Cassazione Penale, Sentenza n. 29588/2022 del 25/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di riciclaggio (art.648-bis c.p.) in relazione a proventi di truffe. Il ricorrente deduce assenza o illogicità della motivazione sui gravi indizi di colpevolezza (contestando la genericità delle imputazioni, la mancata precisazione del contributo attivo alle operazioni di riciclaggio e l'incerta identificazione con il soprannome 'Max') e censura la sussistenza delle esigenze cautelari e la scelta del carcere invece degli arresti domiciliari (contestando la mancata indicazione dei contesti criminali, del concreto rischio di reiterazione e della adeguatezza della misura).
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il provvedimento del riesame abbia adeguatamente motivato i gravi indizi a carico di BRICCHI: ruolo professionale nel settore software/criptovalute, partecipazione societaria (N.L.B. patrimoni), ingenti somme in contante, dollari, bitcoin e beni preziosi rinvenuti in casa senza spiegazione, elementi intercettivi e di osservazione che collegano il soprannome 'Max' al ricorrente, e indicazioni di attività concrete di trasferimento fondi e mediazione fra GRECO e MANCINO per il reimpiego dei proventi. Quanto alle esigenze cautelari, è stato ritenuto provato il rischio di reiterazione alla luce della gravità e della non occasionalità delle condotte e della specifica competenza tecnica che potrebbe agevolare nuove condotte illecite; il rigetto della richiesta di arresti domiciliari è motivato dal concreto rischio di contatti on-line e ripresa dell'attività illecita. Il ricorrente è condannato alle spese processuali.
Norme richiamate
art. 606 c.p.p.
Norma sui motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto infondati i motivi dedotti dal ricorrente relativi a carenza di motivazione e insufficiente specificazione degli addebiti
art. 273 c.p.p.
Richiamato nel quadro dei criteri di motivazione sulle esigenze cautelari; la Corte ha valutato che il riesame ha fornito una motivazione logica e articolata sul rischio di reiterazione
art. 274 c.p.p.
Richiamato in relazione alla scelta della misura cautelare; la valutazione del giudice ha ritenuto il carcere proporzionato per il rischio concreto di reiterazione
art. 125 c.p.p.
Norma relativa ai mezzi di prova e alla valutazione delle intercettazioni; la Corte ha ritenuto legittimo il ricorso agli elementi intercettivi e di osservazione per identificare il ricorrente e sostenere il quadro indiziario
art. 648-bis c.p.
Norma del codice penale sul riciclaggio; la Corte ha ritenuto che gli elementi descritti (trasferimenti di denaro, mediazioni per il reimpiego dei proventi, possesso ingiustificato di denaro e criptovalute) costituiscano gravi indizi per l'ipotesi di riciclaggio
art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.
Richiamata per gli adempimenti successivi alla decisione; provvedimento disposto per trasmettere il fascicolo alla cancelleria per gli adempimenti previsti
Massime di principio
- Il possesso ingiustificato di ingenti somme in contanti, valute estere, criptovalute e beni di valore può costituire elemento significativo di gravità indiziaria in casi di riciclaggio, soprattutto se non fornita una plausibile spiegazione sulla provenienza.
- Il ruolo tecnico-specialistico (es. competenze informatiche/criptovalute) e la partecipazione a società riconducibili all'indagato possono aggravare la valutazione del rischio di reiterazione, perché consentono modalità agevolate di commissione di nuovi reati.
- I soprannomi o diminutivi utilizzati nelle intercettazioni possono essere ritenuti sufficienti per l'identificazione se integrati da elementi di riscontro (osservazioni, conversazioni collegate, contatti ripetuti, corrispondenza tra eventi e movimentazioni finanziarie).
- Per contrastare efficacemente misure cautelari, la difesa deve proporre elementi specifici e concreti che escludano il rischio di reiterazione (es. prova di assenza di contatti con reti criminali, impossibilità tecnica di riprendere l'attività illecita, spiegazioni documentali sull'origine dei fondi).
- La contestazione della motivazione del giudice di merito richiede argomentazioni precise: censure generiche sulla "mancanza di motivazione" difficilmente giovano se il provvedimento contiene un quadro dettagliato degli elementi indiziari e dei rischi cautelari.
- La scelta tra carcere e misure meno afflittive viene valutata in funzione del concreto rischio di reiterazione e delle caratteristiche personali e tecniche dell'indagato; competenze informatiche e possibilità di contatti on-line sono elementi che possono orientare verso misure più cautelari.
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