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Sentenza

Sentenza n. 2423/2026 - Roma, Sezione 5B

per l'accertamento dell'illegittimità del silenzio-inadempimento, serbato dalla resistente amministrazione, sull'istanza n. 43912 presentata in data 23 aprile 2025, con la quale parte ricorrente chiedeva, ai sensi della direttiva 2013/55/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, il riconoscimento del proprio titolo di specializzazione sul sostegno, giusto certificato, rilasciato da Universidad Europea - Spagna e per la condanna della resistente Amministrazione a provvedere sull’anzidetta istanza, stante lo spirare del termine di conclusione del procedimento ex art.16, co. 2 e 6 del D.Lgs. 9 novembre 2007 n. 206, pari a giorni 120.

Giustizia amministrativa202514402

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di riconoscimento del titolo di specializzazione sul sostegno conseguito in Spagna

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente richiedente)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., chiedendo l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione e del Merito sull'istanza presentata il 23 aprile 2025 per il riconoscimento, ai fini dell'esercizio della professione docente, del titolo abilitante o di specializzazione sul sostegno conseguito presso un'università spagnola. Ha dedotto la violazione dell'obbligo di concludere il procedimento entro il termine previsto dall'art. 2 l. n. 241/1990 e dall'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007: trenta giorni per verificare la completezza della documentazione, con eventuale richiesta di integrazioni, e tre mesi per adottare il provvedimento sul riconoscimento dalla presentazione della documentazione completa, per un termine complessivo massimo di quattro mesi. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma e non ha dimostrato l'adozione di un provvedimento espresso.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistente l'obbligo dell'amministrazione di provvedere, individuando come presupposti sufficienti la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine procedimentale senza l'adozione di un provvedimento espresso. Ha rilevato che, alla data di proposizione del ricorso, era decorso il termine massimo di quattro mesi previsto dall'art. 16, commi 2 e 6, d.lgs. n. 206/2007, senza che il Ministero avesse concluso il procedimento. Ha quindi ordinato al Ministero di adottare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione amministrativa della sentenza, considerata la natura di procedimento di massa e l'elevato numero di richieste. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato commissario ad acta il responsabile della struttura ministeriale competente, con facoltà di delega, assegnandogli 90 giorni decorrenti dalla scadenza del termine concesso al Ministero. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Disciplinano l'azione avverso il silenzio-inadempimento e consentono al giudice amministrativo di accertare l'obbligo dell'amministrazione di provvedere e di ordinare l'adozione di un provvedimento espresso.

  • art. 2 l. n. 241/1990

    Prevede l'obbligo generale dell'amministrazione di concludere il procedimento mediante un provvedimento espresso entro il termine previsto.

  • art. 5 d.lgs. n. 206/2007

    Individua l'autorità competente per il procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell'Unione europea; tale competenza è oggi riferita al Ministero dell'Istruzione e del Merito.

  • art. 16, comma 2, d.lgs. n. 206/2007

    Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l’autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all’interessato. Ove necessario, l’Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni.

    Impone all'autorità competente di verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, se necessario, di richiedere le integrazioni.

  • art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007

    Sul riconoscimento provvede l’autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato.

    Stabilisce il termine di tre mesi per l'adozione del provvedimento conclusivo sul riconoscimento, decorrente dalla presentazione della documentazione completa.

  • art. 6 d.l. n. 173/2022, convertito in l. n. 604/2022

    Ha determinato l'assunzione, da parte del Ministero dell'Istruzione e del Merito, della denominazione dell'amministrazione competente indicata nella disciplina previgente.

Massime di principio

  • Nel giudizio avverso il silenzio-inadempimento, la presentazione di una formale istanza e la scadenza del termine previsto per la conclusione del procedimento, senza l'adozione di un provvedimento espresso, sono sufficienti a fondare l'obbligo dell'amministrazione di provvedere.
  • Nel procedimento di riconoscimento delle qualifiche professionali dei docenti conseguite in altro Stato membro dell'Unione europea, l'autorità competente deve verificare entro trenta giorni la completezza della documentazione e, ove necessario, richiedere integrazioni; il provvedimento sul riconoscimento deve essere adottato entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Il termine complessivo può quindi arrivare al massimo a quattro mesi quando siano richieste integrazioni.
  • Quando il termine procedimentale è inutilmente decorso, il giudice amministrativo può ordinare all'amministrazione di adottare un provvedimento espresso entro un termine fissato giudizialmente, anche più ampio di quello ordinario se giustificato dalla natura di procedimento di massa e dall'elevato numero di istanze.
  • Nel giudizio sul silenzio, in caso di persistente inerzia successiva alla sentenza, il giudice può nominare sin dall'origine un commissario ad acta, assegnandogli un termine per provvedere dopo la scadenza di quello concesso all'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioTermini e notificazione del ricorsoTermini del procedimento e silenzioGiudizio di ottemperanza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativoProcedimento amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

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