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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15046/2022 del 11/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (cliente)

La controversia

Il correntista aveva chiesto il risarcimento dei danni subiti per la sottrazione di denaro depositato sul proprio conto corrente, compiuta da un promotore finanziario incaricato dalla banca. La corte d'appello aveva condannato in solido banca e promotore al pagamento di euro 46.916,12, ma aveva ridotto il risarcimento applicando il concorso di colpa del danneggiato ex art. 1227, primo comma, c.c. nella misura del 40%, ritenendo che il cliente avesse omesso per cinque anni di controllare gli estratti conto e di segnalare le operazioni non autorizzate. Con il ricorso per cassazione il cliente ha denunciato violazione degli artt. 1227, 1832 e 2049 c.c. e dell'art. 31 d.lgs. n. 58/1998, sostenendo che la responsabilità dell'intermediario per il fatto del promotore copre le condotte poste in essere nell'ambito dell'incarico e che la mancata verifica degli estratti conto non integra un comportamento causalmente concorrente nel danno, soprattutto perché egli avrebbe ricevuto estratti conto falsi che lo inducevano a confidare nella regolarità della gestione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto l'unico motivo di ricorso. Ha ritenuto erronea l'applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. alla mancata segnalazione, da parte del cliente, delle operazioni non autorizzate risultanti dagli estratti conto, perché tale condotta è successiva alla sottrazione delle somme e quindi non costituisce antecedente causale del danno. Per questo ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo accolto e ha rinviato alla Corte di appello di Torino, in diversa composizione, anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 1227 c.c.

    primo comma; secondo comma

    Il primo comma si applica solo quando il fatto colposo del creditore abbia concorso causalmente a cagionare il danno; la colpa rileva come misura della rilevanza causale del comportamento del danneggiato. Il secondo comma riguarda invece il danno ulteriore evitabile con diligenza dopo il verificarsi dell'evento lesivo.

  • art. 1832 c.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della censura, ma non è oggetto di autonoma interpretazione decisoria nella motivazione.

  • art. 2049 c.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno dell'estensione della responsabilità dell'intermediario per il fatto del promotore finanziario, senza una specifica autonoma statuizione interpretativa nel dispositivo.

  • art. 31 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

    Richiamato dal ricorrente per affermare la responsabilità dell'intermediario per le condotte del promotore finanziario nell'ambito dell'incarico.

Massime di principio

  • Il concorso colposo del danneggiato ex art. 1227, primo comma, c.c. presuppone che la sua condotta abbia inciso causalmente nella produzione del danno; la mera colpa, in assenza di nesso causale, non basta a ridurre il risarcimento.
  • Non può qualificarsi come antecedente causale del danno la mancata segnalazione di operazioni non autorizzate da parte del cliente quando tale omissione sia cronologicamente successiva alla sottrazione delle somme.
  • La disciplina del primo comma dell'art. 1227 c.c. va distinta da quella del secondo comma: il primo riguarda il concorso nella causazione dell'evento dannoso, il secondo il mancato contenimento delle conseguenze pregiudizievoli già prodotte.
  • Ai fini della riduzione del risarcimento è necessario accertare che la condotta del danneggiato si inserisca nel processo causale dell'evento lesivo; una condotta successiva al danno non può fondare una decurtazione ex concorso di colpa.

Come è indicizzato

MaterieIntermediazione finanziariaInadempimento
RamiBancario e finanziarioObbligazioni
SottomaterieObblighi informativi MIFID
IstitutiOnere della provaNesso di causalitàBuona fede e correttezza

Testo integrale

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