Cassazione Penale, Sentenza n. 14236/2026 del 20/04/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna la sentenza del Tribunale di Como per vizio di diritto e di motivazione, sostenendo: 1) errata esclusione dell'applicabilità della procedura estintiva introdotta dal d.lgs. n. 150/2022 (art. 70 e articoli 12-ter e ss. inseriti nella legge n. 283/1962), con la tesi che tale procedura non si sovrappone all'istituto dell'oblazione (art. 464 c.p.p.) ma è autonoma e può operare indipendentemente dall'iniziativa difensiva; 2) violazione del principio tempus regit actum e dell'art. 96 d.lgs. n. 150/2022 per mancata applicazione della disciplina intertemporale, atteso che le prescrizioni amministrative erano state adempiute prima dell'esercizio dell'azione penale e che l'azione penale è stata esercitata dopo l'entrata in vigore della riforma; 3) violazione dell'art. 125 c.p.p. per motivazione apparentemente insufficiente e mancata valutazione critica della testimonianza Rea, ritenuta decisiva rispetto alla questione dell'applicabilità della nuova disciplina.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza. Ha confermato l'interpretazione secondo cui il d.lgs. n. 150/2022 (art. 70 e artt. 12-ter ss. inseriti nella legge n. 283/1962) ha introdotto una procedura estintiva applicabile alle contravvenzioni alimentari ricomprese nella legge n. 283/1962, ma tale procedura non opera nei procedimenti nei quali l'azione penale era già stata esercitata alla data del 30 dicembre 2022. La Corte ha stabilito inoltre che l'omessa o viziata attivazione della procedura amministrativa da parte dell'organo di vigilanza non determina l'improcedibilità dell'azione penale e che l'oblazione giudiziale (art. 464 c.p.p.) resta una facoltà residuale ma soggetta alle decadenze ordinarie; nel caso specifico il Tribunale ha correttamente ritenuto che il ricorrente non avesse formulato tempestiva richiesta di oblazione e che non ricorressero profili utili a ritenere applicabile la nuova procedura estintiva. Conseguentemente il ricorso è stato respinto come inammissibile e il ricorrente è stato condannato alle spese del procedimento, oltre al versamento in favore della Cassa delle ammende di euro 3.000,00.
Norme richiamate
Legge 30 aprile 1962, n. 283 (disciplina igiene e commercio degli alimenti)
artt. 5 e 6; artt. 12-ter, 12-quater, 12-septies, 12-octies
La novella (artt. 12-ter ss.) introduce una procedura amministrativa estintiva per contravvenzioni alimentari che consente l'estinzione del reato con l'adempimento delle prescrizioni impartite dall'organo di vigilanza e il pagamento o, in alternativa, il lavoro di pubblica utilità; la procedura è applicabile solo se l'azione penale non era già stata esercitata alla data del 30/12/2022
Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (attuazione della 'Riforma Cartabia')
Art. 70 ha esteso l'istituto estintivo alle contravvenzioni alimentari; art. 96 fissa il limite di non applicabilità ai procedimenti nei quali l'azione penale sia stata già esercitata alla data del 30/12/2022 (norma intertemporale)
Codice di procedura penale
art. 464, comma 3; art. 125; art. 347; art. 316-bis? (menzionato art. 162-bis codice penale come riferimento)
Art. 464 c.p.p. disciplina l'oblazione giudiziale; la Corte richiama che l'oblazione resta una facoltà giudiziale residuale e soggetta alle decadenze del processo penale; art. 125 riguarda la motivazione delle sentenze e la sua corretta applicazione è questione di merito
Decreto legislativo 15 luglio 1994, n. 758
art. 19, art. 20, art. 21, art. 23
Modello procedurale di riferimento (procedura estintiva per reati in materia di sicurezza e igiene del lavoro) che la nuova disciplina in materia alimentare riproduce/adegua; giurisprudenza su tali procedure è stata presa a modello
Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (norme ambientali)
artt. 318-bis, 318-ter, 318-quater, 318-sexies, 318-septies
Ulteriore presidio normativo con analoghe procedure estintive per contravvenzioni ambientali, richiamato per analogia e per chiarire modalità e limiti dell'estinzione amministrativa/giudiziaria
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro)
Riprende la disciplina dell'estinzione in materia di sicurezza sul lavoro, richiamata come modello e per supportare l'interpretazione sull'autonomia e i limiti della procedura speciale
Codice penale
art. 162-bis (menzionato nel testo come riferimento)
Richiamato nella disamina sulla possibilità di ottenere effetti estintivi alternativi; contesto evidenzia che esistono più strumenti con effetti estintivi ma soggetti a condizioni e termini diversi
Codice di procedura penale
Prevede l'onere delle spese del procedimento e la possibilità di equo versamento alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso senza colpa; applicato per imporre il versamento di euro 3.000,00
Ordinamento costituzionale
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per stabilire criteri di valutazione della colpa nella proposizione del ricorso e per disciplinare le conseguenze procedurali della declaratoria di inammissibilità
Massime di principio
- La procedura estintiva introdotta dal d.lgs. n. 150/2022 (art. 12-ter e ss. nella legge n. 283/1962) si applica alle contravvenzioni alimentari purché l'azione penale non sia stata già esercitata alla data del 30/12/2022; se l'azione penale era già pendente, la procedura amministrativa speciale non può operare
- L'omessa o viziata attivazione della procedura amministrativa da parte dell'organo di vigilanza non comporta automaticamente l'improcedibilità dell'azione penale; il contravventore può comunque cercare l'estinzione in sede giudiziaria (es. mediante oblazione) nei limiti delle decadenze previste dal codice
- L'oblazione (art. 464 c.p.p.) è uno strumento giudiziale residuale rispetto alla procedura amministrativa estintiva ma resta accessibile solo nei termini e con le modalità previste dal codice di rito; la mancata tempestiva domanda rende inapplicabile la rimessione all'oblazione successiva
- Nelle controversie sull'applicabilità di norme intertemporali è decisiva la scansione cronologica degli atti (data di esercizio dell'azione penale rispetto alla data di entrata in vigore della norma) e non solo il perfezionamento materiale delle condotte ripristinatorie
- Questioni di valutazione probatoria (es. valutazione di testimonianze) attengono in prevalenza al giudice di merito e non sono normalmente sindacabili in sede di legittimità salvo profili di manifesta illogicità o contraddittorietà della motivazione
- Per ottenere l'estinzione del reato in situazioni analoghe è fondamentale: documentare l'adempimento tempestivo delle prescrizioni amministrative; verificare la tempestività della presentazione di istanze (procedura amministrativa o oblazione giudiziale); e agire in funzione della tempistica rispetto all'entrata in vigore della normativa estintiva
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