Cassazione Penale, Sentenza n. 26178/2023 del 16/06/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la conferma della condanna per appropriazione indebita (artt. 81 cpv., 646, 61 n.11 c.p.) sostenendo: 1) genericità e indeterminatezza del capo di imputazione (mancata indicazione di episodi, tempi e luoghi specifici); 2) errata valutazione della normativa e della prova: contestata attendibilità della parte civile per conflitto d'interessi lavoristico, contraddizioni su quali beni siano stati acquistati dal Paolini o da dipendenti autorizzati, e dedotta la prescrizione in quanto gli ordini sarebbero risaliti al periodo 2000-2006; 3) vizio nella determinazione della pena e mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto; contestata anche la rilevanza del fallimento intervenuto della società costituita parte civile rispetto alle statuizioni civili.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e lo ha ritenuto manifestamente infondato. Sulla genericità del capo d'imputazione il Collegio ha ritenuto che l'accusa contenesse i tratti essenziali (tipologia del materiale, modalità di appropriazione, arco temporale) sufficienti per la difesa. Sull'apprezzamento delle prove è stato confermato il credito dato ai testi e alla persona offesa: in particolare risultavano ordini/invoice recenti (anni immediatamente anteriori alla querela, testimoniati da consulente fiscale) e l'onere della tardività/prescrizione gravava sul ricorrente, il quale non lo ha provato. Quanto alla pena, la Corte territoriale aveva motivato la dosimetria richiamando i parametri di cui all'art. 133 c.p. e la posizione di affidamento del Paolini; la questione della particolare tenuità è stata considerata tardiva in cassazione. Sulla questione del fallimento della parte civile la Corte ha richiamato il principio secondo cui il fallimento non elimina la capacità processuale se il curatore non regolarizza la dichiarazione in giudizio, con conseguente prosecuzione del processo tra le parti originarie. Conseguenze pratiche: inammissibilità del ricorso; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; preclusa la liquidazione delle spese richieste dall'imputato in relazione al patrocinio a spese dello Stato.
Norme richiamate
art. 646 cod. pen.
Norma che punisce l'appropriazione indebita; usata per qualificare penalmente la condotta contestata al ricorrente (appropriazione di beni/ordini aziendali).
art. 81 cpv. cod. pen.
Riferimento alla continuazione o concorso di reati (comma finale) come elemento integrativo dell'imputazione; usato in relazione alla contestazione plurima degli atti di appropriazione.
art. 61 n.11 cod. pen.
Circostanza aggravante relativa alla posizione di fiducia o di responsabilità del reo rispetto alla vittima; applicata nella motivazione della maggiore gravità della condotta data la funzione svolta dal Paolini.
art. 611, comma 1-bis cod. proc. pen.
Previsione procedurale relativa alla richiesta di discussione orale nel processo penale; qui richiamata per segnalare che le parti non hanno chiesto la discussione orale e il procedimento è stato trattato con contraddittorio scritto.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020 n. 137 (convertito)
Norma che ha introdotto e regolato il procedimento con contraddittorio scritto in tempi di emergenza; richiamata per la disciplina del trattamento scritto del procedimento.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti di enunciazione dei motivi nel ricorso per cassazione; menzionato in relazione alla esposizione sintetica dei motivi nel ricorso.
art. 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena (circostanze attenuanti e aggravanti); la Corte territoriale vi ha fatto riferimento per la dosimetria della pena, valorizzando la posizione di fiducia del responsabile del magazzino.
art. 43 legge fallimentare
Norma che disciplina la capacità processuale del fallito e gli obblighi di dichiarazione del curatore; interpretata nel senso che, se la curatela non regolarizza la posizione in giudizio, il processo penale prosegue tra le parti originarie e il fallimento non fa venir meno la capacità processuale del soggetto costituito parte civile.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che prevede l'obbligo di condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di inammissibilità o rigetto del ricorso; applicata nella condanna alle spese e alla somma per la Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Perché un capo di imputazione sia valido non è necessario che indichi ogni dettaglio: è sufficiente che contenga i tratti essenziali del fatto (tipologia del bene, modalità e arco temporale) in modo che l'imputato possa organizzare la difesa.
- La valutazione di attendibilità delle dichiarazioni della parte offesa e dei testi è rimessa al giudice di merito; in cassazione la censura riesce solo se emerge un travisamento evidente o impossibilità logica delle deduzioni probatorie.
- L'onere di provare la tardività della querela o la prescrizione spetta al ricorrente; in mancanza di prova adeguata la contestazione di tempestività del procedimento rimane insussistente.
- La richiesta e la motivazione della particolare tenuità del fatto devono essere sollevate tempestivamente nei gradi di merito; sollevare la questione per la prima volta in cassazione può essere inammissibile o rigettato.
- Il fallimento intervenuto della società costituita parte civile non comporta automaticamente la perdita della capacità processuale: se il curatore o la curatela non regolarizzano la posizione in giudizio, il processo penale prosegue tra le parti originarie e le relative questioni civili richiedono iniziative tra fallito/curatela.
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