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Sentenza

Sentenza n. 2122/2026 - Catania, Sezione 2

per l'annullamento - del Regolamento per la disciplina delle progressioni verticali approvato con decreto del Commissario Straordinario con i poteri del Sindaco Metropolitano n. 291 del 30 dicembre 2022, nella parte in cui il suo art. 13 prevede, a parità di punteggio e di anzianità di servizio, la preferenza per il candidato di maggiore anzianità anagrafica; - del bando di selezione approvato con determinazione n. 4179 del 30 dicembre 2022, nella parte in cui il suo art. 12 riproduce il medesimo criterio; della determinazione dirigenziale n. 1661 del 24 maggio 2024, recante approvazione della graduatoria della selezione interna per la progressione verticale alla copertura di n. 8 posti di istruttore tecnico – categoria C; - della determinazione n. 2238 del 9 luglio 2024, nella parte in cui conferma la graduatoria già approvata; - del verbale n. 4 del 7 maggio 2024, nella parte in cui al ricorrente sono stati attribuiti punti 25,00 in luogo di punti 27,00; - nonché di ogni atto presupposto, connesso e conseguente.

Giustizia amministrativa202401427

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Catania, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti della procedura comparativa di progressione verticale per otto posti di istruttore tecnico, inclusi il regolamento, il bando, la graduatoria e il verbale di attribuzione del punteggio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente, dipendente della Città Metropolitana di Catania inquadrato nell’area degli addetti alle attività tecniche, ha impugnato gli atti della procedura di progressione verticale relativa all’anno 2022. Con il primo motivo ha contestato il criterio regolamentare e del bando che, in caso di parità di punteggio e di anzianità di servizio, attribuiva la preferenza al candidato di maggiore anzianità anagrafica, ritenendolo contrario all’art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997, come modificato dall’art. 2, comma 9, della legge n. 191/1998, nonché alla precedente sentenza del medesimo Tribunale sulla disciplina regolamentare. Con il secondo motivo ha lamentato la mancata valutazione di otto incarichi di progettazione e direzione dei lavori formalmente conferiti dall’Amministrazione. Ha sostenuto che tali incarichi avrebbero dovuto attribuirgli il punteggio massimo di due punti per la relativa voce, portando il punteggio complessivo da 25,00 a 27,00 e consentendogli di collocarsi tra i vincitori. Ha inoltre dedotto eccesso di potere per contraddittorietà, poiché gli stessi incarichi erano stati integralmente valutati nella precedente procedura del 2021. In corso di giudizio l’Amministrazione ha adottato una nuova determinazione, riconoscendo il punteggio di 27,00, applicando il criterio della minore anzianità anagrafica, collocando il ricorrente al secondo posto, dichiarandolo vincitore e stipulando il relativo contratto di lavoro.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato cessata la materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che la determinazione sopravvenuta ha integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale del ricorrente. L’Amministrazione ha infatti riconosciuto sia il punteggio richiesto con il secondo motivo sia il criterio preferenziale della minore età anagrafica contestato con il primo motivo, con conseguente nomina del ricorrente quale vincitore e stipula del contratto individuale di lavoro. Il riesercizio del potere è avvenuto spontaneamente e autonomamente, senza esecuzione di un ordine giudiziale, e ha fatto venir meno ogni utilità concreta e attuale di una pronuncia demolitoria. Quanto alle spese, il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale, ritenendo prognosticamente fondato il ricorso e presumendo che sarebbe stato accolto nel merito: la stessa Amministrazione aveva integralmente accolto in sede amministrativa le ragioni poste a fondamento dei due motivi. Non sono state ritenute sussistenti gravi ed eccezionali ragioni per compensare le spese, poiché le difficoltà interpretative invocate dall’Amministrazione non erano sufficienti, la questione del criterio anagrafico era già stata risolta da un orientamento giurisprudenziale consolidato e il secondo motivo evidenziava una manifesta contraddittorietà rispetto alla procedura del 2021. La Città Metropolitana è stata quindi condannata al pagamento di € 4.427,00, oltre accessori, rimborso forfettario e contributo unificato se versato.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    La cessazione della materia del contendere ricorre allorché la sopravvenuta adozione di un provvedimento amministrativo determini il completo soddisfacimento della pretesa sostanziale azionata.

    La declaratoria presuppone che il provvedimento sopravvenuto soddisfi pienamente e irretrattabilmente la posizione azionata, facendo venir meno ogni utilità concreta e attuale di una decisione di merito.

  • art. 3, comma 7, l. 15 maggio 1997, n. 127

    La norma è stata invocata per contestare il criterio della maggiore anzianità anagrafica previsto, in caso di parità, dal regolamento e dal bando della progressione verticale.

  • art. 2, comma 9, l. 16 giugno 1998, n. 191

    La disposizione è richiamata quale norma modificativa dell’art. 3, comma 7, della legge n. 127/1997, in relazione al criterio di preferenza anagrafico.

  • art. 92, comma 2, c.p.c.

    Gravi ed eccezionali ragioni

    La deroga al principio della soccombenza e la compensazione delle spese richiedono gravi ed eccezionali ragioni, non ravvisate nella fattispecie.

  • d.m. 10 marzo 2014, n. 55

    Applicato per la liquidazione dei compensi professionali secondo i parametri relativi ai giudizi innanzi al TAR.

  • d.m. 13 agosto 2022, n. 147

    Richiamato quale decreto modificativo dei parametri forensi applicati alla liquidazione delle spese.

Massime di principio

  • La cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata quando, dopo la proposizione del ricorso, l’amministrazione riesercita il potere e adotta un provvedimento che soddisfa integralmente e irretrattabilmente la pretesa sostanziale fatta valere, facendo venir meno ogni utilità concreta e attuale della pronuncia di annullamento.
  • La cessazione della materia del contendere può essere dichiarata anche quando il soddisfacimento della pretesa derivi da un riesercizio spontaneo e autonomo del potere amministrativo, non adottato in esecuzione di un ordine giudiziale.
  • In caso di cessazione della materia del contendere, la regolazione delle spese deve avvenire sulla base della soccombenza virtuale, mediante una prognosi sull’esito che il giudizio avrebbe avuto se fosse stato deciso nel merito.
  • La compensazione delle spese non è giustificata da mere difficoltà applicative o interpretative quando la questione controversa sia già stata risolta da un orientamento giurisprudenziale consolidato e il comportamento amministrativo sopravvenuto abbia integralmente riconosciuto la fondatezza delle pretese dedotte.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseLegittimazione e interesse a ricorrereEffetto conformativo e riedizione del potere

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