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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 20024/2024 del 21/05/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'istanza ex art. 324 c.p.p. avverso il decreto di convalida del sequestro preventivo (emesso il 4/4/2019) volto alla confisca per i reati previsti dagli artt. 2 e 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Il ricorrente deduceva violazione di legge e difetto assoluto di motivazione: 1) illegittimo uso del potere integrativo di cui all'art. 309, comma 9 c.p.p., poiché il Tribunale avrebbe sostituito una motivazione del tutto assente sul "periculum in mora"; 2) motivazione apparente in ordine al pericolo di dispersione dei beni, ritenuto basato su elementi congetturali (es. volontà di mettere in liquidazione la società) e non su un concreto esame della situazione, anche alla luce del tempo trascorso dai fatti (anni d'imposta 2014 e 2015) senza ulteriori indizi di occultamento/dispersione.

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto legittimo l'intervento integrativo del Tribunale del riesame alla luce del mutamento di indirizzo provocato dalla sentenza delle Sezioni Unite (Ellade, n. 36959/2021), secondo cui il sequestro per finalità di confisca ex art. 321, comma 2, c.p.p. richiede una concisa motivazione anche sul periculum in mora salvo i casi di beni "confiscabili ex lege". La Corte ha ritenuto che il provvedimento originario non fosse affetto da nullità radicale ma esprimesse un convincimento giuridico sorretto dall'allora prevalente giurisprudenza; l'integrazione del Tribunale è quindi ammissibile per emendare l'errore di diritto. Sul merito, è stato condiviso che sussistesse il pericolo di dispersione: la delibera di messa in liquidazione della società, la natura fraudolenta dei reati contestati, l'uso di società "cartiera" e l'insufficiente capienza patrimoniale rispetto a provvedimenti ablatori di circa 950.000 euro giustificano la misura cautelare. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 324 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'istanza di revoca o riesame delle misure cautelari; qui utilizzata quale titolo dell'impugnazione proposta dal ricorrente.

  • art. 321 cod. proc. pen.

    Regola il sequestro preventivo finalizzato alla confisca; la giurisprudenza post-Sezioni Unite richiede ora una concisa motivazione anche in ordine al "periculum in mora" salvo i casi di beni confiscabili "ex lege".

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Riferito dal ricorrente in tema di motivazione e decisione collegiale, richiamato nell'ambito delle critiche sulla motivazione del provvedimento impugnato.

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Regola i poteri integrativi del giudice; la Corte ha ritenuto legittimo il ricorso ai poteri integrativi del Tribunale del riesame per correggere un errore di diritto alla luce del nuovo indirizzo delle Sezioni Unite.

  • art. 240 cod. pen.

    Norma sulla confisca; il sequestro preventivo era finalizzato alla confisca prevista da questa disposizione.

  • art. 2484 cod. civ.

    Citato a titolo esemplificativo rispetto alle possibili cause di scioglimento della società e alla valutazione della decisione di messa in liquidazione.

  • Sentenza Sezioni Unite n. 36959 del 24/6/2021 (Ellade)

    Ha mutato l'indirizzo giurisprudenziale imponendo che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca contenga la concisa motivazione anche sul "periculum in mora", salvo i casi di beni la cui appartenenza al novero dei confiscabili sia pacifica per legge; è il fondamento dell'ammissione dell'integrazione motivazionale da parte del Tribunale del riesame.

Massime di principio

  • Dopo la pronuncia delle Sezioni Unite (Ellade), il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ex art. 321, comma 2, c.p.p. richiede in linea generale una concisa motivazione anche sul "periculum in mora", salvo i casi in cui il bene sia confiscabile per legge (in tali ipotesi la motivazione può limitarsi all'appartenenza del bene al novero dei confiscabili).
  • Il silenzio o la motivazione limitata nel provvedimento originario non sempre comporta nullità radicale: se il provvedimento rifletteva un convincimento basato su un precedente indirizzo giurisprudenziale, il giudice del riesame può integrare la motivazione per conformarla al nuovo principio giurisprudenziale, purché non si tratti di colmare una totale assenza di fatti o di fornire nuovi elementi di prova.
  • Per contestare validamente il periculum in mora occorre dimostrare l'assenza di un rischio concreto e attuale di dispersione o sottrazione dei beni; il mero decorso del tempo o l'assenza di condotte successive non escludono automaticamente il pericolo, specie se sussistono indici come natura fraudolenta dei reati, uso di società cartiere, deliberata messa in liquidazione e patrimonio insufficiente rispetto all'aggio ablativo.
  • L'indicazione di fatti e circostanze che giustifichino il rischio di dispersione (es. delibera di liquidazione, incongruità patrimoniale rispetto alle somme da confiscare, elementi di frode) è decisiva: i giudici possono ritenere tali elementi idonei a sostanziare il periculum in mora anche se alcuni di essi sono prospettati come possibilità, purché la valutazione complessiva appaia ragionevole e raccordata.
  • Nel valutare la legittimità di un intervento integrativo del giudice di merito si deve distinguere tra integrazione per conformare l'argomentazione a un mutato indirizzo di diritto e l'illegittimo apporto di nuovi fatti o dati non emersi nel provvedimento genetico.

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