) errori nella valutazione delle esigenze cautelari e nella scelta della misura, sulla base di una motivazione apparente che non terrebbe conto dell'incensuratezza dell'indagato e che si sarebbe fondata solo sulla gravità del fatto invece che su una valutazione complessiva della personalità e delle circostanze.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per l'assoluta genericità dei motivi: il ricorso si limitava a riproporre ampi stralci dell'istanza di riesame senza indicare riferimenti critici precisi ad altrettanti passaggi della motivazione del provvedimento impugnato. La motivazione del Tribunale è stata ritenuta ampia e fondata su emergenze istruttorie eloquenti, e l'impugnazione non ha confutato tali argomentazioni. In conseguenza dell'inammissibilità, ex art. 616 c.p.p. il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. È stato inoltre disposto l'invio degli atti alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che prevede la condanna del proponente alla rifusione delle spese e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso manifestamente infondato o inammissibile; la Corte l'ha applicata per irrogare la sanzione pecuniaria di euro 3.000

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Disposizione procedurale per gli adempimenti della cancelleria dopo la pronuncia; la Corte ha ordinato l'invio degli adempimenti alla cancelleria ai sensi di tale disposizione

  • Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000

    Riferimento giurisprudenziale usato per sostenere che la condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende può essere disposta salvo che non ricorra l'assenza di colpa del proponente; la Corte ha ritenuto non sussistente tale assenza di colpa

Massime di principio

  • Un ricorso è inammissibile se i motivi sono generici: bisogna riferire ogni contestazione a passaggi specifici della motivazione impugnata, non limitarsi a riprodurre l'istanza di grado precedente
  • Per contrastare la ricostruzione della gravità indiziaria (es. associazione per delinquere) è necessario argomentare in concreto e punto per punto le ragioni per cui le risultanze probatorie non valgono a fondare l'ipotesi accusatoria, indicandone le contraddizioni o alternative interpretative
  • Le intercettazioni ambigue richiedono un'analisi contestuale dettagliata: eccezioni generiche sull'equivocità non sono sufficienti, occorre spiegare perché il significato alternativo proposto sia più attendibile
  • Sui reati di stupefacenti e su qualsivoglia addebito è indispensabile che il ricorso indichi le omissioni di motivazione specifiche e perché la motivazione sia carente rispetto agli elementi di fatto o di prova
  • La scelta della misura cautelare va contestata dimostrando che il giudice non ha valutato adeguatamente gli elementi personali dell'indagato (es. incensuratezza) o che non sussistevano esigenze cautelari concrete e attuali; anche qui servono riferimenti puntuali alla motivazione impugnata
  • Per evitare la condanna alle spese e alla Cassa delle ammende, il proponente deve mostrare di aver agito con diligenza nell'elaborazione del ricorso e che le ragioni di inammissibilità non siano imputabili a sua colpa

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