Ordinanza n. 2206/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Toscana, Sez. II, che aveva respinto il ricorso contro il provvedimento di decadenza dalla concessione
Esito
Favorevole al ricorrente (concessionari)
Prevale il privato
La controversia
Gli appellanti hanno chiesto la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, deducendo censure relative all'inesistenza dei presupposti per l'esercizio del potere sanzionatorio e alla violazione del principio di proporzionalità. In particolare, hanno evidenziato la differente e più esigua entità dell'abusiva occupazione contestata in occasione del secondo sopralluogo, cui era seguito il provvedimento di decadenza della concessione impugnato in primo grado. Hanno inoltre allegato un grave pregiudizio economico e familiare derivante dalla mancata sospensione, consistente nella cessazione dell'attività e nella perdita immediata dell'unica fonte di reddito.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare e ha sospeso l'esecutività della sentenza impugnata. Quanto al fumus boni iuris, ha ritenuto meritevoli di approfondimento nella sede di merito le censure sull'assenza dei presupposti per l'esercizio del potere sanzionatorio e sulla proporzionalità della decadenza, anche alla luce della minore entità dell'abusiva occupazione rilevata al secondo sopralluogo. Quanto al periculum in mora, ha ravvisato un pregiudizio di massima intensità, non integralmente risarcibile per equivalente, poiché la mancata sospensione avrebbe comportato la cessazione dell'attività economica e la perdita immediata dell'unica fonte di reddito degli appellanti e del loro nucleo familiare. Il merito è stato fissato per l'udienza pubblica del 1° dicembre 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale disposizione processuale applicabile all'appello cautelare.
art. 55 c.p.a.
Richiamato nella domanda cautelare proposta in primo grado di appello; la decisione applica i presupposti cautelari del fumus boni iuris e del periculum in mora.
Massime di principio
- In sede cautelare d'appello, il fumus boni iuris sussiste quando le censure relative ai presupposti del potere sanzionatorio e alla proporzionalità della misura appaiono meritevoli di approfondimento nella fase di merito.
- La decadenza da una concessione, quale misura sanzionatoria, deve essere verificata anche sotto il profilo della proporzionalità rispetto alla concreta entità della violazione contestata; una diversa e più esigua consistenza dell'abuso rilevato può giustificare il riesame cautelare della misura.
- Il periculum in mora è ravvisabile quando l'esecuzione della sentenza e del provvedimento amministrativo comporterebbe la cessazione dell'attività economica e la perdita immediata dell'unica fonte di reddito del titolare e del suo nucleo familiare, ove il pregiudizio non sia integralmente ristorabile per equivalente.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 1273/2026 - Venezia, Sezione 3
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 235/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 236/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 237/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 238/2026 - Torino, Sezione 1
- Ordinanza · 11 giu 2026Ordinanza n. 239/2026 - Torino, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →