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Sentenza

Sentenza n. 8968/2026 - Roma, Sezione 5Q

per l'annullamento - dell'Avviso Esito gara n. 5717 del 3 aprile 2026, a mezzo del quale il Ministero per gli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (d'ora in avanti anche solo MAECI), ha reso nota ai partecipanti alla gara la aggiudicazione definitiva della “procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del d. lgs. 36/2023 per la gara di affidamento per 24 mesi del servizio di ristorazione (mensa e bar) e servizi accessori del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale” CIG - B79376083C, nella parte in cui omette di rendere disponibile integralmente ed in chiaro “L'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario, i verbali di gara e gli atti, i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione”, senza nulla motivare in ordine alle decisioni assunte sulle richieste di oscuramento e sulla parziale ostensione; - del riscontro a mezzo PEC del 10 aprile 2026, con cui l'Amministrazione resistente ha solo parzialmente accolto l'istanza di accesso ed il successivo sollecito trasmesso della scrivente; - di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ove lesivo degli interessi della ricorrente; nonché per l'accertamento e la declaratoria del diritto di accesso con conseguente condanna dell'Amministrazione all' esibizione dei documenti qui richiesti ex art. 116 c.p.a.

Giustizia amministrativa202604375

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAccesso agli atti

Atto impugnato: parziale diniego di accesso alla documentazione della gara, comprendente l'offerta dell'aggiudicataria, i verbali e gli atti presupposti all'aggiudicazione

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente, partecipante alla procedura aperta per l'affidamento biennale del servizio di ristorazione, ha impugnato l'avviso di esito della gara e il riscontro con cui l'Amministrazione aveva inizialmente accolto solo parzialmente l'istanza di accesso, lamentando la mancata integrale ostensione dell'offerta dell'operatore aggiudicatario, dei verbali e degli ulteriori atti, dati e informazioni presupposti all'aggiudicazione, nonché l'assenza di motivazione sulle decisioni relative agli oscuramenti e alla parziale ostensione. Ha chiesto l'accertamento del diritto di accesso e la condanna dell'Amministrazione all'esibizione dei documenti ai sensi dell'art. 116 c.p.a.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio e come riconosciuto dalla stessa ricorrente, l'Amministrazione aveva provveduto all'integrale ostensione della documentazione richiesta. La domanda di accesso è quindi divenuta priva di ulteriore oggetto. Quanto alle spese, il Collegio ha disposto la compensazione parziale del 50% e ha posto la restante parte, in ragione della soccombenza virtuale, a carico solidale del Ministero e dell'impresa controinteressata, liquidandola in 800 euro oltre accessori di legge.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.a.

    La ricorrente ha invocato il rito speciale in materia di accesso per ottenere l'accertamento del diritto e la condanna all'esibizione dei documenti; la decisione non esamina nel merito i presupposti del diritto di accesso, poiché la documentazione è stata integralmente ostesa nelle more.

  • art. 71 d.lgs. 36/2023

    Indicato quale base normativa della procedura aperta di gara; non costituisce oggetto di specifica valutazione nella decisione.

Massime di principio

  • La sopravvenuta integrale ostensione dei documenti richiesti in un giudizio ex art. 116 c.p.a. determina la cessazione della materia del contendere, poiché viene meno l'utilità concreta e attuale della pronuncia richiesta.
  • Quando l'Amministrazione soddisfa integralmente la domanda di accesso nelle more del giudizio, il giudice non deve più pronunciarsi sul merito della spettanza dell'accesso, ma può regolare le spese considerando la soccombenza virtuale delle parti.
  • La compensazione parziale delle spese è compatibile con la condanna della parte pubblica e del controinteressato, in solido, al pagamento della quota residua, quando la condotta processuale e l'esito sostanziale della controversia giustifichino una soccombenza virtuale.

Come è indicizzato

MaterieAccesso agli atti di garaAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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