Cassazione Penale, Sentenza n. 46704/2024 del 18/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore dell'imputato, contestava: 1) vizio di motivazione in ordine all'elemento soggettivo del reato e alla mancata prova della volontà di appropriarsi uts dominus dei beni; 2) violazione di legge circa la responsabilità civile ritenuta in assenza di provato pregiudizio economico della parte offesa; 3) violazione dell'art. 131-bis c.p. per asserita particolare tenuità del fatto, anche alla luce di pregresse condanne; 4) violazione di legge per omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: i motivi erano non consentiti o mancanti della specificità richiesta dagli artt. 581, comma 1, e 591, comma 1, lett. c) c.p.p. La Corte d'appello aveva adeguatamente motivato, richiamando elementi probatori (scrittura privata relativa all'accordo di deposito/contovendita, documentazione delle richieste di restituzione rivolte dalla persona offesa e dal suo legale) che dimostravano la responsabilità dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio. Sul punto della particolare tenuità l'organo di merito aveva valorizzato la gravità della condotta (appropriazione di beni per un valore complessivo di circa €80-90.000, mancata restituzione salvo un quadro ottenuto con oneri per la parte offesa, precedenti specifici dell'imputato), escludendo la non punibilità. La doglianza sulla prescrizione è stata ritenuta infondata perché, avendo il fatto avuto presunto luogo il 28/02/2019, il termine massimo di prescrizione (7 anni e 6 mesi) non era ancora decorso. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento di €3.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 131-bis cod. pen.
La norma sulla particolare tenuità del fatto è stata esclusa: la Corte territoriale ha ritenuto la condotta sufficientemente grave (valore dei beni elevato, mancata restituzione, precedenti specifici), quindi non sussiste la causa di non punibilità.
artt. 581, comma 1 e 591, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamate come parametro di ammissibilità del ricorso per cassazione: i motivi devono essere consentiti e specifici. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile per carenza di specificità e per deduzioni non consentite che si risolvevano in una nuova valutazione di merito.
art. 616 cod. proc. pen.
Applicato l'articolo che prevede le conseguenze dell'inammissibilità del ricorso: condanna alle spese e irrogazione di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle Ammende (in questo caso €3.000,00).
Massime di principio
- In cassazione è essenziale indicare motivi ammissibili e con la specificità richiesta: argomentazioni generiche o che ripropongono il dissenso sulla valutazione probatoria sono tipicamente dichiarate inammissibili.
- Per ottenere la non punibilità per particolare tenuità ex art. 131-bis c.p. occorre che la condotta e il danno siano di limitata gravità; il valore dei beni sottratti, la persistenza della condotta e precedenti specifici possono escludere la causa di non punibilità.
- Per contestare la sussistenza dell'elemento soggettivo (dolo di appropriarsi uti dominus) è necessario confrontarsi in modo specifico con le risultanze probatorie: scritture, contratti e atti di sollecito sono prove rilevanti della titolarità del possesso e dell'illiceità della privata trattenuta.
- La doglianza sulla responsabilità civile richiede prova dell'assenza di pregiudizio economico; elevarla senza dati probatori concreti rischia di essere letta come mera riformulazione della contestazione penale.
- La contestazione della prescrizione deve contenere un calcolo puntuale dei termini e dei loro punti di decorrenza; allegazioni generiche sulla decorrenza non convincono quando il termine massimo non è manifestamente decorso.
- L'inammissibilità del ricorso comporta spesso condanna alle spese e sanzione pecuniaria; prima di proporre ricorso in cassazione conviene valutare la fondatezza formale e sostanziale dei motivi e il rischio economico del procedimento.
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