Cassazione Penale, Sentenza n. 192/2022 del 10/01/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza di riesame che aveva confermato la custodia in carcere disposta dal G.I.P., sostenendo cinque censure: 1) mancanza di gravità indiziaria per gli omicidi perché la sua presenza sul luogo sarebbe stata meramente spettatoriale e non avrebbe partecipato al secondo gruppo che uccise Scalia; 2) per i tentati omicidi si sarebbe trattato di fuoco difensivo e non di volontà omicida; 3) non sarebbe responsabile del porto/detenzione delle armi, non avendone la disponibilità autonoma; 4) non sarebbero integrati i motivi abietti e futili (attribuiti solo a Distefano) e lui non sarebbe legato a vincoli mafiosi; 5) non sussisterebbero esigenze cautelari di massimo rigore, atteso il suo ruolo marginale, l'età e l'assenza di vincoli malavitosi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi tre motivi, rilevando che la valutazione alternativa della difesa eccede il sindacato di legittimità e che il giudice del riesame aveva fornito motivazione adeguata nel ritenere la partecipazione di Nicolosi alla prima sparatoria e il suo inserimento organico nell'impresa criminosa che ha poi condotto anche all'uccisione di Scalia. La Corte ha escluso la legittima difesa e richiamato il principio secondo cui il compartecipe risponde anche degli atti altrui nell'ambito della medesima impresa criminale; ha inoltre ritenuto che partecipare a un gruppo armato giustifica il concorso nel porto/detenzione di armi anche se non si è materialmente armati. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile per mancanza di interesse attuale (la qualificazione dei motivi non incide sulla legittimità della cautela). Il quinto motivo sulle esigenze cautelari è stato ritenuto infondato: nei reati connessi a contesti mafiosi opera una presunzione relativa dell'idoneità della custodia cautelare in carcere e l'ordinanza aveva adeguatamente annotato gli indici oggettivi e soggettivi che giustificavano la misura. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
richiamato come norma che disciplina la decisione del Tribunale in sede di riesame dell'ordinanza cautelare
art. 416-bis.1 cod. pen.
indicata quale aggravante per i delitti commessi in contesto di tipo mafioso o in relazione a strategie di predominio territoriale
art. 274, lett. c) cod. proc. pen.
richiamato in relazione ai requisiti dell'attualità e concretezza della pericolosità ai fini cautelari
art. 616 cod. proc. pen.
norma richiamata per la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
citate le incombenze di cancelleria previste dopo la decisione
Massime di principio
- La mera presenza sul luogo di un evento criminoso può integrare gravità indiziaria se la persona si inserisce nell'impresa delittuosa (es. sale in un veicolo mobilitato per una spedizione armata) anche se non ha materialmente sparato.
- Nel reato in concorso, ciascun partecipante può rispondere degli effetti dell'azione combinata degli altri correi quando c'è una volontà comune finalizzata allo stesso evento criminoso; non è necessario che tutti abbiano materialmente impugnato l'arma.
- La legittima difesa è esclusa quando l'azione è parte di una controffensiva organizzata o di una spedizione punitiva: la reazione organizzata eccede la stretta necessità difensiva.
- La partecipazione a un gruppo in cui è evidente l'impiego di armi può integrare il concorso nel porto e nella detenzione di armi anche se il singolo non ha la disponibilità esclusiva delle stesse.
- Nei reati con connotazione mafiosa opera una presunzione relativa sull'esigenza cautelare della custodia cautelare in carcere; per ottenere un regime meno afflittivo la difesa deve fornire elementi convincenti e specifici per superare tale presunzione.
- Un ricorso per cassazione non può limitarsi a prospettare una diversa valutazione dei fatti già motivata dal giudice di merito: la Corte verifica la correttezza e l'adeguatezza della motivazione, non rivaluta liberamente le prove.
- Le censure sulla qualificazione dei motivi (es. abietti/futili) possono essere irrilevanti rispetto alla cautela quando la loro sussistenza non incide sull'an o sul quomodo della misura cautelare.
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