Tribunale, Sentenza T-702/21
Sentenza del Tribunale (Prima Sezione) del 21 dicembre 2022. — Ekobulkos EOOD contro Commissione europea. — Aiuti di Stato – Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili – Denuncia – Ricorso per carenza – Invito ad agire – Ricevibilità – Obbligo di agire – Assenza. — Causa T-702/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Tribunale respinge il ricorso per carenza proposto da Ekobulkos EOOD contro la Commissione in materia di aiuti di Stato nel settore delle energie rinnovabili. La Corte rileva che la misura contestata era già stata considerata nella decisione SA.44840 e che la Commissione aveva già espresso una posizione sulla sua compatibilità. Non sussistendo un obbligo di adottare una nuova decisione, manca la carenza denunciata dalla ricorrente.
Ricorso per carenza contro la Commissione in materia di aiuti di Stato: il Tribunale esclude l’obbligo della Commissione di adottare una nuova decisione su una misura già esaminata nella decisione di compatibilità SA.44840
La questione giuridica
Se la Commissione fosse tenuta, a seguito della denuncia della ricorrente, ad adottare una nuova decisione ai sensi del regolamento (UE) 2015/1589 sulla pretesa nuova misura di aiuto introdotta dal paragrafo 18 della legge bulgara di modifica del 2015, ovvero se il mancato intervento integri una carenza; in via preliminare, se il ricorso fosse ricevibile nonostante una divergenza tra l’invito ad agire e l’atto introduttivo.
Principio di diritto
Il Tribunale afferma che non vi è carenza della Commissione quando l’istituzione ha già esaminato, nell’ambito di una precedente decisione di compatibilità sugli aiuti di Stato, la modifica normativa contestata e si è già pronunciata sulla sua conformità al diritto dell’Unione; il regolamento (UE) 2015/1589 non impone alla Commissione di adottare una nuova decisione sulla medesima misura solo perché una parte interessata ripropone una denuncia. Di conseguenza, in assenza di un obbligo giuridico di agire al momento dell’invito ad agire, il ricorso ex articolo 265 TFUE è infondato e va respinto.
Norme richiamate
- Articolo 265 TFUE
- Articolo 107, paragrafo 3, lettera c), TFUE
- Articolo 108 TFUE
- Articolo 12, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2015/1589
- Articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589
- Articolo 15, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2015/1589
- Articolo 4 del regolamento (UE) 2015/1589
- Articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2015/1589
- Regolamento (CE) n. 1698/2005
- Articolo 72, lettera a), del regolamento (CE) n. 1698/2005
- Articolo 175 TFUE
- Articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
- Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 106, paragrafo 3
- Regolamento di procedura del Tribunale, articolo 134, paragrafo 1
Aiuti di Stato e ricorso per carenza relativo al regime bulgaro sulle energie rinnovabili
La sentenza riguarda un ricorso ex articolo 265 TFUE proposto da Ekobulkos EOOD contro la Commissione europea. La controversia nasce dalla denuncia di una presunta misura di aiuto di Stato illegale e incompatibile con il mercato interno nel settore della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in Bulgaria.
Fatti e iter amministrativo
Ekobulkos è un produttore di energia elettrica con una centrale fotovoltaica in Bulgaria. La Commissione aveva già adottato la decisione SA.44840, con cui aveva ritenuto compatibile con il mercato interno il regime bulgaro di sostegno alle fonti rinnovabili, comprendente la legge sull’energia prodotta da fonti rinnovabili e successive ordinanze.
Nel febbraio 2020 Ekobulkos ha presentato una denuncia sostenendo che la modifica introdotta dal paragrafo 18 della legge di modifica del 2015 avesse creato una nuova misura di aiuto illegale e discriminatoria. La Commissione, con lettera del 7 ottobre 2020, ha risposto che la modifica era già stata considerata nell’ambito della decisione SA.44840 e che, sulla base degli elementi forniti, non emergeva una nuova misura di aiuto né un’errata applicazione del regime autorizzato.
La ricorrente ha poi insistito con ulteriori lettere, chiedendo anche, con atto del 22 giugno 2021, una sospensione della misura ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589 e qualificando tale lettera come invito ad agire ai fini dell’articolo 265 TFUE.
Questioni sottoposte al Tribunale
Il Tribunale è chiamato a verificare:
- se il ricorso fosse ricevibile nonostante una divergenza tra il contenuto dell’invito ad agire e l’oggetto del ricorso;
- se la Commissione fosse obbligata ad adottare una decisione sulla denuncia di Ekobulkos, ai sensi del regolamento 2015/1589, e quindi se il suo mancato intervento integrasse una carenza.
Normativa rilevante
Il Tribunale richiama in particolare:
- l’articolo 265 TFUE sul ricorso per carenza;
- gli articoli 107 e 108 TFUE;
- gli articoli 4, 12, 13, 15 e 24 del regolamento (UE) 2015/1589;
- il regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale;
- l’articolo 20 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Ricevibilità del ricorso
La Commissione sosteneva che l’invito ad agire del 22 giugno 2021 fosse diverso dal contenuto del ricorso, perché chiedeva solo la sospensione della misura, mentre il ricorso mirava a far constatare la mancata adozione di una decisione sulla compatibilità dell’aiuto.
Il Tribunale ricorda che l’invito ad agire deve essere sufficientemente chiaro e preciso per delimitare l’oggetto del futuro ricorso, ma non deve coincidere perfettamente con esso. Nel caso concreto, nonostante la formulazione finale dell’invito ad agire, dall’insieme della denuncia e delle successive lettere risultava che la ricorrente chiedeva anche una presa di posizione sulla compatibilità della misura. Il ricorso è quindi dichiarato ricevibile nei limiti in cui mira a far constatare la mancata adozione di una decisione sulla qualificazione della misura come aiuto illegale o incompatibile.
Ragionamento del Tribunale nel merito
Sul merito, il Tribunale verifica se, al momento dell’invito ad agire, la Commissione avesse un obbligo giuridico di intervenire.
Richiamando la giurisprudenza, il Tribunale osserva che, in materia di aiuti illegali, l’articolo 12 del regolamento 2015/1589 impone alla Commissione di esaminare senza indebito ritardo le denunce e l’articolo 15, in combinato disposto con l’articolo 4, prevede l’adozione di una decisione quando la Commissione è investita di una misura nuova o di un presunto aiuto illegale che non sia già stato valutato.
Tuttavia, il Tribunale constata che la decisione SA.44840 aveva già preso in considerazione la modifica legislativa rilevante:
- la legge di modifica era menzionata in nota a piè di pagina;
- il paragrafo 29 della decisione spiegava che la riduzione del prezzo di acquisto preferenziale serviva a rispettare le regole sul cumulo e a evitare la sovracompensazione;
- il paragrafo 40 menzionava denunce relative proprio alla modifica del 2015;
- il paragrafo 46 evidenziava che la riduzione dei livelli di aiuto intendeva porre rimedio a irregolarità riscontrate.
Secondo il Tribunale, questo dimostra che la Commissione aveva già esaminato la misura contestata e si era già pronunciata sulla sua compatibilità con il diritto sugli aiuti di Stato. Ne deriva che il regolamento 2015/1589 non impone alla Commissione di adottare una nuova decisione sulla stessa misura. La ricorrente, inoltre, non ha dimostrato in che modo il paragrafo 18 avrebbe istituito una misura diversa da quella già valutata.
Decisione e conseguenze sulle spese
Il Tribunale respinge integralmente il ricorso, escludendo la sussistenza di una carenza della Commissione. Quanto alle spese, ciascuna parte sopporta le proprie spese.
Principio affermato
Una parte interessata non può ottenere, tramite ricorso per carenza, che la Commissione adotti una nuova decisione su una misura di aiuto di Stato già esaminata e valutata in una precedente decisione di compatibilità; in assenza di un nuovo obbligo di agire, il mancato intervento della Commissione non integra una carenza ai sensi dell’articolo 265 TFUE.
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