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Sentenza

Sentenza del 16/10/2020 n. 3081 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Emergenza Covid - Mancata richiesta di trattazione orale - Rito camerale non partecipato - Applicabilità.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La questione verteva sulla validità della trattazione camerale non partecipata prevista in mancanza di specifica richiesta di trattazione orale, alla luce delle disposizioni emergenziali per il Covid-19 (art. 83 d.l. n. 18/2020) e della tutela del contraddittorio e del principio di pubblicità dell'udienza.

La decisione

Il giudice ha ritenuto applicabile anche al processo tributario, in assenza di apposita istanza di trattazione orale, la modalità della trattazione scritta prevista dall'art. 83 d.l. n. 18/2020. Ha inoltre affermato che il rito camerale non partecipato è compatibile con il principio del contraddittorio garantito costituzionalmente (richiamando gli artt. indicati nella sentenza), purché siano assicurate alle parti la possibilità di presentare memorie illustrative e brevi repliche scritte. Il principio di pubblicità dell'udienza non ha carattere assoluto e può essere derogato per "particolari ragioni giustificative", tra le quali rientrano esigenze costituzionalmente rilevanti di speditezza e di concentrazione del processo, nonché la tutela della salute pubblica e la ragionevole durata del processo in situazione di emergenza sanitaria.

Norme richiamate

  • art. 83 d.l. n. 18/2020

    La norma emergenziale può determinare l'applicazione della trattazione scritta anche nel processo tributario quando non sia stata richiesta la trattazione orale; essa consente procedure semplificate purché siano salvaguardati i diritti di difesa mediante memorie e repliche scritte.

  • Corte Costituzionale, sent. n. 80/2011

    Richiamata come principio giurisprudenziale sul carattere relativo del principio di pubblicità e sull'esigenza di bilanciamento tra pubblicità del processo e altre esigenze costituzionali, quali ragionevole durata e tutela della salute.

Massime di principio

  • In assenza di una specifica richiesta di trattazione orale, anche nel processo tributario si applica la trattazione scritta prevista dall'art. 83 d.l. 18/2020: le parti devono poter depositare memorie illustrative e brevi repliche scritte.
  • Il rito camerale non partecipato non è in sé incompatibile con il diritto al contraddittorio; occorre però che il giudice garantisca effettive opportunità di partecipazione scritta e motivi adeguatamente la scelta procedurale.
  • Il principio di pubblicità dell'udienza non è assoluto e può essere derogato per "particolari ragioni giustificative" (es. esigenze di speditezza, concentrazione, ragionevole durata del processo, tutela della salute in emergenza), purché il bilanciamento sia proporzionato e motivato.
  • Se una parte richiede espressamente la trattazione orale, il giudice deve valutare la richiesta alla luce della proporzionalità e delle eventuali esigenze pubbliche: la mera situazione emergenziale non elimina l'obbligo di garantire i diritti di difesa, salvo motivata necessità contraria.
  • Le misure emergenziali possono essere utilizzate come base normativa per procedure scritte/telematiche, ma il rispetto del contraddittorio e della ragionevole durata del processo resta parametro costituzionale imprescindibile.

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