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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35433/2023 del 23/08/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la conferma in appello della condanna per il reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74/2000 (occultamento o distruzione di parte delle scritture contabili, in particolare fatture 2013-2014). Il ricorrente ha dedotto: 1) nullità della sentenza di primo grado per violazione dell'art. 420 quater c.p.p. e per incolpevole mancata conoscenza della celebrazione dell'udienza preliminare (notifica perfezionatasi per giacenza, impossibilità materiale a ritirare l'avviso); 2) nullità assoluta per omessa citazione all'udienza preliminare, rilevabile d'ufficio ai sensi dell'art. 179 c.p.p.; 3) vizio di motivazione e violazione di legge quanto all'elemento oggettivo del reato (affermazione che l'incompletezza delle scritture avrebbe impedito la ricostruzione del volume d'affari), sostenendo che la ricostruzione è stata effettuata in via induttiva con fatture esibite e rinvenute presso clienti e che la condotta integra al più un illecito amministrativo; 4) carenza e illogicità della motivazione circa il dolo specifico di evasione, con riferimento all'atteggiamento collaborativo tenuto durante la verifica fiscale; 5) vizio di motivazione e travisamento della prova in ordine al rifiuto delle circostanze attenuanti generiche, poiché il testimone avrebbe attestato collaborazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Motivi principali: i primi due motivi (nullità per mancata conoscenza) sono manifestamente infondati e/o generici; dagli atti risultava che l'imputato aveva ricevuto la notificazione del decreto che disponeva il giudizio ed era quindi a conoscenza della vocatio in iudicium; l'eccezione relativa all'udienza preliminare avrebbe dovuto essere dedotta in primo grado (possibilità di rimessione nei termini ai sensi dell'art. 489, comma 2, c.p.p.), e comunque non si tratta di nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado ma di nullità di ordine generale soggetta a decadenza. Gli altri motivi sono inammissibili per genericità o manifestamente infondati: la Corte ha richiamato l'orientamento secondo cui il reato è di pericolo concreto e a dolo specifico, rilevando che la circostanza che gli accertatori siano comunque riusciti a ricostruire i redditi non esclude il reato; il rinvenimento di copie delle fatture presso i clienti consente di inferire la distruzione/occultamento delle copie dell'emittente; il dolo è logicamente desumibile dalla mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali dal momento della costituzione della società; il diniego delle attenuanti generiche è sorretto da valutazioni sulla personalità e precedenti penali e, come giudizio di fatto, non è sindacabile in sede di legittimità salvo contraddittorietà non dimostrata nel ricorso.

Norme richiamate

  • art. 10 d.lgs. n. 74/2000

    Norma incriminatrice applicata per il reato di occultamento o distruzione di scritture contabili; la Corte ha ritenuto integrati gli elementi del reato (esistenza delle fatture e loro occultamento/distruzione) e ha qualificato la fattispecie come reato di pericolo concreto a dolo specifico

  • art. 420 quater c.p.p.

    Richiamato dal ricorrente in relazione alla nullità per celebrazione del processo in assenza dell'imputato; la Corte ha ritenuto la deduzione generica e incompatibile con il giudizio di legittimità, osservando che la questione doveva essere sollevata nel primo grado

  • art. 604 c.p.p. (comma 5-bis, disciplina ratione temporis)

    nei casi in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, se vi è la prova che si sarebbe dovuto provvedere ai sensi dell'articolo 420 ter o dell'art. 420 quater, il giudice di appello dichiara la nullità della sentenza e dispone il rinvio degli atti al giudice di primo grado. Il giudice di appello annulla altresì la sentenza e dispone la restituzione degli atti al giudice di primo grado quando l'imputato provi che l'assenza è stata dovuta ad una incolpevole mancata conoscenza della celebrazione del processo di primo grado. Si applica l'art. 489 comma 2

    La Corte richiama la disciplina previgente per precisare i rimedi e i presupposti per la dichiarazione di nullità in caso di giudizio in assenza dell'imputato, sottolineando che le doglianze devono essere tempestivamente sollevate e provate

  • art. 179 c.p.p.

    Norma sulle nullità assolute rilevabili d'ufficio; la Corte ha precisato che la vicenda dedotta dal ricorrente non rientra nella fattispecie di nullità assoluta di cui all'art. 179, comma 1, e pertanto non è rilevabile in ogni stato e grado

  • art. 177 c.p.p.

    Richiamato in tema di principio di tassatività delle nullità: la Corte sottolinea che non tutte le ipotesi di nullità possono essere trattate come assolute e rilevabili d'ufficio

  • art. 178 lett. c) c.p.p.

    Norma che classifica le nullità di ordine generale; la Corte inquadra la mancata partecipazione dell'imputato come possibile nullità di ordine generale soggetta a decadenza

  • art. 180 c.p.p.

    Richiamato per la disciplina sulla rilevabilità delle nullità che si verificano prima del giudizio, con la conseguenza che alcune nullità non possono più essere rilevate dopo la deliberazione della sentenza di primo grado

  • art. 489 comma 2 c.p.p.

    Richiamato come rimedio processuale possibile (remissione in termini per accedere a riti alternativi) qualora la questione di assenza dovuta a incolpevole mancata conoscenza sia stata sollevata in tempo utile

  • art. 133 c.p.

    Norma che elenca gli elementi da considerare per la concessione delle circostanze attenuanti generiche; la Corte ha ritenuto legittimo il giudizio negativo del merito fondato sui precedenti penali dell'imputato

Massime di principio

  • Le questioni processuali legate alla mancata partecipazione dell'imputato (es. incolpevole mancata conoscenza dell'udienza) devono essere tempestivamente dedotte nel giudizio di primo grado: se non sollevate in tempo utile possono essere precluse in cassazione
  • Non tutte le nullità procedurali sono "assolute" e rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado: è necessario distinguere tra nullità assolute (art. 179 c.p.p.) e nullità di ordine generale o relative soggette a decadenza (art. 178, art. 180 c.p.p.)
  • In cassazione il ricorso deve essere specifico e confrontarsi puntualmente con la motivazione della sentenza impugnata: deduzioni generiche o mera reiterazione di argomenti già respinti dal giudice del merito sono inammissibili
  • Nel reato di occultamento o distruzione di scritture contabili la prova può desumersi anche indirettamente: il rinvenimento di copie di fatture presso i clienti consente di inferire la distruzione o l'occultamento delle copie dell'emittente
  • Il reato previsto dall'art. 10 d.lgs. n. 74/2000 è di pericolo concreto e a dolo specifico: l'eventuale ricostruzione dei redditi da parte degli accertatori non esclude in sé la sussistenza del reato
  • La collaborazione del contribuente durante la verifica fiscale non esclude automaticamente il dolo di evasione; la valutazione circa intenti e rilevanza della condotta è rimessa al giudice di merito
  • La concessione delle circostanze attenuanti generiche è un giudizio di fatto del giudice di merito e, salvo motivazione contraddittoria o illogica, non è facilmente sindacabile in Cassazione

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