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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02576/2024 del 26/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (associazione)

La controversia

La controversia trae origine da un precedente procedimento penale relativo a fatti di inquinamento ambientale ascritti agli originari convenuti, conclusosi con declaratoria di prescrizione dei reati ma con conferma delle statuizioni civili in favore, tra gli altri, di un'associazione ambientalista. Nel successivo giudizio civile, la corte d'appello ha confermato la condanna al risarcimento dei danni in favore dell'associazione, ritenendo che il giudicato penale sulle statuizioni civili e l'attività istituzionale dell'associazione giustificassero la domanda, e che il danno fosse congruamente liquidato in relazione alla gravità dell'illecito e alle sue conseguenze sull'ambiente e sull'immagine associativa. I ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) nullità per violazione dell'art. 75 c.p.p. e vizi motivazionali, sostenendo che i fatti del presente giudizio coinciderebbero con quelli di un diverso procedimento penale in cui l'associazione si era già costituita parte civile, con conseguente rinuncia all'azione civile; 2) nullità per violazione dell'art. 50-bis c.p.c. e dell'art. 2395 c.c., deducendo che la corte d'appello avrebbe erroneamente escluso la necessità della composizione collegiale; 3) nullità per violazione degli artt. 112 e 132 c.p.c., lamentando omessa pronuncia e motivazione apparente sulla legittimazione attiva del comitato regionale dell'associazione; 4) violazione delle norme su prova presuntiva, nesso causale e liquidazione del danno, deducendo che la corte territoriale avrebbe riconosciuto il risarcimento senza prova delle conseguenze dannose specificamente riferibili ai fatti contestati, valorizzando indebitamente dati relativi ad anni diversi.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché i ricorrenti non avevano assolto l'onere di specifica allegazione e localizzazione degli atti processuali e documenti necessari a dimostrare la coincidenza dei fatti tra i due procedimenti penali e la conseguente operatività dell'art. 75 c.p.p.; ha escluso anche il vizio di motivazione apparente e l'omesso esame di fatti decisivi. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che i ricorrenti non avevano censurato un'autonoma ratio decidendi della sentenza d'appello, secondo cui l'eventuale inosservanza dell'art. 50-bis c.p.c. non imponeva la rimessione al primo giudice e non impediva al giudice d'appello di decidere nel merito. Ha respinto il terzo motivo, rilevando che la corte territoriale aveva effettivamente esaminato la questione della legittimazione ad agire del comitato regionale e che, comunque, esisteva un'ulteriore ratio fondata sul giudicato formatosi sulla statuizione civile della sentenza penale. Ha respinto il quarto motivo perché si risolveva in una richiesta di rivalutazione del merito e delle prove; la motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta congrua nel valorizzare la persistenza nel tempo degli effetti dannosi dell'attività inquinante e la plausibile incidenza sulla consistenza e sull'immagine dell'associazione. Le spese sono state poste a carico dei ricorrenti, con attribuzione del contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 75 c.p.p.

    La costituzione di parte civile nel processo penale successivamente instaurato per i medesimi fatti può comportare rinuncia all'azione civile solo se sia accertata la piena coincidenza dei fatti e il relativo presupposto sia adeguatamente dimostrato; nel caso concreto la prova di tale coincidenza non è stata fornita.

  • art. 132 c.p.c.

    È escluso il vizio di motivazione apparente quando la sentenza contenga un percorso logico-giuridico comprensibile e una decisione intellegibile sulla questione decisa.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    La censura di motivazione meramente apparente è infondata se la decisione espone in modo sufficiente le ragioni del decidere.

  • art. 111 Cost.

    La motivazione deve essere comprensibile e coerente; nel caso di specie tale requisito è stato ritenuto rispettato.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi di ricorso che denunciano nullità processuali o omesso esame devono rispettare i requisiti di specificità e allegazione, e non possono risolversi in una richiesta di riesame del merito.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere specifica indicazione degli atti e documenti rilevanti, con localizzazione nei fascicoli di merito; l'onere non richiede integrale trascrizione, ma impedisce alla Corte di fondare la decisione su risultanze non specificamente indicate.

  • art. 369 c.p.c.

    I documenti richiamati devono essere prodotti a pena di improcedibilità, salvo che siano già contenuti nel fascicolo di parte e adeguatamente localizzati nel ricorso.

  • art. 50-bis c.p.c.

    La sua eventuale violazione non integra una nullità che imponga necessariamente la rimessione della causa al primo giudice; il giudice d'appello può comunque decidere nel merito.

  • art. 161 c.p.c.

    L'inosservanza dell'art. 50-bis c.p.c. non rientra tra le nullità che determinano la rimessione della causa al primo giudice.

  • art. 112 c.p.c.

    Non vi è omessa pronuncia se il giudice d'appello affronta la questione, anche implicitamente o attraverso l'enunciazione delle ragioni del rigetto.

  • art. 2395 c.c.

    Cita il parametro dell'azione risarcitoria per fatti illeciti, ma nel caso concreto il motivo è stato dichiarato inammissibile per mancata censura di una ratio autonoma.

  • art. 2697 c.c.

    Chi deduce l'erronea attribuzione dell'onere probatorio o la mancanza di prova deve indicare specificamente quali elementi probatori siano stati omessi o mal valutati.

  • art. 2727 c.c.

    L'uso delle presunzioni semplici è sindacabile solo se il ragionamento inferenziale è illogico o giuridicamente scorretto; nel caso concreto la valutazione del giudice di merito è stata ritenuta plausibile.

  • art. 2729 c.c.

    Le presunzioni devono essere fondate su un ragionamento logico e su elementi idonei; la loro valutazione appartiene al merito se non manifestamente illogica.

  • art. 1223 c.c.

    Il risarcimento comprende le conseguenze immediate e dirette del fatto illecito; nel caso concreto la protrazione degli effetti dannosi è stata ritenuta compatibile con tale criterio.

  • art. 41 Cost.

    Richiamato nel motivo, ma la Corte non ha ritenuto fondata la censura relativa al nesso causale e alla riconducibilità del danno all'attività inquinante.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza sulla prova è stata respinta poiché in realtà mirava a una rivalutazione del materiale istruttorio.

  • art. 116 c.p.c.

    Il vizio denunciato non può consistere in una diversa lettura delle prove rispetto a quella accolta dal giudice di merito.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel ricorso per cassazione, chi deduce la violazione di norme di diritto o l'erronea valutazione di fatti processuali deve indicare specificamente gli atti, i documenti e la loro localizzazione nei fascicoli di merito; in mancanza, il motivo è inammissibile.
  • L'art. 75 c.p.p. opera solo se sia provata la piena coincidenza tra i fatti posti a base dell'azione civile e quelli del diverso procedimento penale; la mera allegazione non basta a dimostrare la rinuncia all'azione civile.
  • La violazione dell'art. 50-bis c.p.c. non determina automaticamente la rimessione al primo giudice, ove non ricorrano le nullità tassativamente rilevanti ex art. 161 c.p.c.; il giudice d'appello può decidere nel merito.
  • Non sussiste omessa pronuncia quando la sentenza d'appello affronta la questione dedotta, anche richiamando un'autonoma ratio decidendi non specificamente censurata dal ricorrente.
  • La censura sulla prova del danno è inammissibile in cassazione quando, sotto la veste della violazione di legge o del vizio motivazionale, mira solo a ottenere una diversa valutazione del merito e delle risultanze istruttorie.
  • La motivazione non è apparente se il percorso argomentativo consente di comprendere le ragioni della decisione e di verificarne la coerenza logico-giuridica.
  • Nel risarcimento del danno da illecito ambientale o da fatto dannoso protratto nel tempo, il giudice di merito può valorizzare la persistenza degli effetti lesivi anche in un arco temporale successivo ai fatti originari, purché la deduzione sia sorretta da una valutazione logicamente plausibile delle risultanze probatorie.

Come è indicizzato

MaterieResponsabilità della PAImpugnazioni
RamiResponsabilità civileProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàGiudicato

Testo integrale

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