Sentenza n. 1774/2026 - Firenze, Sezione 4
per l'annullamento della nota dell'Autorità Portuale Regionale della Toscana del 18 maggio 2026, a firma del Segretario Generale, con cui è stato negato l'accesso agli atti richiesti dalla ricorrente e richiesta ostensione documenti richiesti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Diniego di accesso agli atti e ai documenti richiesti, adottato il 18 maggio 2026 dall'Autorità Portuale Regionale della Toscana
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato la nota del 18 maggio 2026 con cui l'Autorità Portuale Regionale della Toscana aveva negato l'accesso alla documentazione richiesta. Nel corso del giudizio l'amministrazione ha consegnato gran parte dei documenti e, con un nuovo provvedimento del 7 agosto 2026, ha accolto le istanze di accesso. All'udienza del 23 settembre 2026 la ricorrente ha quindi dichiarato cessata la materia del contendere, chiedendo la compensazione delle spese salvo il rimborso del contributo unificato per soccombenza virtuale dell'amministrazione; quest'ultima si è opposta al rimborso. Il testo non espone ulteriori motivi di illegittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, in ragione dell'accoglimento intervenuto in corso di giudizio e della consegna di gran parte della documentazione richiesta. Ha compensato le spese di lite, ma ha accolto la richiesta di rimborso del contributo unificato: l'accoglimento amministrativo delle principali pretese ostensive ha determinato almeno una parziale soccombenza virtuale dell'Autorità Portuale, sulla quale ricade l'onere del contributo ai sensi dell'art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 34, comma 5, c.p.a.
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
La disposizione è richiamata quale base processuale per la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, determinata dall'accoglimento dell'istanza di accesso durante il giudizio.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Ritenuto che ciò determini quanto meno una parziale soccombenza virtuale dell’Autorità Portuale, essendo stata di fatto riconosciuta la legittimità delle principali pretese ostensive della ricorrente, con la conseguenza che l’onere relativo al pagamento del contributo unificato debba ricadere sulla parte resistente, ai sensi dell’art. 13, comma 6 bis.1, del d.p.r. n. 115 del 2002;
Quando l'amministrazione accoglie in corso di giudizio le principali pretese di accesso, la soccombenza virtuale che ne deriva giustifica l'addebito del contributo unificato alla parte resistente.
Massime di principio
- Se, durante un giudizio contro un diniego di accesso, l'amministrazione accoglie l'istanza e consegna la documentazione richiesta, il giudice può dichiarare cessata la materia del contendere.
- Quando l'accoglimento intervenuto in corso di causa riconosce, almeno in parte, la fondatezza delle principali pretese ostensive, il contributo unificato può essere posto a carico dell'amministrazione in ragione della sua soccombenza virtuale, anche se le spese di lite sono compensate.
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