Sentenza n. 9882/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 1528/2025 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata in data 6.2.2025 e passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva ordinato l'attribuzione della Carta elettronica per gli anni scolastici 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021 e 2022/2023
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi dell'art. 114 c.p.a., deducendo l'inottemperanza del Ministero a una sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, passata in giudicato, notificata ai fini esecutivi e recante la condanna dell'amministrazione all'attribuzione in forma specifica della Carta elettronica prevista dall'art. 1, comma 121, l. 107/2015, oltre alla rifusione delle spese di lite. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione. Il TAR ha verificato il passaggio in giudicato, la notificazione nelle forme prescritte, il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e la propria competenza ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto sussistenti i presupposti processuali dell'ottemperanza: il titolo giudiziale era passato in giudicato, era stato notificato all'amministrazione e il termine dilatorio di 120 giorni era decorso. In presenza dell'allegato inadempimento, il Ministero non ha fornito prova o chiarimenti dell'esecuzione; la pretesa della ricorrente è stata quindi accolta anche alla luce dei principi sull'onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore. Il giudice ha precisato che, in sede di ottemperanza, non sono sindacabili i presupposti del diritto già riconosciuto dal giudicato. Ha ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. Per l'eventuale ulteriore inerzia ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 60 giorni dalla scadenza del termine ministeriale, previa richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 800 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario. Il TAR ha inoltre disposto la trasmissione della sentenza alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero, in ragione della persistente inerzia amministrativa e del numero di giudizi analoghi.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza promosso per ottenere l'esecuzione di un giudicato.
art. 113, comma 2, c.p.a.
È richiamato quale fondamento della competenza del TAR adito nel giudizio di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 269/2003, convertito dalla l. 326/2003
Prevede il termine di 120 giorni, decorso il quale può essere avviata l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione debitrice.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce la base normativa del beneficio economico-formativo la cui attribuzione era stata ordinata dal giudice ordinario e della quale è stata chiesta l'esecuzione.
Cass. civ., n. 13533/2001
È richiamata per il principio in tema di onere della prova nei rapporti tra creditore e debitore, applicato dal TAR alla mancata dimostrazione dell'adempimento da parte dell'amministrazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza è sufficiente che il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato notificato all'amministrazione nelle forme prescritte e sia decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione contro le amministrazioni pubbliche; in presenza di inadempimento, il giudice può ordinare l'esecuzione del comando giudiziale.
- L'amministrazione convenuta che intenda contestare l'allegato inadempimento deve fornire chiarimenti o indicazioni idonei a dimostrare la corretta esecuzione del giudicato; in mancanza, la pretesa esecutiva del creditore può essere accolta secondo i principi sull'onere della prova tra debitore e creditore.
- Nel giudizio di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti del diritto definitivamente riconosciuto dal giudicato, che costituisce il vincolo da eseguire.
- Il giudice dell'ottemperanza può fissare un termine per l'adempimento e nominare sin da subito un commissario ad acta, destinato a intervenire su richiesta del creditore in caso di inutile scadenza del termine assegnato all'amministrazione.
- La persistente inerzia dell'amministrazione nell'eseguire obblighi pecuniari o benefici riconosciuti da giudicati può giustificare la trasmissione della decisione agli organi di controllo, quando tale inerzia determini il proliferare di contenzioso e di ulteriori spese per l'amministrazione.
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