Sentenza n. 4504/2026 - Napoli, Sezione 4
per l'annullamento a) della nota della Direzione Generale per il Governo del Territorio (U.O.D. 50 09 01), Pianificazione Territoriale – Pianificazione Paesaggistica – Funzioni in materia di Paesaggio – Urbanistica - Antiabusivismo della Regione Campania prot. -OMISSIS- trasmessa a mezzo p.e.c. in pari data, con la quale è stata respinta l'istanza di annullamento del Permesso di Costruire in Sanatoria ex l. 47/85 n. 45/2015 rilasciato dal Comune di Vico Equense alle parti controinteressate (nella parte afferente all’unità immobiliare al piano seminterrato), proposta ex art. 39 del D.P.R. n. 380/2001 dal sig. -OMISSIS-con nota, trasmessa a mezzo p.e.c. in data 3 maggio 2022; b) di ogni altro atto preordinato, conseguenziale o, comunque, connesso con quello che precede.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: nota regionale di rigetto dell’istanza di annullamento del permesso di costruire in sanatoria rilasciato dal Comune di Vico Equense
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione e controinteressati)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato la nota regionale con cui era stata respinta, ai sensi dell’art. 39 d.P.R. 380/2001, l’istanza di annullamento del permesso di costruire in sanatoria ex l. 47/1985, limitatamente all’unità immobiliare posta al piano seminterrato. Il ricorso era stato notificato a un indirizzo PEC della Regione non risultante dai pubblici elenchi. Con ordinanza collegiale il TAR aveva disposto la rinnovazione della notificazione presso un indirizzo PEC rinvenibile nel Registro degli indirizzi elettronici delle pubbliche amministrazioni, assegnando il termine di sessanta giorni. Il ricorrente non aveva eseguito tale incombente. Alla pubblica udienza ha poi depositato una dichiarazione di rinuncia al ricorso, riferendo che le parti private avevano transatto i rispettivi contrasti e chiedendo la compensazione delle spese.
La decisione
Il TAR non ha dichiarato l’estinzione del giudizio per rinuncia, poiché la rinuncia non era stata notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza, come richiesto dall’art. 84, comma 3, c.p.a. Tuttavia, ai sensi dell’art. 84, comma 4, c.p.a., la dichiarazione depositata in udienza e il comportamento delle parti sono stati ritenuti elementi univoci idonei a dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione. Il ricorso è stato quindi dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Il Collegio non ha provveduto sulle spese, stante la mancata costituzione in giudizio delle amministrazioni intimate e dei controinteressati.
Norme richiamate
art. 39 d.P.R. 380/2001
La disposizione era richiamata quale base dell’istanza proposta dal privato per ottenere l’annullamento del permesso di costruire in sanatoria.
art. 16, comma 12, d.l. 179/2012
È richiamato in relazione alla necessità di rinnovare la notificazione presso un indirizzo PEC della pubblica amministrazione rinvenibile nei pubblici elenchi.
art. 84, comma 3, c.p.a.
la rinuncia deve essere notificata alle parti almeno dieci giorni prima dell’udienza
La mancata notificazione tempestiva impedisce di dichiarare l’estinzione del giudizio per rinuncia nelle forme ordinarie.
art. 84, comma 4, c.p.a.
il giudice può desumere dall’intervento di fatti univoci dopo la proposizione del ricorso ed altresì dal comportamento delle parti argomenti di prova della sopravvenuta carenza di interesse alla decisione della causa
In assenza della notificazione della rinuncia, fatti sopravvenuti e comportamento processuale possono comunque dimostrare la sopravvenuta carenza di interesse.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
La sopravvenuta carenza di interesse comporta la declaratoria di improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso non notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell’udienza non consente, di per sé, la declaratoria di estinzione del giudizio ai sensi dell’art. 84, comma 3, c.p.a.
- Anche in mancanza della rituale notificazione della rinuncia, il giudice può dichiarare l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando fatti univoci successivi alla proposizione del ricorso e il comportamento processuale delle parti dimostrino che non sussiste più un interesse concreto alla decisione.
- La sopravvenuta carenza di interesse, accertata sulla base di fatti o comportamenti concludenti, deve essere dichiarata ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a., anziché qualificata come estinzione per rinuncia.
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