Cassazione Civile, Ordinanza n. 20892/2023 del 18/07/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (erede)
La controversia
La controversia nasce da un pignoramento immobiliare promosso da un creditore per soddisfare un credito verso due debitori originari, ritenuti dal creditore successori di un comune dante causa. Una terza persona ha proposto opposizione all'esecuzione sostenendo di non essere erede dei debitori esecutati e quindi di non rispondere del loro debito. Il Tribunale ha accolto l'opposizione; la Corte d'appello ha confermato che la partecipazione della terza persona a una divisione successiva non dimostrava l'accettazione tacita dell'eredità dei fratelli, perché essa aveva agito come cessionaria delle quote ereditarie e non come erede, e che non era provato il possesso di beni ereditari tali da far operare l'acquisto dell'eredità ex art. 485 c.c. Il ricorso per cassazione articolava tre motivi: 1) violazione dell'art. 476 c.c. e motivazione apparente/illogica, assumendo che la partecipazione allo stralcio di divisione integrasse accettazione tacita dell'eredità; 2) violazione degli artt. 2727, 2729 e 485 c.c. e degli artt. 112, 115, 116 c.p.c., sostenendo che la chiamata fosse entrata nel possesso dei beni mobili ereditari e avesse omesso l'inventario, con conseguente acquisto dell'eredità ex art. 485 c.c.; 3) violazione dell'art. 112 c.p.c. per mancata ammissione della prova testimoniale richiesta per dimostrare il possesso dei beni. La Cassazione ha ritenuto il primo motivo infondato, perché la partecipazione alla divisione negoziale avvenne quale cessionaria delle quote ereditarie dei fratelli, non quale loro erede, e perché i coeredi cedenti avevano perso la qualità di partecipi della comunione ereditaria. Ha ritenuto infondato anche il secondo motivo, osservando che l'effetto acquisitivo ex art. 485 c.c. richiede la prova del possesso di beni ereditari e che nel caso mancava una prova specifica dei beni e della loro appartenenza ai de cuius; non è consentito costruire una presunzione su un'altra presunzione (praesumptio de praesumpto). Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile, poiché investiva l'apprezzamento di fatto del giudice di merito sulla rilevanza e ammissibilità della prova testimoniale, adeguatamente motivato. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del creditore procedente. Ha confermato la decisione di merito che aveva escluso la qualità di erede della terza opponente rispetto ai debitori originari, escludendo sia l'accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c. sia l'acquisto dell'eredità ex art. 485 c.c. per mancata prova del possesso di beni ereditari specifici. Ha inoltre ritenuto inammissibile la censura sulla mancata ammissione della prova testimoniale, perché diretta contro una valutazione riservata al giudice di merito. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità, con attribuzione al difensore anticipatario, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 476 c.c.
L'accettazione tacita dell'eredità non può desumersi dalla mera partecipazione a una divisione negoziale se l'intervento avviene nella qualità di cessionario di quote ereditarie e non come erede dei cedenti.
art. 485 c.c.
L'acquisto dell'eredità per mancata redazione dell'inventario presuppone la prova del possesso di beni ereditari specifici da parte del chiamato; non basta un riferimento generico a beni mobili o al minimo arredo domestico.
art. 2727 c.c.
La presunzione semplice deve partire da fatti noti certi e concreti; non è ammissibile una presunzione costruita su un'altra presunzione.
art. 2729 c.c.
Le presunzioni semplici richiedono un fatto noto dotato di certezza e concretezza, non un dato solo ipotetico o generico.
art. 112 c.p.c.
Il motivo che contesta la mancata ammissione di mezzi istruttori non può trasformarsi in censura sull'apprezzamento di merito riservato al giudice del merito, se la decisione è adeguatamente motivata.
art. 115 c.p.c.
Richiamato unitamente alle regole sulla prova, senza che emergano specifiche statuizioni autonome oltre al tema della valutazione probatoria.
art. 116 c.p.c.
Richiamato insieme alle norme sulla prova per contestare la valutazione del materiale istruttorio, ma senza rilievo decisivo autonomo nel ragionamento della Corte.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
È stata applicata la disciplina che introduce l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In conseguenza del rigetto del ricorso, la Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio sulla qualità di erede rilevante ai fini dell'esecuzione forzata, la partecipazione a una divisione ereditaria non equivale automaticamente ad accettazione tacita dell'eredità se risulta che il soggetto è intervenuto come cessionario di quote ereditarie altrui.
- Quando una quota ereditaria è stata ceduta, la partecipazione alla divisione spetta al cessionario della quota e non all'erede cedente; il cedente conserva la qualità di erede ma perde quella di partecipe della comunione ereditaria.
- L'acquisto dell'eredità per mancata redazione dell'inventario ex art. 485 c.c. richiede la prova rigorosa del possesso di beni ereditari da parte del chiamato; non sono sufficienti allegazioni generiche su arredi, effetti personali o "minimo arredo domestico".
- Le presunzioni semplici possono operare solo da fatti noti certi e concreti verso fatti ignoti; è inammissibile la costruzione di una presunzione su un'altra presunzione.
- La censura in cassazione sulla mancata ammissione di una prova testimoniale è inammissibile quando tende in realtà a rimettere in discussione la valutazione di rilevanza e ammissibilità compiuta dal giudice di merito, se questa è sorretta da motivazione congrua.
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