Sentenza del 09/10/2015 n. 20255 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
L'Agenzia delle entrate contestava il riconoscimento di un rimborso IVA di Euro 58.953,55 relativo al 1997. Sosteneva che la mancata presentazione del modello VR rendesse incompleta la richiesta di rimborso e che l'istanza presentata dal curatore il 13 febbraio 2002 fosse tardiva rispetto al termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992. In via subordinata, denunciava una motivazione insufficiente della sentenza d'appello circa la sussistenza dei presupposti del rimborso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo e dichiarato inammissibile il secondo. Ha confermato che la richiesta di rimborso IVA era stata validamente manifestata mediante l'indicazione del credito nella dichiarazione annuale, nel quadro RX4, anche senza la successiva presentazione del modello VR. Il modello VR costituisce un presupposto per l'esigibilità del credito, non per la sua esistenza o per la tempestività della domanda. Pertanto, il contribuente è soggetto al termine ordinario di prescrizione decennale e non al termine biennale di decadenza, applicabile solo in via residuale. L'Agenzia delle entrate è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.600,00 oltre accessori.
Norme richiamate
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30
Disciplina il rimborso dell'eccedenza IVA. La manifestazione della volontà di ottenere il rimborso può risultare dalla dichiarazione annuale.
D.P.R. n. 633 del 1972, art. 38-bis, comma 1
La presentazione del modello VR costituisce un presupposto per l'esigibilità del credito IVA, ma non è indispensabile per rendere valida la domanda quando la volontà di chiedere il rimborso sia già stata espressa nella dichiarazione annuale.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21, comma 2
Il termine biennale di decadenza per le domande di rimborso opera solo in via sussidiaria e residuale, quando il diritto al rimborso non sia stato tempestivamente esercitato con la dichiarazione annuale.
Codice civile, art. 2946
Quando la richiesta di rimborso sia stata validamente espressa nella dichiarazione annuale, si applica il termine ordinario di prescrizione decennale.
Codice di procedura civile, art. 360, comma 1, nn. 3 e 5
Il primo motivo è stato esaminato come denuncia di violazione di legge ed è stato rigettato; il secondo, formalmente proposto come vizio motivazionale, è stato dichiarato inammissibile perché mirava in realtà a contestare la stessa interpretazione giuridica.
Massime di principio
- Nel rimborso IVA, l'indicazione del credito e della volontà di ottenerne il rimborso nella dichiarazione annuale può costituire una richiesta valida, anche se non è stato presentato il modello VR.
- Il modello VR, in questo orientamento giurisprudenziale, incide sull'esigibilità e sulle modalità operative del rimborso, non necessariamente sulla validità originaria della domanda.
- Quando la richiesta è già contenuta nella dichiarazione annuale, non si applica il termine biennale residuale di decadenza previsto dall'art. 21 del D.Lgs. n. 546 del 1992, ma il termine ordinario decennale di prescrizione.
- Per valutare la tempestività di una domanda di rimborso occorre distinguere tra la prima manifestazione della volontà di chiedere il rimborso e i successivi adempimenti documentali o procedurali.
- Un motivo formalmente dedotto come vizio di motivazione è inammissibile se mira sostanzialmente a riproporre una contestazione di violazione o errata interpretazione della legge.
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