Cassazione Penale, Sentenza n. 20148/2023 del 11/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Annacondia era stato condannato dal Tribunale di Trani per violazione delle prescrizioni della misura di prevenzione della sorveglianza speciale (art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159/2011). In appello la sentenza di primo grado era stata confermata; la difesa impugnava in cassazione sostenendo, in sintesi, la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto prevista dall'art. 131-bis cod. pen., la mancata esclusione della recidiva e un vizio di motivazione nel giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso: ha ritenuto carente la motivazione della sentenza di appello nella parte in cui si affermava l'abitualità del comportamento di Annacondia senza indicare i precedenti rilevanti. Richiamando la giurisprudenza, la Corte ha stabilito che l'abitualità, per impedire l'applicazione dell'art. 131-bis, richiede l'esistenza di almeno due altri illeciti oltre quello giudicato. Per tali ragioni la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla decisione sull'applicazione dell'art. 131-bis e ha disposto il rinvio ad altra sezione per nuovo giudizio sul punto; il giudice del rinvio potrà comunque applicare la causa di non punibilità ma dovrà fornire motivazione congrua. Il secondo motivo è stato assorbito in conseguenza del rinvio, posto che le questioni sul trattamento sanzionatorio dovranno essere valutate nuovamente alla luce della decisione sul 131-bis.
Norme richiamate
art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011
Norma richiamata quale fattispecie violata: Annacondia è stato condannato per essersi recato fuori dal comune di obbligo (violazione delle prescrizioni della sorveglianza speciale).
art. 131-bis cod. pen.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando l'imputato abbia commesso più reati della stessa indole; la giurisprudenza richiede, per ritenere l'elemento ostativo dell'abitualità, che l'autore abbia commesso almeno due illeciti oltre quello in esame. Il giudice deve motivare specificamente la sussistenza dell'abitualità.
Massime di principio
- L'applicazione dell'art. 131-bis c.p. richiede un esame motivato dell'assenza di 'abitualità': se il giudice afferma l'abitualità deve indicare i precedenti rilevanti e dimostrare che esistono più illeciti della stessa indole (in giurisprudenza si parla di almeno due illeciti oltre quello processato).
- Se l'appello o il giudice di merito si limita ad affermazioni generiche riguardo alla recidiva o all'abitualità senza specificare i precedenti e il loro nesso con il reato in questione, la cassazione può annullare la decisione e disporre il rinvio per un nuovo esame.
- La valutazione delle circostanze attenuanti generiche e della recidiva deve essere espressa con motivazione congrua; tuttavia tale valutazione può essere assorbita o riconsiderata dal giudice di rinvio in funzione della decisione sull'applicabilità dell'art. 131-bis.
- Il giudice del rinvio è libero di concedere o meno la causa di non punibilità, ma deve fornire una motivazione chiara e fondata che espliciti la rilevanza dei precedenti e la ragionevolezza della valutazione dell'abitualità.
- In casi simili, la difesa dovrebbe contestare puntualmente quali precedenti siano rilevanti e chiedere che il giudice disciplini espressamente il nesso tra quei precedenti e l'elemento dell'abitualità previsto dalla giurisprudenza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 11 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19933/2023 del 11/05/2023
- Sentenza penale · 11 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19936/2023 del 11/05/2023
- Sentenza penale · 11 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19937/2023 del 11/05/2023
- Sentenza penale · 11 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19939/2023 del 11/05/2023
- Sentenza penale · 11 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19940/2023 del 11/05/2023
- Sentenza penale · 11 mag 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 19942/2023 del 11/05/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →