Sentenza del 23/12/2016 n. 9733 - Comm. Trib. Prov. Milano
PREZZI DI TRASFERIMENTO - Valore normale - Nozione - Rischio normale - Applicazione analogica - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio ha applicato l'articolo 110, comma 7, del TUIR a un'operazione nella quale la controllata italiana aveva sostenuto i costi di un'iniziativa promozionale finalizzata al rinnovo della gamma dei prodotti. Secondo l'Amministrazione, la ripartizione dei costi e dei rischi commerciali non sarebbe stata conforme a una presunta ripartizione normale tra distributore e fornitore indipendenti. La contestazione, tuttavia, non riguardava un prezzo di trasferimento superiore o inferiore al valore normale di beni o servizi, ma la diversa allocazione di un rischio commerciale all'interno del gruppo.
La decisione
La contestazione dell'Amministrazione finanziaria è stata ritenuta illegittima. La disciplina del transfer pricing mira a impedire il trasferimento di utili mediante prezzi infragruppo non conformi al valore normale e al principio di libera concorrenza, ma non consente di sindacare, in via analogica, la ripartizione dei rischi commerciali tra società collegate sulla base di una presunta ripartizione normale. L'avviso di accertamento è quindi stato annullato o comunque disconosciuto nella parte fondata su tale estensione della norma.
Norme richiamate
Articolo 110, comma 7, del d.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
La norma è finalizzata ad evitare che all'interno di un gruppo di società siano effettuati trasferimenti di utili mediante "l'applicazione di prezzi inferiori o superiori al valore normale dei beni ceduti".
La disposizione impone di verificare i prezzi delle operazioni infragruppo secondo il principio del valore normale e della libera concorrenza. Non può essere applicata analogicamente per correggere una diversa ripartizione dei rischi o dei costi commerciali che non comporti una manipolazione dei prezzi di beni o servizi.
Massime di principio
- La disciplina italiana del transfer pricing riguarda principalmente la verifica dei prezzi o dei corrispettivi delle operazioni infragruppo rispetto al valore normale, non la valutazione astratta della convenienza o della razionalità economica di ogni scelta commerciale.
- L'Amministrazione finanziaria non può fondare l'accertamento sulla sola esistenza di una presunta ripartizione normale dei rischi tra distributore e fornitore, se tale criterio non è collegato alla determinazione di un prezzo non conforme al principio di libera concorrenza.
- La diversa allocazione di costi, rischi o attività promozionali all'interno di un gruppo non è automaticamente elusiva o illegittima: deve essere dimostrato un effettivo spostamento di utili attraverso prezzi o condizioni economiche non arm's length.
- Le norme antielusive e sul transfer pricing non possono essere estese in via analogica oltre il loro specifico ambito applicativo; l'accertamento deve individuare con precisione la transazione, il prezzo comparabile e lo scostamento dal valore normale.
- In situazioni analoghe è opportuno documentare contratti infragruppo, funzioni svolte, rischi assunti, costi sostenuti e logiche economiche dell'operazione, così da dimostrare che la ripartizione dei costi non mascheri una manipolazione dei prezzi.
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