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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05276/2026 del 09/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

Nel corso di un'espropriazione immobiliare, il creditore procedente è deceduto ed è subentrata la sua erede universale. Un creditore intervenuto ha contestato la validità dell'atto di pignoramento e l'efficacia delle ipoteche iscritte sui beni pignorati; l'opposizione è stata respinta in primo grado e il successivo appello è stato dichiarato inammissibile. La debitrice esecutata, pur non essendo stata parte del giudizio di merito, ha proposto ricorso per cassazione dichiarando di agire sia in proprio sia quale successore a titolo particolare del creditore intervenuto, sulla base di una scrittura privata che le avrebbe trasferito, in un contesto di reciproche concessioni, il diritto controverso e il diritto di impugnare le sentenze di primo e secondo grado. I motivi di ricorso, per quanto esaminabili, denunciavano: 1) nullità della sentenza e del procedimento per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti della debitrice quale litisconsorte necessaria; 2) nullità per violazione degli artt. 616 e 618 c.p.c., sostenendo che l'opposizione del creditore intervenuto dovesse qualificarsi come opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. e non come opposizione agli atti esecutivi; 3) nullità per difetto originario dello ius postulandi dei difensori del creditore procedente deceduto prima della notifica del pignoramento.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la debitrice esecutata, non essendo stata parte del giudizio di merito, non fosse legittimata a proporre il ricorso per cassazione; ha inoltre escluso la configurabilità di una cessione a terzi del diritto di impugnazione, trattandosi di diritto meramente processuale non cedibile ai sensi degli artt. 77 e 81 c.p.c. In ogni caso, ha giudicato manifestamente infondata la censura con cui si sosteneva che l'opposizione proposta dal creditore intervenuto fosse opposizione all'esecuzione: per i creditori procedente o intervenuto, le contestazioni sulla regolarità del procedimento, sulla validità del pignoramento e sui diritti di prelazione degli altri creditori si qualificano come opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. Ne è derivato che la sentenza di primo grado era impugnabile solo con ricorso straordinario ex art. 111 Cost., con conseguente correttezza della declaratoria di inammissibilità dell'appello e assorbimento delle ulteriori questioni. È stato anche escluso il riconoscimento delle spese in favore della parte costituita tardivamente; disposto altresì l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 617 c.p.c.

    Le opposizioni proposte dal creditore procedente o intervenuto nel processo esecutivo, quando riguardano la regolarità del procedimento, la validità del pignoramento o i diritti di prelazione, devono essere qualificate come opposizioni agli atti esecutivi.

  • art. 615 c.p.c.

    L'opposizione all'esecuzione è riservata al debitore esecutato, poiché mira a contestare il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata.

  • art. 111 Cost.

    La sentenza resa sull'opposizione agli atti esecutivi è soggetta a ricorso straordinario per cassazione, non ad appello.

  • art. 77 c.p.c.

    Non è configurabile la cessione a terzi di un diritto meramente processuale, quale il diritto di impugnare un provvedimento giurisdizionale.

  • art. 81 c.p.c.

    La titolarità del potere di impugnazione resta ancorata alla qualità di parte processuale; il diritto di impugnare non può essere trasferito come diritto sostanziale se non nei limiti consentiti dall'ordinamento.

  • art. 370 c.p.c.

    Il controricorso depositato oltre il termine è tardivo e non può produrre gli effetti propri della tempestiva costituzione.

  • art. 102 c.p.c.

    La censura relativa alla mancata integrazione del contraddittorio è stata assorbita dalla declaratoria di inammissibilità del ricorso.

  • art. 354 c.p.c.

    La dedotta nullità per mancata integrazione del contraddittorio è rimasta assorbita.

  • art. 1722 c.c.

    La censura sul difetto di potere del difensore del creditore deceduto è stata dichiarata assorbita; la Corte non si è pronunciata nel merito sulla norma.

  • art. 182 c.p.c.

    La censura sul difetto originario non sanabile dello ius postulandi è rimasta assorbita.

  • art. 13, comma 1 quater, D.P.R. 115/2002

    In caso di rigetto o inammissibilità dell'impugnazione, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • La legittimazione a proporre ricorso per cassazione spetta soltanto a chi abbia formalmente assunto la qualità di parte nel giudizio definito dalla sentenza impugnata; la mera posizione di litisconsorte necessario pretermesso non basta a fondare la legittimazione all'impugnazione.
  • Il diritto di impugnare un provvedimento giurisdizionale è un diritto processuale non cedibile a terzi come un diritto sostanziale, sicché non può fondarsi la legittimazione al ricorso su una pretesa cessione del "diritto controverso" comprensiva del potere di impugnazione.
  • Nel processo esecutivo, il debitore è l'unico soggetto legittimato a proporre opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c.; i creditori procedente o intervenuti possono invece contestare solo la regolarità del procedimento esecutivo mediante opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
  • La contestazione, da parte di un creditore intervenuto, della validità del pignoramento o dei diritti di prelazione di altri creditori integra opposizione agli atti esecutivi, non opposizione all'esecuzione.
  • Quando la decisione di primo grado riguarda un'opposizione agli atti esecutivi, il rimedio ordinario non è l'appello ma il ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost.; l'appello dichiarato su tale decisione è quindi inammissibile.

Come è indicizzato

MaterieOpposizioni esecutiveImpugnazioni
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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