Cassazione Penale, Sentenza n. 1148/2024 del 10/01/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per bancarotta per aver, in qualità di amministratori della M.E.F. s.r.l., omesso di svalutare crediti ritenuti inesigibili nel bilancio 2008, cagionando o aggravando il dissesto. Le difese censuravano: 1) l'erroneità dei criteri usati dalla Corte per ritenere l'inesigibilità (sostenendo trattarsi di valutazioni prognostiche non certe e non di falsità); 2) l'omessa indicazione dei criteri tecnici generali dai quali gli amministratori si sarebbero consapevolmente discostati; 3) la mancanza di prova del dolo nel cagionare/aggravare il dissesto, considerati i concreti tentativi di recupero, il versamento soci e la limitata entità dei crediti (circa €60.000); 4) l'applicabilità, in subordine, dell'attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità; inoltre si eccepiva la sopravvenuta prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato si è estinto per prescrizione. Ha ritenuto non manifestamente infondate le censure difensive relative alla valutazione contabile dei crediti (cioè non ha ritenuto pacifica la sussistenza della 'falsità' valutativa), osservando che i criteri di valutazione dei crediti sono elasticamente fondati sul principio di ragionevolezza (art. 2426 n.8 c.c. e principio OIC n.15) e che la sola indicazione del tempo medio d'incasso e della mancata riscossione non era sufficiente a dimostrare una divergenza consapevole e ingiustificata rispetto a criteri tecnici generalmente accettati. Inoltre la Corte ha precisato che i criteri fiscali (TUIR) non sono idonei a sostituire i criteri contabili. Il fatto è stato considerato commesso il 27/10/2010 e, in assenza di sospensioni, il reato si è prescritto il 27/04/2023; conseguentemente la condanna è stata annullata per estinzione del reato.
Norme richiamate
art. 110 cod. pen.
Articolo citato nella contestazione del concorso di persone nel reato; la Corte non approfondisce l'articolo singolarmente ma lo inserisce nella cornice della responsabilità collegiale degli amministratori.
art. 223 L. fall. (commi 1 e 2, n.1)
Norma che incrimina la bancarotta dolosa per fatti che cagionano il dissesto mediante rappresentazione infedele del patrimonio aziendale; la Corte ha valutato gli elementi costitutivi (falsità valutativa e nesso causale col dissesto) e ritenuto non pacifica la falsità nei termini prospettati dall'accusa.
art. 216 L. fall.
Richiamato come parte della disciplina fallimentare rilevante per la fattispecie di bancarotta contestata.
art. 2621 cod. civ.
Norma sulla responsabilità degli amministratori per false comunicazioni sociali; invocata in relazione al profilo di rappresentazione non veritiera del bilancio e alla necessità di criteri tecnici per la valutazione dei crediti.
art. 2426 n. 8 cod. civ.
Disposizione contabile che impone la rappresentazione dei crediti in funzione del loro presumibile realizzo; la Corte la interpreta come principio di ragionevolezza che richiede valutazioni fondate su criteri generalmente accettati, ma elastici e non predeterminati.
principio contabile OIC n.15 (2005/2016)
Il valore nominale dei crediti in bilancio deve essere rettificato, tramite un fondo di svalutazione appositamente stanziato, per le perdite per inesigibilità che possono ragionevolmente essere previste...
L'OIC fornisce indicatori e criteri di ragionevolezza per stimare le perdite su crediti; la Corte ha richiamato l'OIC per affermare che le stime sono basate su informazioni disponibili e su giudizi prognostici, e che la loro elasticità rende necessaria una specifica indicazione dei criteri applicati per potere parlare di falsità contabile.
IAS 39
Initial Recognition a fair value inclusivo dei costi di transazione... valutazione successiva secondo il criterio del costo ammortizzato con impairment loss
I principi internazionali non impongono necessariamente lo stanziamento di un fondo svalutazione come nel diritto italiano; offrono un diverso approccio valutativo (impairment), utile a mostrare che non esiste un unico criterio contabile rigido.
artt. 101 e ss. TUIR (normativa fiscale)
La Corte ha detto che i criteri fiscali per la deducibilità delle perdite non sono idonei a governare la verifica della veridicità contabile del bilancio, essendo finalizzati alla determinazione della base imponibile e non alla rappresentazione veritiera del patrimonio.
art. 219 L. fall. (ultimo comma)
Norma che disciplina l'attenuante del danno patrimoniale di speciale tenuità; i ricorrenti l'avevano invocata, ma la Cassazione ha riscontrato che la valutazione del danno e dell'attenuante necessita di accertamenti non manifestamente infondati.
Massime di principio
- La valutazione dell'esigibilità dei crediti in bilancio è elastica: per configurare una 'falsità' valutativa penalmente rilevante occorre dimostrare che gli amministratori si siano consapevolmente discostati da criteri tecnici generalmente accettati senza giustificazione documentata
- Gli indicatori fiscali (TUIR) non possono sostituirsi ai criteri contabili ai fini della verifica della veridicità del bilancio; la deducibilità fiscale e la rappresentazione contabile perseguono finalità diverse
- Se si contesta la valutazione contabile, la parte accusatrice deve indicare i criteri tecnici ritenuti applicabili e spiegare in che modo l'omissione o la loro violazione abbia concretamente alterato il valore di bilancio
- Documentare tentativi di recupero crediti, delibere assembleari/consigli di amministrazione e versamenti soci può essere decisivo per escludere il dolo o per dimostrare l'assenza di efficacia causale della presunta falsa valutazione sul dissesto
- In presenza di contestazioni non manifestamente infondate su fatti e valutazioni, il decorso del termine di prescrizione può portare all'annullamento della condanna anche se persistono dubbi sulla responsabilità sostanziale
- Per la difesa: conservare tutta la documentazione probatoria ex ante (rapporti con debitori, analisi settore, criteri adottati per stime, pareri tecnici) è cruciale per giustificare scelte valutative in bilancio
- Valutare tempestivamente l'impatto economico delle poste contestate (quantificazione dell'erosione del capitale e collegamento causale col dissesto) e, se il danno è molto limitato rispetto al patrimonio, considerare la possibile applicazione dell'attenuante di tenuità
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