Sentenza n. 4309/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento, previa sospensione interinale del provvedimento di rigetto n. -OMISSIS- emesso in data 3 giugno 2026 e notificato, mediante PEC e area riservata dal Portale Servizi ALI al ricorrente in data 8 giugno 2026, recante la revoca del nulla osta rilasciato in data 27.08.2025 alla conversione del permesso di soggiorno per motivi di lavoro stagionale in permesso di soggiorno per motivi di lavoro subordinato non stagionale.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca del nulla osta alla conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato non stagionale, motivata dall’assenza di iscrizione anagrafica e dall’asserita incompetenza territoriale dello Sportello Unico per l’Immigrazione
Esito
Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente, entrato in Italia con visto per lavoro stagionale rilasciato il 4 aprile 2024 e titolare di permesso valido fino al 7 agosto 2025, aveva chiesto il 25 agosto 2025 la conversione del titolo in permesso per lavoro subordinato non stagionale. Dopo avere rilasciato il nulla osta il 27 agosto 2025, lo Sportello Unico per l’Immigrazione lo ha revocato il 3 giugno 2026, rilevando che il ricorrente non era iscritto nell’anagrafe della popolazione residente né nell’ANPR e ritenendo che, poiché il luogo di lavoro si trovava in un’altra provincia, l’istanza non fosse di competenza di quello Sportello. Il ricorrente ha chiesto l’annullamento del provvedimento. Nel corso del giudizio ha inoltre reclamato contro il diniego di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, deducendo di essersi attivato per ottenere dal Consolato egiziano la documentazione reddituale richiesta, di non avere redditi in Egitto nel 2024 e nel 2025 e di non potersi recare in Egitto né incaricare altri di reperire i documenti.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e annullato la revoca del nulla osta. Ha ritenuto che l’art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998 individui i presupposti sostanziali per la conversione nel regolare svolgimento di attività lavorativa stagionale per almeno tre mesi, nell’offerta di un contratto subordinato a tempo determinato o indeterminato e nel possesso dei requisiti per il rilascio del permesso. Poiché l’Amministrazione non contestava tali requisiti e aveva già rilasciato il nulla osta, l’iscrizione anagrafica e la residenza nella provincia dello Sportello erano condizioni estranee alla previsione normativa, inidonee a impedire la conversione o a giustificare la revoca. Il Collegio ha inoltre accolto il reclamo contro il diniego del patrocinio a spese dello Stato: il richiedente si era diligentemente attivato per acquisire la certificazione consolare e aveva documentato l’impossibilità oggettiva di reperire in Egitto la documentazione richiesta, dichiarando sotto la propria responsabilità di non avere redditi nel Paese d’origine. La liquidazione dei compensi del difensore è stata rinviata a separato provvedimento, previa relativa richiesta. Spese di lite integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998
Tale previsione, comporta che l’unica condizione per la conversione del permesso stagionale sia rappresentata dall’avvenuta assunzione dell’interessato per almeno tre mesi in occasione dell’ingresso autorizzato per il lavoro stagionale, oltre che l’effettività del nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato o indeterminato, dovendo lo straniero dimostrare solamente di avere i requisiti per il rilascio del permesso di soggiorno.
La conversione del permesso per lavoro stagionale richiede l’attività lavorativa regolarmente svolta per almeno tre mesi, l’effettività del nuovo rapporto subordinato a tempo determinato o indeterminato e il possesso dei requisiti per il permesso; non può essere subordinata a requisiti ulteriori, quali l’iscrizione anagrafica o la residenza nella provincia dello Sportello.
Massime di principio
- La conversione del permesso di soggiorno per lavoro stagionale in permesso per lavoro subordinato ai sensi dell’art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998 dipende dai presupposti sostanziali previsti dalla norma: svolgimento regolare di attività stagionale per almeno tre mesi, offerta di un rapporto subordinato effettivo a tempo determinato o indeterminato e possesso dei requisiti per il rilascio del permesso.
- L’Amministrazione non può negare la conversione o revocare il relativo nulla osta sulla base della mancata iscrizione anagrafica o della residenza in una provincia diversa da quella dello Sportello, trattandosi di condizioni non previste dall’art. 24, comma 10, d.lgs. 286/1998.
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