Sentenza n. 3233/2026 - Milano, Sezione 1
per l'ottemperanza alla sentenza nr. 371/2025 del 09 ottobre 2025 -pubblicata in pari data- dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Lodi nel giudizio iscritto al nr. 550/2025 di R.G., avente ad oggetto il diritto al riconoscimento dell’indennità sostitutiva per le ferie non godute in relazione ai servizi prestati con contratti a tempo determinato per effetto del conferimento di supplenze annuali e, notificata in copia conforme all’originale sia ai fini del decorso del termine breve per l’eventuale appello che ai fini del decorso del termine per l’esecuzione forzata in data 09 ottobre 2025, al Ministero dell’Istruzione e del Merito.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Lodi che aveva riconosciuto alla ricorrente l'indennità sostitutiva per ferie non godute e condannato l'amministrazione al pagamento della somma dovuta
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per ottemperanza ai sensi degli articoli 112 e seguenti c.p.a. deducendo l'inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del giudice del lavoro, passata in giudicato per mancata impugnazione. La pronuncia aveva dichiarato il diritto della ricorrente all'indennità sostitutiva per ferie non godute e condannato il Ministero al pagamento di euro 2.628,66, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti indicati. La sentenza era stata notificata all'amministrazione il 9 ottobre 2025 e, nonostante la notifica, non era seguito alcun adempimento. Era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Il ricorso è stato notificato il 13 marzo 2026. Il Ministero si è costituito con atto di mera forma.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del Tribunale di Lodi era passata in giudicato, che era stata regolarmente notificata al Ministero e che l'amministrazione non aveva dato esecuzione al comando giudiziale dopo la scadenza del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di dare piena e completa esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione o dalla sua notificazione, se anteriore. Per il caso di persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria territoriale dello Stato di Lodi, attribuendogli 60 giorni dalla richiesta della parte per compiere gli atti necessari all'esecuzione. Il commissario potrà utilizzare, in caso di insufficienza dei fondi dell'amministrazione, il pagamento in conto sospeso secondo l'art. 14, comma 2, d.l. n. 669/1996. Non è stato liquidato alcun compenso al commissario, in quanto dipendente pubblico già inserito nella struttura amministrativa. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 800, oltre accessori e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e seguenti c.p.a.
Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato e rimasta ineseguita.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di danaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso infruttuoso dei 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente al creditore di agire per l'esecuzione nei confronti dell'amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. n. 30/1997
Consente, in caso di incapienza dei fondi dell'amministrazione soccombente, il ricorso al pagamento in conto sospeso secondo la disciplina applicabile.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è proponibile quando una sentenza passata in giudicato, anche pronunciata dal giudice ordinario in materia di lavoro, non sia stata eseguita dall'amministrazione destinataria dell'ordine giudiziale.
- Per le condanne pecuniarie nei confronti delle amministrazioni dello Stato, il creditore deve attendere il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996; una volta decorso inutilmente tale termine, può agire per l'esecuzione.
- Accertata l'inerzia dell'amministrazione nell'esecuzione del giudicato, il giudice dell'ottemperanza può assegnare un termine per l'adempimento e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
- Il commissario ad acta, quale organo ausiliario del giudice, può adottare tutti gli atti e compiere le operazioni necessari all'esecuzione del giudicato, incluso il ricorso al pagamento in conto sospeso nei casi di incapienza dei fondi dell'amministrazione debitrice.
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