Cassazione Penale, Sentenza n. 12716/2022 del 05/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente chiedeva, ai sensi dell'art. 671 c.p.p., il riconoscimento della continuazione fra cinque sentenze irrevocabili a suo carico (tre per reati tributari e fallimentari commessi tra il 2003 e il 2006; due per reati di associazione di tipo mafioso, detenzione illegale di arma e ricettazione commessi nel 2009 e nel 2017). L'ordinanza del giudice dell'esecuzione del 05/10/2020 aveva rigettato l'istanza; in cassazione il difensore deduceva violazione ed erronea applicazione dell'art. 81, secondo comma, c.p.p., nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione per non aver adeguatamente valutato gli indici (omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, modalità, sistematicità ecc.) che avrebbero dovuto far ritenere un medesimo disegno criminoso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile (art. 606, comma 3, c.p.p.), ritenendolo manifestamente infondato. Ha confermato che il giudice dell'esecuzione ha motivato congruamente il rigetto della continuazione: non emergono dagli atti elementi che dimostrino un "medesimo disegno criminoso" tra i reati tributari/fallimentari e gli altri reati; dagli stralci delle sentenze citate risultano al più elementi di dedizione abituale alla criminalità, ma non la programmazione unitaria delle condotte già al momento del primo fatto. La Corte ha altresì condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla Cassa delle ammende, applicando l'art. 616 c.p.p. e richiamando il principio della possibile colpa nella proposizione dell'impugnazione (Corte cost. n. 186/2000).
Norme richiamate
art. 671 c.p.p.
Norma che disciplina la competenza del giudice dell'esecuzione ad applicare la disciplina della continuazione fra più condanne irrevocabili; usata come base per l'istanza del ricorrente.
art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p.
Norme invocate dal ricorrente per dedurre violazione di legge e vizi di motivazione nella sentenza impugnata (motivi di cassazione relativi alla violazione di legge e alla motivazione).
art. 81, secondo comma, c.p.p.
Riferimento alla nozione di "medesimo disegno criminoso" rilevante ai fini della continuazione; la Corte precisa che il disegno non coincide con il semplice "programma di vita delinquenziale".
Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo) e altra giurisprudenza citata
Giurisprudenza di legittimità richiamata per distinguere tra il disegno unitario di reato (necessario per la continuazione) e la mera abitudine o dedizione a delinquere; fornisce i criteri interpretativi utilizzati dalla Corte.
art. 606, comma 3, c.p.p.
Norma che consente la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per cassazione quando manifestamente infondato; applicata per dichiarare inammissibile il ricorso del Sgrò.
art. 616 c.p.p.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in cassazione; utilizzata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle ammende.
Corte Cost., n. 186 del 2000
Principio richiamato circa la possibile valutazione della colpa nella proposizione di impugnazioni infondate, giustificando la condanna alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La continuazione richiede la prova di un "medesimo disegno criminoso" unitario e non si identifica con la mera abitualità o dedizione personale a delinquere.
- I criteri utili per valutare la continuazione sono: omogeneità delle violazioni e del bene giuridico protetto, contiguità spazio-temporale, modalità esecutive, singole causali, sistematicità e abitudini programmate di vita; la loro mera presenza non è automatica prova del medesimo disegno se non collegata concretamente.
- Spetta a chi chiede il riconoscimento della continuazione fornire elementi specifici e non generici che colleghino le condotte e dimostrino una programmazione unitaria già al momento del primo fatto.
- La valutazione del giudice dell'esecuzione deve essere logicamente congrua e motivata; il sindacato della Cassazione si limita a verificare la correttezza logico-giuridica della motivazione (non a riequilibrare le valutazioni di fatto).
- Se dalle sentenze di condanna emergono solo elementi di "vita delinquenziale" o abitudine, questi non bastano a qualificare la continuazione: occorre prova di una deliberazione unitaria sulle condotte oggetto delle sentenze.
- La proposizione di ricorso manifestamente infondato può comportare condanna alle spese e sanzioni (Cassa delle ammende) se sussistono elementi di colpa nella scelta di impugnare.
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