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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 4014/2022 del 04/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma che aveva respinto il reclamo avverso il decreto del 18/09/2019 con cui il Ministro della Giustizia aveva disposto la sospensione dell'applicazione delle regole del trattamento penitenziario ordinario ai sensi dell'art. 41-bis (regime "differenziato"). Le censure contestavano: presunto "macroscopico errore di diritto" sulla valutazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis c.p. (ruolo di organizzatore vs partecipante), insufficienza e illogicità della motivazione in relazione all'attuale pericolosità e ai legami mafiosi, mancato confronto con le deduzioni difensive (in particolare con la richiesta di acquisire la motivazione della sentenza di condanna), violazione del diritto di difesa per presunta interruzione del collegamento video che avrebbe impedito al reclamante di rendere dichiarazioni, e la scomparsa del verbale di udienza remota la cui acquisizione era stata sollecitata dalla difesa.

La decisione

Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha rilevato che, in materia di 41-bis, è ammesso solo il ricorso per violazione di legge; molte delle censure proposte erano in realtà critiche di merito o sul tessuto motivazionale e quindi non proponibili in questa sede. Il Tribunale di Sorveglianza ha correttamente valutato, ex actis, la sussistenza degli elementi indicativi della capacità del ricorrente di mantenere collegamenti con la criminalità organizzata (informative degli organi inquirenti, provvedimenti recenti, biografia criminale, attività di procacciamento voti, somme di denaro rinvenute, missive che denotavano passaggi di consegne e contatti). Pur rilevando che la sentenza di primo grado aveva escluso il ruolo di promotore/organizzatore, il giudice ha ritenuto che la posizione dell'Orlando non fosse marginale e che sussistessero comunque i presupposti per l'applicazione del regime 41-bis. La pretesa violazione del diritto di parlare in udienza non è stata provata (assenza del verbale da remoto e mancata richiesta tempestiva di copia da parte del difensore). In conseguenza è stata dichiarata l'inammissibilità del ricorso, condannato il ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 41-bis, legge n. 354 del 1975

    Consente la sospensione delle regole ordinarie di trattamento penitenziario per detenuti ritenuti pericolosi per l'ordine pubblico e per l'ordine e la sicurezza dello Stato; la valutazione della sua applicazione si fonda sull'attualità della pericolosità e sui collegamenti con la criminalità organizzata, desumibili dagli atti e dalle informative.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sull'associazione di tipo mafioso; il secondo comma contempla circostanze aggravanti quali il ruolo di promotore/organizzatore. Nel caso specifico la sentenza di condanna ha escluso il ruolo di promotore/organizzatore, ma la Corte ha evidenziato che l'esclusione in sede penale (anche con rito abbreviato) non impedisce che, alla luce del complesso degli elementi probatori e informativi disponibili, il regime 41-bis sia ritenuto necessario per l'attualità del pericolo.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede che, in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente sia condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma a favore della Cassa delle ammende; applicato nel caso con condanna al versamento di euro 3.000,00.

  • Giurisprudenza costituzionale e di legittimità (criteri valutativi)

    I criteri interpretativi richiamati indicano come parametri la perdurante operatività del gruppo criminale, la capacità del detenuto di mantenere contatti interni/esterni pericolosi, la biografia criminale che evidenzi marcata antisocialità e la mancata rivisitazione critica del percorso delinquenziale; tali parametri sono stati applicati dal Tribunale nell'esame degli atti.

Massime di principio

  • In materia di 41-bis il ricorso è ammissibile solo per violazione di legge: le censure che impugnano il merito probatorio o la valutazione motivazionale sono, di regola, inammissibili in questa sede.
  • L'assenza di un riconoscimento dell'aggravante di promotore/organizzatore in una sentenza penale non esclude automaticamente l'applicazione del 41-bis se esistono altri elementi informativi e atti che documentano l'attualità della pericolosità e i rapporti con la consorteria.
  • Il Tribunale può fondare la decisione sui materiali investigativi e sui provvedimenti cautelari e penali già acquisiti: la valutazione complessiva della pericolosità si svolge ex actis e tiene conto di elementi come condanne pregresse, attività di collegamento, somme di denaro, missive e comportamenti post-arresto.
  • Le contestazioni procedurali relative a udienze da remoto (es. interruzione collegamento) devono essere provate documentalmente: il verbale è prova decisiva e la difesa deve richiederne tempestiva copia alla cancelleria per poter lamentare la sua mancata produzione.
  • Chi impugna la misura 41-bis dovrebbe concentrare le censure su vizi di diritto o di applicazione normativa e, se intende contestare il materiale probatorio, provare l'insussistenza degli elementi rilevanti; molte questioni di fatto non sono sindacabili in sede di ricorso per violazione di legge.
  • Se il ricorso è dichiarato inammissibile si può incorrere nella condanna alle spese e nel pagamento di una somma alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.), pertanto valutare attentamente la portata delle censure prima di proporre impugnazioni temerarie.

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