Sentenza del 22/02/2018 n. 1167 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Notificazione - Consegna al portiere - CAN - Obbligatorietà - Esclusione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la notificazione dell'atto, ritenendo necessaria, dopo la consegna della raccomandata al portiere dello stabile, l'ulteriore spedizione della raccomandata informativa di avvenuta notificazione, ossia la CAN. La questione riguarda la distinzione tra la notificazione eseguita secondo le regole della notificazione a mezzo posta disciplinata dalla legge n. 890/1982 e la notificazione semplificata tramite spedizione postale dell'atto, alla quale si applicano le norme del servizio postale ordinario.
La decisione
La contestazione è stata respinta. È stato affermato che, quando la cartella di pagamento o l'avviso di accertamento viene spedito direttamente tramite il servizio postale ordinario e la raccomandata viene consegnata al portiere, non è necessaria l'ulteriore raccomandata informativa attestante l'avvenuta notificazione. La CAN è quindi esclusa in questo tipo di notificazione semplificata, poiché non si applicano le formalità proprie della notificazione disciplinata dalla legge n. 890/1982.
Norme richiamate
Legge n. 890/1982
Le formalità previste dalla legge, inclusa la raccomandata informativa in caso di consegna a persona diversa dal destinatario, non si applicano quando l'atto tributario è notificato mediante spedizione postale semplificata secondo le regole del servizio postale ordinario.
Massime di principio
- Per la notificazione di una cartella di pagamento o di un avviso di accertamento occorre distinguere tra notificazione a mezzo posta disciplinata dalla legge n. 890/1982 e semplice spedizione postale dell'atto.
- Quando si applicano le regole del servizio postale ordinario, la consegna della raccomandata al portiere può perfezionare la notificazione senza necessità di una successiva CAN.
- La mancata ricezione della raccomandata informativa non rende automaticamente invalida la notificazione se tale formalità non era prevista per il procedimento concretamente utilizzato.
- Nel contestare una notificazione è quindi essenziale verificare quale procedura sia stata adottata, chi abbia ricevuto l'atto e quali formalità siano effettivamente richieste da quella specifica procedura.
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