Sentenza n. 157/2026 - Napoli, Sezione 8
per l’esecuzione del giudicato: sulla sentenza n. 488/2025 del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, depositata e resa pubblica il 22/01/2025, nella procedura iscritta al numero R.G. 18335/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’Amministrazione in data 23/01/2025, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 23/06/2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, che aveva accertato il diritto al beneficio della carta elettronica del docente per quattro anni scolastici
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto azione di ottemperanza ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, con la quale era stato accertato il suo diritto a usufruire del beneficio economico annuale di 500 euro previsto per la carta elettronica del docente, per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi 2.000 euro. La ricorrente ha dedotto il mancato adempimento dell'Amministrazione nonostante la notificazione del titolo e l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni. Ha chiesto la condanna dell'Amministrazione all'adempimento, la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione di astreintes.
La decisione
Il ricorso è stato accolto nei limiti indicati in motivazione. Il TAR ha ritenuto ammissibile e procedibile l'azione di ottemperanza, rilevando che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata all'Amministrazione e che erano decorsi sia il termine processuale per proporre l'ottemperanza sia il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In assenza di prova dell'adempimento, il Ministero è stato dichiarato obbligato a dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Poiché il termine stabilito dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio può essere ormai decorso, il TAR ha precisato che l'Amministrazione deve erogare il controvalore pecuniario, con interessi legali sino al soddisfo: la prestazione è fungibile e l'Amministrazione non può trarre vantaggio dalla propria inerzia. È stato nominato sin d'ora un commissario ad acta, individuato in un dirigente della Direzione generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, incaricato, in caso di ulteriore inerzia, di porre in essere anche gli atti contabili necessari, inclusi stanziamento, impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento. L'esaurimento dei fondi o l'indisponibilità di cassa non sono stati ritenuti impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. È stata invece respinta la domanda di astreinte, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato.
La disposizione consente di chiedere al giudice amministrativo l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario nei confronti dell'amministrazione obbligata a conformarvisi.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il termine per proporre l'azione di ottemperanza è stato ritenuto rispettato.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Sono stati ritenuti rispettati i termini processuali applicabili al rito camerale dell'ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione; l'esaurimento degli stanziamenti o la mancanza di cassa non costituiscono impedimenti legittimi all'adempimento del giudicato.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico della carta elettronica del docente, il cui controvalore deve essere corrisposto quando la fruizione in forma originaria non sia più possibile per inerzia dell'Amministrazione.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è esperibile per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario quando una pubblica amministrazione non si conformi all'obbligo da essa derivante.
- Quando l'Amministrazione non dimostri di aver adempiuto al giudicato, il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'esecuzione e nominare sin d'ora un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Se il termine previsto dal giudicato per usufruire di un beneficio non è più concretamente utilizzabile a causa dell'inerzia dell'Amministrazione, l'obbligazione può essere adempiuta mediante corresponsione del controvalore pecuniario, con gli interessi legali fino al soddisfo, quando la prestazione abbia natura fungibile.
- L'Amministrazione non può opporre l'esaurimento dei fondi di bilancio o l'indisponibilità di cassa per sottrarsi all'esecuzione di un giudicato, dovendo adottare le iniziative contabili necessarie a rendere possibile il pagamento.
- La nomina del commissario ad acta non comporta necessariamente l'applicazione di un'astreinte, la cui imposizione richiede una valutazione di equità nel caso concreto.
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