Cassazione Penale, Sentenza n. 27128/2024 del 09/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di legittimità dichiara il ricorso inammissibile per genericità e aspecificità dei motivi (il motivo risulta in parte incomprensibile e non contrasta con punti essenziali della motivazione del Tribunale), e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende per profili di colpa connessi all'irritualità dell'impugnazione.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza che ha rigettato il reclamo avverso il diniego della liberazione anticipata ai sensi dell'art. 54 Ord. pen. Sostiene vizi della motivazione per "illogicità manifesta": secondo il ricorrente il Tribunale avrebbe negato il beneficio per il periodo 22/02/2002-02/05/2002 ritenendo che in quel periodo fosse stato detenuto per fatti ostativi, mentre, a suo dire, la detenzione relativa al reato ostativo sarebbe cronologicamente successiva al periodo per il quale chiedeva il beneficio. Per sostenere ciò allega una sentenza di condanna per art. 73 d.P.R. n. 309/1990 dalla quale dedurrebbe che il fatto ostativo si sarebbe verificato dopo il periodo contestato e non prima.
Norme richiamate
Codice penale
artt. 81, comma 2; 110; 416-bis; 644; 629
Articoli richiamati per descrivere le condanne del ricorrente e la gravità dei fatti che hanno influito sulla valutazione della sua meritevolezza rispetto ai benefici penitenziari.
Legge 12 luglio 1991, n. 203
Richiamata come aggravante applicata alla condanna del ricorrente; utilizzata nel quadro fattuale della responsabilità penale.
Ordinamento penitenziario
legge 26 luglio 1975, n. 354, art. 54
Norma che disciplina la liberazione anticipata (beneficio) e i requisiti/ostatività per la sua concessione; il diniego del beneficio è motivato con riferimento ai presupposti di tale articolo.
d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico stupefacenti)
Richiamato nella sentenza allegata dal ricorrente quale titolo di condanna per fatti di droga; la Corte osserva però che la sentenza allegata non consente di ricavare gli elementi che il ricorrente invoca per dimostrare un errore del Tribunale.
Giurisprudenza di legittimità
Sez. 2, n. 57737 del 20/09/2018 (Obambi), Rv. 274471
Principio richiamato in tema di inammissibilità per genericità: il ricorso che renda incomprensibili le ragioni dell'impugnazione a causa di tecnica espositiva caotica è inammissibile.
Corte costituzionale
Richiamata in relazione alla possibilità di condannare l'istante al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende per colpa nell'impugnazione irrituale.
Massime di principio
- Un ricorso per cassazione deve essere specifico e comprensibile: le ragioni dell'impugnazione devono essere illustrate con chiarezza e riferirsi puntualmente ai punti essenziali della motivazione impugnata, altrimenti sono irricevibili per genericità.
- Se si allegano documenti (es. sentenze) per provare errori di fatto o cronologici nella decisione impugnata, è necessario indicare espressamente come quei documenti integrino il processo decisorio e dimostrino l'errore; documenti esterni che non risultano inseriti nel provvedimento impugnato rischiano di essere ritenuti irrilevanti.
- Nelle impugnazioni contro il diniego di benefici penitenziari (art. 54 Ord. pen.) occorre confrontarsi specificamente con le valutazioni del giudice di merito, in particolare con le risultanze investigative e con la motivazione che abbia valorizzato la partecipazione a contesti criminosi o la mancata adesione al percorso rieducativo.
- La contestazione della motivazione del giudice deve indicare con precisione il passaggio ritenuto illogico o contraddittorio e, se si deduce un errore cronologico o fattuale, produrre prove che siano percepibili come tali nel corpo del ricorso (estratti di sentenze citate con riferimenti chiari, documenti ufficiali, ecc.).
- Quando il rigetto del beneficio è fondato su elementi di pericolosità o persistenza dell'attività del gruppo criminoso (anche a fronte di periodi di detenzione), il ricorso deve affrontare e confutare espressamente le argomentazioni del giudice che hanno fatto leva su tali elementi.
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