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Sentenza

Sentenza n. 14920/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento - della Determinazione Dirigenziale A1400A – Sanità e Welfare, atto DD 2426/A1400A/2022 del 14.12.2022, recante “Approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell'articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015” della Direzione A1400A – Sanità e Welfare della Regione Piemonte (Doc. n. 001), pubblicato il 14.12.2022 sul sito istituzionale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 4 comma 3 del Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022; - dell'Allegato n. 1 della Determinazione Dirigenziale A1400A – Sanità e Welfare, atto DD 2426/A1400A/2022 del 14.12.2022, quale parte integrante della medesima Determinazione; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ivi inclusi per quanto occorrer possa, il Decreto del Ministero della Salute 6 luglio 2022 “Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018” (Doc. n. 002); il Decreto del Ministero della Salute 6 ottobre 2022 “Adozione delle linee guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018” (Doc. n. 003) e l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 che individua i criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l'acquisto di dispositivi medici e le modalità procedurali di individuazione del superamento dei tetti di spesa regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, fissando per ciascuno di tali anni il tetto sia nazionale che regionale al 4,4 per cento del fabbisogno sanitario regionale standard (Doc. n. 004).

Giustizia amministrativa202310253

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Determinazione regionale di approvazione degli elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggette al ripiano per gli anni 2015-2018, con i relativi atti presupposti

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente aveva impugnato gli atti relativi al meccanismo del payback sui dispositivi medici, deducendone profili di illegittimità. Nel corso del giudizio ha aderito al meccanismo di definizione delle controversie previsto dall'art. 7, commi 1 e 1-bis, del d.l. 30 giugno 2025, n. 95, versando alla Regione Piemonte la quota ridotta, pari al 25% dell'importo indicato nei provvedimenti di ripiano. Ha quindi chiesto la cessazione della materia del contendere e, in udienza, ha dichiarato il venir meno dell'interesse alla decisione di merito. Il Collegio ha rilevato che la cessazione della materia del contendere avrebbe richiesto l'accertamento e la comunicazione da parte della Regione dell'effettivo versamento mediante apposito provvedimento pubblicato e trasmesso al TAR.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, anziché dichiarare la cessazione della materia del contendere. Ai sensi dell'art. 7 del d.l. n. 95/2025, quest'ultima pronuncia presuppone la comunicazione al Tribunale, da parte della Regione, del provvedimento di accertamento dell'avvenuto pagamento della quota ridotta. Poiché tale comunicazione non risultava effettuata, la dichiarazione della ricorrente di aver pagato determinava comunque il venir meno dell'utilità concreta della prosecuzione del giudizio e, quindi, la sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate per le peculiarità delle questioni e dell'andamento processuale.

Norme richiamate

  • art. 48 c.p.a.

    Disciplina l'opposizione alla trasposizione del ricorso straordinario, a seguito della quale la controversia è stata proseguita davanti al TAR.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Consente al giudice di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, previo avviso alle parti; il TAR lo ha richiamato per segnalare i possibili profili di improcedibilità.

  • art. 7 d.l. 30 giugno 2025, n. 95

    Decorso il predetto termine dei trenta giorni, le regioni e le province autonome Trento e Bolzano accertano l'avvenuto versamento dell'importo pari alla quota ridotta cui al primo periodo con provvedimenti pubblicati nei rispettivi bollettini e siti internet istituzionali e comunicati senza indugio alla segreteria del tribunale amministrativo regionale del Lazio, determinando la cessazione della materia del contendere con riferimento ai ricorsi esperiti avverso i provvedimenti regionali e provinciali cui all'articolo 9-ter, comma 9-bis, del citato decreto-legge n. 78 del 2015, con compensazione delle spese lite.

    La cessazione della materia del contendere richiede l'accertamento dell'avvenuto pagamento da parte della Regione e la comunicazione del relativo provvedimento al TAR Lazio. La sola dichiarazione della ricorrente di aver versato la quota ridotta comporta invece la sopravvenuta carenza di interesse e l'improcedibilità del ricorso.

  • art. 9-ter, comma 9-bis, d.l. 19 giugno 2015, n. 78

    Individua i provvedimenti regionali e provinciali relativi al ripiano del superamento del tetto di spesa per i dispositivi medici cui si riferisce il meccanismo di definizione previsto dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025.

  • art. 26, comma 1, c.p.a.

    Richiamato, insieme all'art. 92, comma 2, c.p.c., quale base per la compensazione delle spese in presenza di eccezionali ragioni.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Richiamato quale fondamento, insieme all'art. 26, comma 1, c.p.a., della compensazione integrale delle spese.

Massime di principio

  • Nel contenzioso relativo al payback sui dispositivi medici, la cessazione della materia del contendere prevista dall'art. 7 del d.l. n. 95/2025 presuppone non solo il pagamento della quota ridotta da parte dell'impresa, ma anche l'accertamento formale dell'avvenuto versamento da parte della Regione e la comunicazione del relativo provvedimento al TAR Lazio.
  • La dichiarazione dell'impresa di aver versato la quota ridotta prevista dal meccanismo transattivo, in assenza dell'accertamento regionale comunicato al giudice, determina la sopravvenuta carenza di interesse alla decisione e comporta l'improcedibilità del ricorso, non la cessazione della materia del contendere.
  • La sopravvenuta carenza di interesse ricorre quando, per effetto del pagamento effettuato nell'ambito del meccanismo di definizione previsto dalla legge, la prosecuzione del giudizio non può procurare al ricorrente alcuna utilità concreta e attuale.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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