Cassazione Penale, Sentenza n. 28882/2026 del 29/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione)
La controversia
La vicenda riguarda un reclamo ex art. 35-ter ord. pen. proposto da un detenuto per ottenere il ristoro per il periodo di detenzione patito in condizioni inumane e degradanti presso la Casa circondariale di Napoli-Poggioreale. In primo grado era stato liquidato un importo di 1.856 euro per 232 giorni di detenzione. Successivamente l'Amministrazione penitenziaria aveva eccepito la compensazione di tale credito con un proprio controcredito relativo a pene pecuniarie gravanti sul detenuto. Dopo un primo provvedimento di rigetto dell'impugnazione amministrativa, la Corte di cassazione aveva annullato con rinvio perché occorreva verificare l'effettiva esistenza e consistenza del controcredito dello Stato. In sede di rinvio il Tribunale di sorveglianza ha dichiarato compensata la somma dovuta al detenuto con una multa di 7.000 euro risultante da un ordine di esecuzione. Il ricorrente ha quindi dedotto: 1) violazione dei limiti del giudizio di rinvio e del principio tantum devolutum quantum appellatum, sostenendo che il giudice del rinvio non potesse prendere in considerazione un credito di 7.000 euro mai dedotto nel reclamo originario, limitato a 400 euro; 2) violazione delle norme sulla compensazione e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, assumendo che nel procedimento ex art. 35-ter ord. pen. il giudice non potesse ampliare l'oggetto del giudizio oltre le eccezioni originarie.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi: il procedimento ex art. 35-ter ord. pen. mantiene natura di procedimento di sorveglianza e non è soggetto alla disciplina dell'art. 394 c.p.c.; inoltre il giudice del rinvio, vincolato dal principio di diritto enunciato nella sentenza rescindente, poteva e doveva accertare l'esistenza e l'esatto ammontare del controcredito statale opponibile in compensazione. Il riferimento alla multa di 7.000 euro non ha integrato un novum processuale, ma l'esito dell'accertamento richiesto dalla decisione rescindente. È stata quindi confermata la compensazione del credito risarcitorio con il controcredito erariale.
Norme richiamate
art. 35-ter ord. pen.
Rimedio compensativo per detenzione inumana o degradante; nel procedimento il Ministero può opporre in compensazione il proprio credito per pene pecuniarie, ma la decisione resta nell'ambito della sorveglianza.
art. 35-bis ord. pen.
Disciplina il procedimento di reclamo richiamato per il rimedio ex art. 35-ter, confermandone la struttura camerale di sorveglianza.
artt. 666 e 678 c.p.p.
Schema procedurale camerale di sorveglianza; consentono al giudice di acquisire e valutare anche d'ufficio informazioni rilevanti.
art. 394 c.p.c.
Non ritenuto applicabile al giudizio di reclamo/rinvio in materia di art. 35-ter ord. pen.
art. 627, comma 3, c.p.p.
Richiamato dalla difesa quale norma sui limiti del giudizio di rinvio; la Corte ne applica la logica dei limiti derivanti dal principio di diritto rescindente.
art. 71-ter ord. pen.
Richiamato dalla difesa nel quadro del procedimento; non è fondamento dell'accoglimento del ricorso.
art. 1243 c.c.
La compensazione è ammissibile come eccezione dell'Amministrazione per opporre il credito statale certo e liquido o comunque accertabile.
art. 112 c.p.c.
Richiamato dalla difesa per il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte esclude che sia violato nel procedimento di sorveglianza in esame.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Base formale dei motivi di ricorso per violazione di legge.
art. 173 disp. att. c.p.p.
Richiamato per la sinteticità dell'esposizione dei motivi.
art. 656, comma 10, c.p.p.
Citato solo per individuare l'ordine di esecuzione da cui risultava la pena pecuniaria di 7.000 euro.
Massime di principio
- Nel procedimento ex art. 35-ter ord. pen. il giudice di sorveglianza conserva la natura e le regole proprie del procedimento di sorveglianza; la compensazione del credito del detenuto con il controcredito dello Stato è una questione incidentale rilevante ai fini della quantificazione del dovuto, non una trasformazione del giudizio in processo civile di cognizione.
- In sede di rinvio, il giudice è vincolato al principio di diritto della sentenza rescindente, ma la sua cognizione si estende a tutte le questioni logicamente consequenziali necessarie per dare esecuzione a quel principio, compreso l'accertamento dell'esistenza e dell'esatto ammontare del controcredito da compensare.
- Non vi è ultrapetizione quando il giudice del rinvio accerta un importo del controcredito diverso da quello inizialmente allegato, se tale accertamento è funzionale alla verifica richiesta dalla sentenza rescindente e si fonda su documentazione ritualmente acquisita nel contraddittorio delle parti.
- Nel procedimento di sorveglianza il giudice può valutare anche informazioni e documenti acquisiti d'ufficio, purché rilevanti e sottoposti al contraddittorio; ciò consente di utilizzare un ordine di esecuzione o altra documentazione esecutiva per determinare l'esistenza del credito statale opponibile in compensazione.
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