Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 5203/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

Giustizia amministrativa202402298

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Lazio, sezione staccata di Latina, che aveva respinto l'impugnazione dell'ordinanza di sospensione dei lavori e dell'ordine di demolizione di un manufatto abusivo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante contestava la sentenza del TAR deducendo, in primo luogo, l'erroneità del rigetto della censura relativa all'ordinanza di sospensione dei lavori, sostenendo che, alla data dell'adozione, non erano in corso opere edilizie e che quindi mancavano i presupposti dell'art. 27 d.P.R. 380/2001. In secondo luogo, denunciava il difetto di motivazione della sentenza e dell'ordinanza di demolizione, assumendo che quest'ultima non individuasse specificamente le opere abusive e descrivesse in modo generico il bene da acquisire al patrimonio comunale, con il rischio di ricomprendere anche una preesistente porzione edilizia legittima. L'appellante lamentava inoltre difetto di motivazione e di istruttoria quanto al riferimento al previo dissequestro penale del manufatto, sottoposto a sequestro preventivo.

La decisione

L'appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha dichiarato improcedibile l'esame del motivo relativo all'ordinanza di sospensione, perché tale atto era stato successivamente superato dall'ordine di demolizione e un suo eventuale annullamento non avrebbe procurato alcuna utilità concreta all'appellante. Quanto all'ordine di demolizione, il Collegio ha ritenuto adeguatamente individuato l'oggetto dell'abuso: l'ispezione comunale aveva accertato la realizzazione, in stato avanzato, di una palazzina di due piani in cemento armato, appoggiata su un preesistente deposito, costituente nel suo complesso un nuovo e autonomo organismo edilizio. Non è stata dimostrata la permanenza, dopo l'intervento abusivo, di una parte edilizia preesistente e legittima suscettibile di essere esclusa dalla demolizione. Il Collegio ha inoltre escluso che il sequestro preventivo penale determinasse l'illegittimità dell'ordinanza: il sequestro incide sull'eseguibilità della demolizione, non sulla validità del provvedimento, e può impedire, in favore dell'interessato, la decorrenza del termine per l'acquisizione gratuita e la demolizione d'ufficio fino alla rimozione del vincolo. L'ordine risultava comunque fondato sull'accertamento di una costruzione abusiva priva di titolo, realizzata in area agricola, con volumetria di 686 mc e soggetta a vincoli paesaggistico, sismico e idrogeologico. Nulla è stato disposto sulle spese per la mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • art. 27 d.P.R. 380/2001

    Il motivo concernente l'ordinanza di sospensione dei lavori è stato dichiarato improcedibile perché l'atto era stato superato dal successivo ordine di demolizione e il suo annullamento non avrebbe arrecato utilità concreta.

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    La decisione riguarda la legittimità dell'ordine di demolizione e dell'individuazione del manufatto abusivo e dell'area potenzialmente interessata dall'acquisizione, ritenendo sufficiente la descrizione dell'intero nuovo organismo edilizio abusivo.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Richiamato in relazione all'improcedibilità della censura sull'ordinanza di sospensione per sopravvenuta carenza di utilità.

  • art. 88, comma 2, lett. d), c.p.a.

    Richiamato dall'appellante in relazione al dedotto difetto di motivazione della sentenza di primo grado; la censura non è stata accolta.

Massime di principio

  • La sopravvenienza di un ordine di demolizione che sostituisce o supera una precedente ordinanza di sospensione dei lavori rende improcedibile l'impugnazione della sospensione quando l'eventuale annullamento dell'atto non possa più procurare al ricorrente alcuna utilità concreta.
  • Quando l'intervento abusivo integra un nuovo e autonomo organismo edilizio, l'ordine di demolizione può riferirsi all'intero manufatto risultante dall'intervento, anche se esso insiste su una preesistenza edilizia, salvo che il privato dimostri l'effettiva permanenza e autonoma individuabilità di una parte legittimamente realizzata.
  • Il sequestro preventivo penale di un immobile abusivo non determina l'illegittimità dell'ordinanza amministrativa di demolizione, ma incide sulla sua eseguibilità; fino alla rimozione del vincolo può inoltre impedire la demolizione d'ufficio e la decorrenza del termine per l'acquisizione gratuita dell'immobile e dell'area di sedime al patrimonio comunale.
  • Un ordine di demolizione è sufficientemente motivato quando ricostruisce in modo chiaro l'illecito edilizio e individua il manufatto abusivo in termini tali da consentire al destinatario di comprendere l'oggetto dell'ingiunzione e di procedere, se possibile, alla rimozione spontanea dell'abuso.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaSopravvenuta carenza di interesseEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.