Sentenza n. 424/2026 - Napoli, Sezione 6
per l’annullamento - della determina avente n. 15427 del 03.10.2022 e notificata in data 04.10.2022 emessa dal Responsabile del III° Settore nella persona dell’Arch. Simona Penza e del Responsabile del Procedimento nella persona dell’Arch. Antonio M. Illiano avente ad oggetto il “rigetto della domanda di condono edilizio avanzata ai sensi della legge. n. 724/1994 con prot. N. 2296 del 24.02.1995 e succ. integr. ed annullamento in via di autotutela dell’Autorizzazione Paesaggistica n. 32 del 23.02.2015 e degli atti connessi, preordinati e conseguenti”; > e per l’accertamento dell’illegittimità: - del silenzio rifiuto apposto dal Comune di Monte di Procida in ordine alla mancata adozione della presa d’atto ex art. 40, comma 2 e 3, del PSAI in ordine alla proposta di riperimetrazione dell’area sita in Monte di Procida alla via Panoramica n. 148 formulata dall’Autorità di Bacino del Distretto dell’Appennino Meridionale con nota n. 6698 del 28.04.2022; - e di ogni altro atto ad essa preordinato, consequenziale o presupposto od in qualunque modo ad essa connesso.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di condono edilizio e annullamento in autotutela di un'autorizzazione paesaggistica, oltre al silenzio del Comune sulla presa d'atto relativa alla proposta di riperimetrazione dell'area
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la determina comunale che aveva respinto una domanda di condono edilizio presentata ai sensi della l. n. 724/1994 e aveva annullato in autotutela un'autorizzazione paesaggistica, chiedendo altresì l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Comune sulla presa d'atto prevista dall'art. 40, commi 2 e 3, delle NTA del Piano Stralcio Assetto Idrogeologico, in relazione a una proposta di riperimetrazione dell'area. Sono state dedotte: la violazione dell'art. 10-bis l. n. 241/1990, per mancata considerazione delle osservazioni presentate in risposta al preavviso di rigetto, in particolare della riduzione dei volumi attestata da una perizia giurata e per mancata integrazione istruttoria; l'illogicità manifesta, il difetto di istruttoria e la contraddittorietà dell'azione amministrativa; la violazione del termine di diciotto mesi previsto dall'art. 21-nonies l. n. 241/1990 per l'annullamento in autotutela dell'autorizzazione paesaggistica; nonché l'illegittimità dell'inerzia comunale nel sub-procedimento di riperimetrazione dell'area. Dopo il rigetto della domanda cautelare da parte del TAR e dell'appello cautelare da parte del Consiglio di Stato, la ricorrente ha dichiarato, prima della decisione, di non avere più interesse alla definizione del giudizio.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure formulate contro il diniego di condono, l'annullamento dell'autorizzazione paesaggistica e il silenzio comunale. Il Collegio ha ritenuto vincolante la dichiarazione della ricorrente, richiamando il principio dispositivo: fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione, la parte conserva la disponibilità dell'azione e può dichiarare il sopravvenuto difetto di interesse; il giudice deve prenderne atto, non potendo procedere d'ufficio né sostituirsi alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda e dell'esito in rito.
Norme richiamate
art. 10-bis l. 241/1990
La ricorrente ne ha dedotto la violazione per la mancata considerazione, nel provvedimento conclusivo, delle osservazioni formulate a seguito del preavviso di rigetto; la questione non è stata esaminata nel merito.
art. 21-nonies l. 241/1990
La ricorrente ne ha dedotto la violazione con riferimento al termine di diciotto mesi per l'annullamento d'ufficio dell'autorizzazione paesaggistica; la questione non è stata esaminata nel merito.
art. 40, commi 2 e 3, NTA al Piano Stralcio Assetto Idrogeologico per la Regione Campania
La disposizione è stata richiamata in relazione alla presa d'atto comunale nell'ambito del sub-procedimento di riperimetrazione dell'area; la questione non è stata esaminata nel merito.
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
Costituisce il riferimento processuale per la definizione del giudizio in rito per sopravvenuta carenza di interesse.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la trattazione da remoto dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Nel processo amministrativo, la parte conserva la disponibilità dell'azione fino al momento in cui la causa è trattenuta in decisione e può dichiarare il sopravvenuto difetto di interesse alla decisione.
- Quando la parte ricorrente dichiara tempestivamente di non avere più interesse alla definizione del giudizio, il giudice deve prenderne atto e dichiarare l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, non potendo sostituirsi d'ufficio alla parte nella valutazione dell'interesse ad agire.
- La dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse impedisce l'esame nel merito delle censure dedotte contro gli atti amministrativi impugnati e contro il silenzio dell'amministrazione.
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