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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29567/2023 del 07/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari. Barbarino era accusato di partecipazione ad un'associazione finalizzata a complesse frodi fiscali (IVA e accise) nella commercializzazione di prodotti petroliferi e di autoriciclaggio mediante reinvestimento dei proventi illeciti. L'appello in Cassazione articolava: (i) censura della motivazione circa il pericolo di inquinamento probatorio, sostenendo che il richiamo alle "utenze dedicate" non dimostrava la capacità di incidere sulle prove documentali o dichiarative e che la valutazione era generica, anche alla luce dell'attenuazione delle misure nei confronti dei coimputati; (ii) impugnazione della ricostruzione del pericolo di reiterazione, per assenza di adeguata motivazione e per non tener conto dei mutamenti processuali (attenuazione delle misure per i coimputati, assenza di analoghi procedimenti a carico del ricorrente); (iii) censura della proporzionalità della misura, sostenendo che non era stata valutata la capacità contenitiva degli arresti domiciliari e che il lungo lasso di tempo senza contestazioni successive attenuava il pericolo cautelare.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi nella parte in cui trattavano il pericolo di reiterazione: la motivazione del Tribunale sul punto è stata considerata completa e persuasiva (durata plurimensile delle condotte, ripetizione di azioni similari, ruolo non occasionale del ricorrente nell'organizzazione, ampia rete di contatti e elevata capacità operativa e gestionale, nonché la disponibilità di "utenze dedicate" come indice di capacità elusiva). Tuttavia la Corte ha osservato che la motivazione relativa al pericolo di inquinamento probatorio era meno solida: il richiamo allo stadio embrionale delle indagini e la mera possibilità astratta di subornazione dei testimoni non risultavano adeguatamente dimostrati, e l'elemento delle utenze dedicate non era pertinente a dimostrare il rischio di inquinamento delle prove. Quanto al profilo di proporzionalità, la Corte ha ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo: il Tribunale aveva correttamente valutato che gli arresti domiciliari non sarebbero stati idonei a contenere il pericolo cautelare, considerata la propensione del ricorrente a violare prescrizioni e la normativa del settore; inoltre la diversa misura applicata ai coindagati non è determinante, perché la valutazione della cautela è autonoma per ciascun indagato. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato, il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p., e disposte le comunicazioni al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • articolo 616 cod. proc. pen.

    Stabilisce la condanna alle spese del procedimento per la parte privata che propone ricorso quando il provvedimento rigetta il ricorso; la Corte ha applicato tale norma disponendo la condanna alle spese a carico del ricorrente.

  • articolo 94, comma 1-ter, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

    Prevede l'obbligo di trasmettere copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario quando dalla decisione non deriva la rimessione in libertà, affinché si adottino gli adempimenti previsti dal comma 1-bis; la Corte ha disposto tale trasmissione.

  • articolo 94, comma 1-bis, disposizioni di attuazione del codice di procedura penale

    Regola gli adempimenti del direttore dell'istituto in caso di rigetto del ricorso (es. informazioni e atti relativi alla custodia); la Corte ha rimandato al direttore per gli adempimenti indicati.

Massime di principio

  • Il pericolo di reiterazione viene valutato sulla base di elementi concreti e plurimi: durata e ripetizione delle condotte, modalità similari di commissione, ruolo del soggetto nell'organizzazione, ampiezza della rete di contatti e capacità operativa; la presenza di tali elementi può giustificare la custodia cautelare più grave
  • La sussistenza del pericolo di inquinamento probatorio richiede motivazione specifica e elementi pertinenti (es. tentativi concreti di subornazione, contatti con potenziali testi, condotte volte ad alterare le prove); elementi evocativi o indifferenti (come la mera disponibilità di utenze intestate a prestanome) non sono di per sé probatori di tale pericolo
  • La valutazione della proporzionalità e dell'idoneità dei mezzi cautelari è individuale: l'attenuazione della misura nei confronti di coimputati non vincola la valutazione rispetto a un singolo indagato, che va esaminata autonomamente
  • La mera durata del tempo senza nuove contestazioni può contribuire a mitigare il rischio cautelare, ma tale circostanza deve essere collegata a elementi che dimostrino l'attenuazione del pericolo (assenza di attività criminosa continuativa, cambiamenti oggettivi nella posizione dell'indagato)
  • In sede di impugnazione la Corte di legittimità verifica la completezza e la persuasività della motivazione del giudice del merito: se la motivazione su un profilo chiave (es. reiterazione) è solida, il ricorso può essere rigettato anche se altri passaggi motivazionali risultano meno robusti
  • Le censure difensive che premiano argomentazioni generiche o basate su confronti con misure applicate ad altri soggetti tendono a ricevere scarsa accoglienza se non corredate da prove e ragionamenti tattici specifici

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