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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29588/2022 del 25/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di riciclaggio (art.648-bis c.p.) in relazione a proventi di truffe. Il ricorrente deduce assenza o illogicità della motivazione sui gravi indizi di colpevolezza (contestando la genericità delle imputazioni, la mancata precisazione del contributo attivo alle operazioni di riciclaggio e l'incerta identificazione con il soprannome 'Max') e censura la sussistenza delle esigenze cautelari e la scelta del carcere invece degli arresti domiciliari (contestando la mancata indicazione dei contesti criminali, del concreto rischio di reiterazione e della adeguatezza della misura).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il provvedimento del riesame abbia adeguatamente motivato i gravi indizi a carico di BRICCHI: ruolo professionale nel settore software/criptovalute, partecipazione societaria (N.L.B. patrimoni), ingenti somme in contante, dollari, bitcoin e beni preziosi rinvenuti in casa senza spiegazione, elementi intercettivi e di osservazione che collegano il soprannome 'Max' al ricorrente, e indicazioni di attività concrete di trasferimento fondi e mediazione fra GRECO e MANCINO per il reimpiego dei proventi. Quanto alle esigenze cautelari, è stato ritenuto provato il rischio di reiterazione alla luce della gravità e della non occasionalità delle condotte e della specifica competenza tecnica che potrebbe agevolare nuove condotte illecite; il rigetto della richiesta di arresti domiciliari è motivato dal concreto rischio di contatti on-line e ripresa dell'attività illecita. Il ricorrente è condannato alle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 606 c.p.p.

    Norma sui motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto infondati i motivi dedotti dal ricorrente relativi a carenza di motivazione e insufficiente specificazione degli addebiti

  • art. 273 c.p.p.

    Richiamato nel quadro dei criteri di motivazione sulle esigenze cautelari; la Corte ha valutato che il riesame ha fornito una motivazione logica e articolata sul rischio di reiterazione

  • art. 274 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla scelta della misura cautelare; la valutazione del giudice ha ritenuto il carcere proporzionato per il rischio concreto di reiterazione

  • art. 125 c.p.p.

    Norma relativa ai mezzi di prova e alla valutazione delle intercettazioni; la Corte ha ritenuto legittimo il ricorso agli elementi intercettivi e di osservazione per identificare il ricorrente e sostenere il quadro indiziario

  • art. 648-bis c.p.

    Norma del codice penale sul riciclaggio; la Corte ha ritenuto che gli elementi descritti (trasferimenti di denaro, mediazioni per il reimpiego dei proventi, possesso ingiustificato di denaro e criptovalute) costituiscano gravi indizi per l'ipotesi di riciclaggio

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

    Richiamata per gli adempimenti successivi alla decisione; provvedimento disposto per trasmettere il fascicolo alla cancelleria per gli adempimenti previsti

Massime di principio

  • Il possesso ingiustificato di ingenti somme in contanti, valute estere, criptovalute e beni di valore può costituire elemento significativo di gravità indiziaria in casi di riciclaggio, soprattutto se non fornita una plausibile spiegazione sulla provenienza.
  • Il ruolo tecnico-specialistico (es. competenze informatiche/criptovalute) e la partecipazione a società riconducibili all'indagato possono aggravare la valutazione del rischio di reiterazione, perché consentono modalità agevolate di commissione di nuovi reati.
  • I soprannomi o diminutivi utilizzati nelle intercettazioni possono essere ritenuti sufficienti per l'identificazione se integrati da elementi di riscontro (osservazioni, conversazioni collegate, contatti ripetuti, corrispondenza tra eventi e movimentazioni finanziarie).
  • Per contrastare efficacemente misure cautelari, la difesa deve proporre elementi specifici e concreti che escludano il rischio di reiterazione (es. prova di assenza di contatti con reti criminali, impossibilità tecnica di riprendere l'attività illecita, spiegazioni documentali sull'origine dei fondi).
  • La contestazione della motivazione del giudice di merito richiede argomentazioni precise: censure generiche sulla "mancanza di motivazione" difficilmente giovano se il provvedimento contiene un quadro dettagliato degli elementi indiziari e dei rischi cautelari.
  • La scelta tra carcere e misure meno afflittive viene valutata in funzione del concreto rischio di reiterazione e delle caratteristiche personali e tecniche dell'indagato; competenze informatiche e possibilità di contatti on-line sono elementi che possono orientare verso misure più cautelari.

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