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Sentenza

Sentenza n. 2872/2026 - Palermo, Sezione 3

Giustizia amministrativa202601159

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull’istanza del 18 luglio 2025 di rimodulazione del progetto individualizzato per una persona con disabilità

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (familiare assistente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente, nella qualità di genitore e amministratore di sostegno del figlio, ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il Comune di Palermo e l’ASP di Palermo, chiedendo l’accertamento dell’illegittimità del silenzio sull’istanza del 18 luglio 2025, trasmessa dal Comune alla Commissione U.V.M. il 28 luglio 2025, per la rimodulazione del progetto individualizzato previsto dall’art. 14 della legge n. 328/2000. Dopo la proposizione del ricorso, l’istanza è stata evasa; il ricorrente ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, insistendo per le spese. Il Comune ha sostenuto che il ritardo fosse imputabile esclusivamente all’ASP.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché nelle more del giudizio la pretesa del ricorrente è stata integralmente soddisfatta. Ha tuttavia posto le spese, liquidate in € 1.200,00 oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, a carico solidale del Comune e dell’ASP, con distrazione al difensore antistatario. In applicazione della soccombenza virtuale, ha ritenuto che l’istanza fosse stata evasa solo dopo l’instaurazione del giudizio e che il Comune, cui l’art. 14 della legge n. 328/2000 assegna una posizione preponderante nell’intesa per la predisposizione del progetto individuale, avesse il dovere di superare la stasi procedimentale e dare impulso alla conclusione dell’iter; dagli atti non risultava che tale dovere fosse stato assolto. Ha respinto, pertanto, la tesi comunale secondo cui il ritardo fosse addebitabile soltanto all’ASP. Ha inoltre disposto la trasmissione telematica della sentenza alla Corte dei conti dopo il passaggio in giudicato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    mercé atto di gravame incardinato dinanzi questo Tribunale ai sensi dell’art. 117 cod. proc. amm. parte ricorrente ha domandato la declaratoria d’illegittimità del silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate sull’istanza finalizzata alla rimodulazione del Progetto ex art. 14 legge n. 328/2000 in favore del sig. -OMISSIS-

    La tutela contro il silenzio è stata azionata mediante il rito previsto dall’art. 117 c.p.a.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Considerato che ai sensi di quanto disposto dall’art. 34, ult. comma, cod. proc. amm. il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere, allorché nelle more della lite la pretesa di parte ricorrente risulti soddisfatta integralmente;

    La cessazione della materia del contendere va dichiarata quando, nel corso del giudizio, la pretesa del ricorrente sia stata integralmente soddisfatta.

  • art. 14 legge n. 328/2000

    Considerato infatti che, come già chiarito da questo Tribunale con considerazioni, da cui l’odierno Collegio non vede ragione per decampare, l’art. 14 legge n. 328/2000, nel prevedere un’intesa tra Comuni ed Aziende Sanitarie Locali per la predisposizione del Progetto individuale in favore delle persone con disabilità, delinea un atto complesso di tipo diseguale, in cui sotto il profilo procedimentale e sostanziale, è assegnato un ruolo differenziato ai predetti Enti, rivestendo, il Comune, una posizione preponderante, gravando sul medesimo l’obbligo di superare gli arresti procedimentali e di dare impulso concreto alla conclusione dell’iter procedimentale

    Nella formazione del progetto individuale per le persone con disabilità, l’intesa tra Comune e ASL configura un atto complesso diseguale; il Comune riveste una posizione preponderante ed è tenuto a superare gli arresti procedimentali e a dare impulso concreto alla conclusione del procedimento.

  • art. 2, comma 8, legge n. 241/1990

    Rilevato che, ai sensi di quanto disposto dall’art. 2, comma 8, legge n. 241/1990, una volta passate in autorità di cosa giudicata, le sentenze in materia di silenzio/inadempimento della P.A. devono essere trasmesse in via telematica alla Corte dei Conti per le determinazioni di sua competenza;

    Le sentenze in materia di silenzio-inadempimento devono essere trasmesse telematicamente alla Corte dei conti dopo il passaggio in giudicato.

Massime di principio

  • Quando la pretesa azionata contro il silenzio amministrativo viene integralmente soddisfatta nel corso del giudizio, il giudice dichiara la cessazione della materia del contendere.
  • Nel procedimento per la predisposizione del progetto individuale previsto dall’art. 14 della legge n. 328/2000, l’intesa tra Comune e azienda sanitaria è un atto complesso diseguale: il Comune ha una posizione preponderante e deve attivarsi per superare gli arresti procedimentali e dare impulso concreto alla conclusione dell’iter.
  • Se l’istanza viene evasa solo dopo l’instaurazione del giudizio, la regolazione delle spese può seguire la soccombenza virtuale; nel procedimento relativo al progetto individuale ex art. 14 della legge n. 328/2000, il Comune non può imputare il ritardo esclusivamente all’azienda sanitaria quando non abbia assolto il proprio dovere di impulso procedimentale.

Come è indicizzato

MaterieServizi sociali ed educativiEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseTermini del procedimento

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