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Sentenza

Sentenza del 08/06/2018 n. 14918 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte, che aveva confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento relativo al periodo d'imposta 2003, ai fini IRPEG, IVA e IRAP. I quattordici motivi riguardavano, in particolare, la deducibilità e il valore di iscrizione dell'avviamento relativo all'acquisto di un ramo d'azienda, nonché l'inerenza e la deducibilità di spese per servizi e di costi infragruppo. La Corte, tuttavia, non ha esaminato il merito delle contestazioni perché il ricorso era stato redatto mediante la sostanziale riproduzione integrale dell'avviso di accertamento, degli atti dei precedenti gradi di giudizio e delle relative sentenze, senza un'adeguata esposizione autonoma e sintetica dei fatti e delle questioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'Agenzia delle entrate per violazione del requisito di esposizione sommaria dei fatti previsto dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. La sentenza della Commissione tributaria regionale, che aveva confermato l'annullamento dell'avviso di accertamento, è quindi rimasta efficace. L'Agenzia delle entrate è stata inoltre condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 7.000 euro, oltre al 15% per spese generali.

Norme richiamate

  • Art. 366, comma 1, n. 3, codice di procedura civile

    impone l'esposizione sommaria dei fatti di causa

    Il ricorso per cassazione deve illustrare in modo autonomo, sintetico e comprensibile i fatti rilevanti e le questioni controverse. Non è sufficiente riprodurre integralmente gli atti dei precedenti gradi di giudizio, lasciando alla Corte il compito di ricostruire autonomamente la vicenda.

  • Art. 75 T.U.I.R.

    La norma è stata richiamata dall'Agenzia con riferimento alla deducibilità e all'inerenza delle spese, comprese quelle sostenute nell'ambito dei rapporti infragruppo, ma la Corte non ha esaminato tali questioni di merito a causa dell'inammissibilità del ricorso.

  • Cass. civ., n. 26277 del 2013; Cass. civ., n. 17447 del 2012; Cass., Sezioni Unite, n. 5698 dell'11 aprile 2012

    il ricorso per cassazione, confezionato mediante la riproduzione degli atti dei pregressi gradi di giudizio e dei documenti ivi prodotti con procedimento fotografico o similare e la giustapposizione degli stessi con mere proposizioni di collegamento, è inammissibile

    La giurisprudenza considera inammissibile il ricorso che si limiti a una riproduzione meccanica degli atti processuali, perché tale tecnica compromette la comprensione immediata della controversia e viola il requisito di autosufficienza del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il ricorso deve essere autosufficiente, chiaro e sintetico: occorre esporre direttamente i fatti, le questioni e le ragioni della censura, senza costringere la Corte a ricostruirli attraverso la lettura degli atti dei precedenti gradi.
  • La mera trascrizione o giustapposizione dell'avviso di accertamento, degli atti difensivi e delle sentenze non sostituisce l'esposizione sommaria dei fatti richiesta dal codice di procedura civile e può comportare l'inammissibilità dell'intero ricorso.
  • Gli allegati possono essere utilizzati per consentire successive verifiche documentali, ma non possono supplire alla necessaria esposizione autonoma e argomentata contenuta nel ricorso stesso.
  • L'inammissibilità per motivi processuali impedisce alla Corte di esaminare il merito delle contestazioni tributarie, anche se queste riguardano questioni potenzialmente rilevanti come l'inerenza delle spese o l'ammortamento dell'avviamento.
  • In una situazione analoga, il ricorrente dovrebbe formulare ciascun motivo indicando con precisione la parte della decisione impugnata, la norma violata o il vizio denunciato, i fatti rilevanti e la concreta incidenza dell'errore sulla decisione.

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