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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-617/24

Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 20 novembre 2025. — Siegfried PharmaChemikalien Minden GmbH contro Hauptzollamt Bielefeld. — Domanda di pronuncia pregiudiziale ,proposta dal Finanzgericht Düsseldorf. — Rinvio pregiudiziale – Unione doganale – Regolamento (UE) n. 952/2013 – Codice doganale dell’Unione – Articolo 24, lettera d), e articolo 211, paragrafo 2 – Delega di poteri alla Commissione europea – Autorizzazione a “integrare” un atto legislativo – Regolamento delegato (UE) 2015/2446 – Articolo 172, paragrafi 1 e 2 – Validità – Effetto retroattivo di un’autorizzazione al perfezionamento attivo. — Causa C-617/24

Giurisprudenza europea62024CJ0617

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte, in sede di rinvio pregiudiziale, ha esaminato la validità della norma del regolamento delegato che limita nel tempo l’effetto retroattivo dell’autorizzazione al perfezionamento attivo. Ha respinto i dubbi del giudice tedesco sia quanto all’ampiezza della delega conferita alla Commissione, sia quanto alla sufficienza della motivazione. Ne consegue che la limitazione temporale prevista dall’articolo 172 del regolamento delegato 2015/2446 resta valida.

Validità dell’articolo 172, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 sulla limitazione temporale dell’effetto retroattivo dell’autorizzazione al perfezionamento attivo

La questione giuridica

Se l’articolo 172, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 sia invalido perché la Commissione avrebbe ecceduto le deleghe conferite dagli articoli 24, lettera d), e 212, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013, introducendo limiti temporali all’effetto retroattivo dell’autorizzazione al perfezionamento attivo, e perché la disposizione sarebbe insufficientemente motivata ai sensi dell’articolo 296, secondo comma, TFUE.

Principio di diritto

La Corte ha dichiarato che l’esame della questione non ha rivelato alcun elemento idoneo a inficiare la validità dell’articolo 172, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446: la Commissione, sulla base degli articoli 24, lettera d), e 284 del codice doganale, poteva integrare la disciplina degli effetti temporali delle decisioni doganali e limitare l’effetto retroattivo dell’autorizzazione al perfezionamento attivo a non oltre un anno prima della domanda, senza eccedere la delega né incidere su un elemento essenziale riservato al legislatore; inoltre, la motivazione del regolamento delegato, letta alla luce del considerando 14 e del contesto normativo, era sufficiente ai sensi dell’articolo 296, secondo comma, TFUE.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Articolo 290 TFUE
  • Articolo 296, secondo comma, TFUE
  • Regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 5, punto 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 22, paragrafi 2 e 4, del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 24, lettera d), del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 211, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 212, lettera a), del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Articolo 284 del regolamento (UE) n. 952/2013
  • Regolamento delegato (UE) 2015/2446
  • Articolo 172, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446
  • Regolamento (CEE) n. 2454/93
  • Articolo 508, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93

Validità della limitazione temporale dell’effetto retroattivo dell’autorizzazione al perfezionamento attivo

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Finanzgericht Düsseldorf in materia doganale. Il giudice nazionale chiedeva se fosse valida la disciplina del regolamento delegato (UE) 2015/2446 che limita la retroattività dell’autorizzazione al perfezionamento attivo.

Fatti e procedimento principale

Siegfried PharmaChemikalien Minden GmbH aveva presentato nel 2018 una domanda di autorizzazione al perfezionamento attivo per merci importate dalla Cina, ma la domanda era incompleta. Nel frattempo, fino al 18 luglio 2019, la società aveva immesso merci in libera pratica pagando dazi doganali per oltre EUR 1,1 milioni. Nel 2021 ha poi chiesto un’autorizzazione con effetto retroattivo per eliminare a posteriori il costo dei dazi. L’ufficio doganale ha respinto la domanda e il contenzioso è giunto al giudice del rinvio.

Questione sottoposta alla Corte

Il giudice tedesco dubitava della validità dell’articolo 172, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato 2015/2446, in particolare perché:

  • la Commissione avrebbe ecceduto le deleghe conferite dagli articoli 24, lettera d), e 212, lettera a), del codice doganale dell’Unione;
  • il limite temporale introdotto per l’effetto retroattivo non sarebbe stato previsto dal regolamento di base;
  • la disposizione potrebbe incidere su un elemento essenziale della materia, riservato al legislatore;
  • la motivazione del regolamento delegato sarebbe insufficiente ai sensi dell’articolo 296, secondo comma, TFUE.

Quadro normativo rilevante

La Corte richiama, in particolare:

  • l’articolo 290 TFUE, che distingue tra atti delegati di integrazione e di modifica;
  • l’articolo 296, secondo comma, TFUE, sul dovere di motivazione;
  • gli articoli 22, 24, 211, 212 e 284 del regolamento (UE) n. 952/2013;
  • l’articolo 172 del regolamento delegato (UE) 2015/2446;
  • il considerando 39 del codice doganale e il considerando 14 del regolamento delegato.

Ragionamento della Corte sui poteri delegati

La Corte ricorda che l’articolo 290 TFUE consente solo due tipi di delega: integrazione o modifica di elementi non essenziali dell’atto legislativo. La delega deve essere delimitata quanto a obiettivi, contenuto, portata e durata, e gli elementi essenziali restano riservati al legislatore.

Applicando tali criteri, la Corte osserva che:

  • l’articolo 284 del codice doganale autorizza in generale la Commissione ad adottare atti delegati previsti, tra l’altro, dagli articoli 24 e 212;
  • l’articolo 24, lettera d), letto con l’articolo 22, paragrafo 4, consente di stabilire i casi in cui una decisione doganale produce effetti da una data diversa da quella di ricezione;
  • il regolamento delegato 2015/2446, parte della "normativa doganale" ai sensi dell’articolo 5, punto 2, lettera a), può quindi disciplinare la data di inizio dell’efficacia di una decisione doganale;
  • il silenzio dell’articolo 211, paragrafo 2, sul profilo temporale non impedisce alla Commissione di specificarlo mediante atto delegato;
  • la limitazione della retroattività non tocca un elemento essenziale, perché non implica scelte politiche riservate al legislatore, ma concretizza una disciplina già prevista in termini generali dal codice.

La Corte sottolinea inoltre che la limitazione temporale serve a garantire chiarezza, certezza del diritto, parità di trattamento tra operatori e tutela degli interessi finanziari dell’Unione. Richiama anche il carattere derogatorio delle esenzioni dai dazi doganali, che impone un’interpretazione restrittiva.

Ragionamento della Corte sulla motivazione

Quanto al secondo profilo di invalidità, la Corte rammenta che la motivazione di un atto di portata generale può limitarsi a esporre il contesto e gli obiettivi generali perseguiti. Nel caso di specie, il considerando 14 del regolamento delegato indica che occorre individuare con precisione i casi in cui la decisione debba produrre effetti da una data diversa, per esigenze di chiarezza e certezza del diritto.

Secondo la Corte, tali indicazioni bastano a rendere comprensibile il ragionamento seguito dalla Commissione. Inoltre, la disciplina si inserisce in un contesto normativo già noto agli operatori, poiché anche il precedente articolo 508, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2454/93 prevedeva una retroattività limitata a un anno per il perfezionamento attivo.

Decisione e dispositivo

La Corte conclude che l’esame della questione pregiudiziale non ha rivelato alcun elemento idoneo a inficiare la validità dell’articolo 172, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) 2015/2446.

Principi affermati

La sentenza afferma che:

  • la Commissione può, nell’ambito di una delega ai sensi dell’articolo 290 TFUE, integrare la disciplina del codice doganale specificando gli effetti temporali delle decisioni doganali;
  • la limitazione dell’effetto retroattivo di un’autorizzazione al perfezionamento attivo non altera un elemento essenziale del regime;
  • la motivazione di un regolamento delegato è sufficiente se consente di comprendere gli obiettivi generali perseguiti, senza dover dettagliare ogni scelta tecnica.

Come è indicizzato

Materieunione doganalecodice doganale dell'unioneperfezionamento attivopoteri delegati della commissionemotivazione degli atti dell'unione

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