Ordinanza n. 44/2026 - Palermo, Sezione 4
per l’ottemperanza - alla sentenza del TAR Sicilia, Palermo, Sezione Quarta, 11 marzo 2024, n. 931;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: richiesta di chiarimenti e proroga del Commissario ad acta nell'esecuzione delle sentenze sull'obbligo di volturazione degli impianti pubblicitari
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa cessionaria)
Prevale il privato
La controversia
Nel giudizio di ottemperanza alle sentenze nn. 931/2024 e 3368/2024, il Commissario ad acta, insediatosi per l'inerzia del Comune nell'avvio e nella conclusione del procedimento di volturazione degli impianti pubblicitari trasferiti all'impresa ricorrente, ha chiesto chiarimenti sull'estensione dei propri poteri, con particolare riguardo alla quantificazione e riscossione dei canoni pubblicitari, alla nomina di un consulente esterno e alla proroga del termine assegnato. La vicenda era complicata dalla pendenza di questioni tributarie relative agli anni 2017-2019, dalla necessità di rideterminare gli importi mediante aggiornamento del sistema informatico comunale e dalla contestazione, da parte dell'impresa, di sanzioni e interessi. L'impresa ha inoltre dedotto il grave pregiudizio economico derivante dai ritardi, non potendo operare nel territorio comunale nonostante i pagamenti effettuati.
La decisione
Il TAR ha interpretato il giudicato delimitando l'incarico commissariale al solo riavvio e alla conclusione del procedimento di volturazione, previa ricognizione effettiva degli impianti richiesti, della loro esistenza, della permanenza delle autorizzazioni e delle eventuali cause di decadenza. Ha escluso che il Commissario possa quantificare, liquidare o riscuotere tributi, sanzioni, interessi o conguagli, né definire controversie tributarie, trattandosi di attività riservate agli uffici comunali competenti e al giudice tributario. Ha tuttavia chiarito che la pendenza di questioni tributarie non può paralizzare l'intero procedimento: il Commissario deve formare un elenco definitivo degli impianti, indicandone stato di fatto e stato procedimentale, e disporre immediatamente la volturazione degli impianti esistenti, non decaduti e per i quali la condizione tributaria prevista dal regolamento risulti soddisfatta, oppure non sia contestata o sia stata definita favorevolmente per l'impresa. Gli impianti ancora condizionati da procedimenti tributari pendenti o dalla quantificazione definitiva degli importi devono essere indicati separatamente. È stata respinta la richiesta di autorizzare la nomina di un consulente esterno, perché estranea all'ambito oggettivo dell'ottemperanza. È stata invece concessa una proroga di sessanta giorni, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordinanza, per la conclusione dell'incarico, facendo salve le attività già compiute.
Norme richiamate
art. 6 del Regolamento comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni
1 In caso di modifiche formali e sostanziali del soggetto intestatario dell’autorizzazione, è necessario produrre nuova istanza ai fini autorizzativi, corredata dai documenti attestanti la variazione. 2 Entro 90 giorni dalla cessione, ovvero dalla trasformazione o fusione della società titolare dell’autorizzazione, deve essere presentata domanda di voltura dal nuovo soggetto titolare. 3 È concessa la voltura dell’autorizzazione purché siano stati assolti i pagamenti dell’imposta di pubblicità e/o suolo pubblico dal cessante o vengano corrisposti dal subentrante. Il relativo procedimento deve essere concluso entro 60 giorni dalla presentazione dell’istanza. 5 L’omessa presentazione della domanda di voltura o l’effettuazione abusiva di variazione del mezzo pubblicitario comporta la decadenza delle autorizzazioni precedentemente concesse; tutti gli impianti in atto saranno considerati abusivi e applicate le sanzioni previste dalla legge.
La volturazione presuppone la verifica dell'esistenza degli impianti, della permanenza delle autorizzazioni e dell'assenza di cause di decadenza, nonché l'assolvimento dei tributi dovuti. La condizione tributaria non consente però di sospendere indistintamente la definizione dell'intero procedimento.
art. 42 c.p.a.
Il Commissario ad acta esercita poteri sostitutivi delimitati dall'oggetto e dal vincolo conformativo del giudicato, senza poter adottare atti estranei o ulteriori rispetto a quelli dovuti in esecuzione della decisione.
art. 112 c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza assicura l'attuazione concreta del giudicato; i chiarimenti devono quindi essere funzionali all'effettività dell'esecuzione, senza ampliare l'oggetto della decisione ottemperanda.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, i poteri del Commissario ad acta sono rigorosamente delimitati dall'oggetto e dal vincolo conformativo del giudicato e non possono estendersi alla definizione di questioni estranee, anche se connesse all'attività amministrativa da compiere.
- Quando il giudicato impone la conclusione di un procedimento amministrativo articolato, la pendenza di questioni accessorie non consente all'amministrazione o al Commissario ad acta di paralizzare l'intero procedimento: devono essere individuate e definite le posizioni non controverse, separando quelle che restano subordinate alla conclusione di altri procedimenti.
- Se un regolamento subordina la volturazione di un'autorizzazione all'assolvimento dei tributi, il Commissario può disporre la volturazione per le posizioni in cui il pagamento risulti effettuato, la debenza non sia controversa o il procedimento tributario si sia concluso favorevolmente, ma non può quantificare, liquidare o riscuotere i tributi.
- La nomina di consulenti esterni non può essere autorizzata quando comporti, direttamente o indirettamente, l'attribuzione al Commissario ad acta di funzioni non comprese nel giudicato da eseguire.
- La proroga del termine assegnato al Commissario ad acta può essere concessa, anche per assicurare l'effettività del giudicato, quando la complessità degli adempimenti e il coinvolgimento di più uffici lo giustifichino, salve le attività già compiute.
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