Cassazione Penale, Ordinanza n. 36211/2025 del 06/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della Corte di appello sul punto del trattamento sanzionatorio fosse adeguata, sicché la doglianza sulle attenuanti generiche non superava il vaglio di ammissibilità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Busto Arsizio che aveva affermato la responsabilità penale dell'imputato per il reato di violazione di domicilio. Nel ricorso per cassazione l'imputato ha dedotto esclusivamente la mancata concessione delle attenuanti generiche, censurando in sostanza il trattamento sanzionatorio applicato dai giudici di merito.
Norme richiamate
art. 614 c.p.
indicato come norma incriminatrice del fatto contestato, ossia violazione di domicilio.
art. 616, comma 1, c.p.p.
richiamato come base normativa per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- La deduzione della mancata concessione delle attenuanti generiche è inammissibile in cassazione quando la sentenza di merito abbia fornito una motivazione adeguata sul trattamento sanzionatorio.
- In presenza di ricorso dichiarato inammissibile, il ricorrente è tenuto al pagamento delle spese processuali e della somma equitativamente determinata in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- ordinanza_penale · 6 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36086/2025 del 06/11/2025
- ordinanza_penale · 6 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36087/2025 del 06/11/2025
- ordinanza_penale · 6 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36088/2025 del 06/11/2025
- ordinanza_penale · 6 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36089/2025 del 06/11/2025
- ordinanza_penale · 6 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36091/2025 del 06/11/2025
- ordinanza_penale · 6 nov 2025Cassazione Penale, Ordinanza n. 36093/2025 del 06/11/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →