Sentenza n. 430/2026 - L'aquila, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: aggiudicazione di una procedura aperta per lavori di ricostruzione e completamento della sede del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di L'Aquila, nonché atti e verbali di gara
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa concorrente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente, classificatasi terza con uno scarto di 0,43 punti dalla seconda classificata e di 1,065 punti dall'aggiudicataria, ha impugnato l'aggiudicazione, la comunicazione, i verbali di gara e le valutazioni delle offerte tecniche, chiedendo anche l'inefficacia dell'eventuale contratto e il subentro. In primo luogo ha dedotto che il RTI secondo classificato fosse stato ammesso senza una motivata valutazione della propria affidabilità, nonostante avesse dichiarato la precedente risoluzione di un contratto pubblico, asseritamente integrante un grave illecito professionale. Ha inoltre contestato l'attribuzione dei punteggi relativi ai criteri B3 e B2.b, deducendo che le offerte dei primi due classificati contenessero varianti quantitative vietate dalla lex specialis e dall'art. 108 del d.lgs. 36/2023, nonché che i punteggi numerici fossero privi di motivazione, in assenza di sub-criteri, sub-punteggi o descrittori idonei a spiegare la graduazione. Sono stati prospettati violazione della disciplina europea e nazionale sui gravi illeciti professionali, violazione della lex specialis, difetto di istruttoria, travisamento, illogicità, contraddittorietà, carenza di motivazione, violazione dei principi di buon andamento, imparzialità, fiducia, proporzionalità, risultato e par condicio. L'amministrazione e il controinteressato hanno eccepito rispettivamente tardività, carenza di interesse e insindacabilità delle valutazioni tecnico-discrezionali. Il TAR ha ritenuto tempestivo il ricorso e sussistente l'interesse, poiché in presenza di contestazioni riguardanti valutazioni discrezionali non è necessario dimostrare ex ante l'esito certamente favorevole della rinnovazione.
La decisione
Il TAR ha respinto la censura relativa alla mancata esclusione del RTI secondo classificato. Ha ritenuto che la valutazione di affidabilità dell'operatore che dichiari fatti astrattamente riconducibili a un grave illecito professionale possa essere implicita nell'ammissione alla gara, trattandosi di causa non automatica di esclusione ai sensi degli artt. 95 e 98 del d.lgs. 36/2023. Ha invece accolto le censure concernenti la valutazione delle offerte tecniche. La commissione aveva attribuito i punteggi per i criteri B3 e B2.b mediante meri coefficienti numerici e rinvio ai criteri del disciplinare, senza indicare le ragioni concrete del diverso apprezzamento delle offerte. Il voto numerico, pur potendo sintetizzare una valutazione discrezionale, non sostituisce la motivazione e deve essere accompagnato dall'indicazione degli elementi concreti valutati e del percorso logico che conduce al punteggio. Il disciplinare non è stato annullato per la mancata previsione di sub-punteggi o griglie, poiché tale omissione non esonera comunque la commissione dall'obbligo di motivare ex post la graduazione dei punteggi. È stata inoltre accolta la censura di difetto di istruttoria sulle varianti relative al criterio B3: dagli atti non era possibile stabilire se i punteggi premiassero miglioramenti qualitativi, varianti quantitative vietate o entrambi, né in quale misura. La procedura è stata quindi annullata limitatamente agli effetti dell'aggiudicazione e deve regredire alla fase della valutazione delle offerte tecniche dei primi tre concorrenti, da svolgersi da parte di una commissione composta da membri diversi. È stata disposta la sospensione delle attività successive all'aggiudicazione. Le spese sono state poste a carico del Ministero, mentre sono state compensate nei confronti dei controinteressati.
Norme richiamate
art. 71 d.lgs. 36/2023
Indicato quale base normativa della procedura aperta per l'affidamento dei lavori.
art. 90, comma 1, lett. c), d.lgs. 36/2023
Richiamato per la comunicazione dell'aggiudicazione.
artt. 95, 96, 97 e 98 d.lgs. 36/2023
La precedente risoluzione contrattuale dichiarata dal concorrente non determina automaticamente l'esclusione; l'amministrazione deve valutarne l'incidenza sull'affidabilità, valutazione che può risultare implicitamente dall'ammissione alla gara.
art. 108 d.lgs. 36/2023
Le varianti quantitative rispetto al progetto posto a base di gara, se vietate dalla lex specialis, non possono essere considerate nella valutazione dell'offerta; la stazione appaltante deve accertare la natura delle migliorie proposte.
art. 3 l. 241/1990
indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria
La motivazione deve illustrare gli elementi concreti valutati e il percorso logico seguito; il mero voto numerico non è sufficiente quando esistono più esiti astrattamente possibili.
art. 97 Cost.
Richiamato in relazione ai principi di buon andamento, imparzialità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa.
art. 120 c.p.a.
Richiamato quale disciplina processuale applicabile al contenzioso sugli atti delle procedure di affidamento.
art. 122 c.p.a.
Invocato dalla ricorrente per la declaratoria di inefficacia del contratto e il subentro, ma non applicato dal TAR poiché la decisione ha disposto la rinnovazione della valutazione tecnica.
art. 57, par. 4, direttiva 2014/24/UE
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla disciplina dei motivi di esclusione e dell'affidabilità professionale.
Massime di principio
- Nelle procedure da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, quando la valutazione tecnica consente una pluralità di esiti astrattamente legittimi, il concorrente che impugna gli atti non deve dimostrare che, in caso di corretto esercizio del potere, avrebbe certamente conseguito l'aggiudicazione; è sufficiente un interesse concreto alla riedizione della valutazione, salvo che dagli atti emerga l'assoluta inutilità del giudizio.
- Il voto numerico attribuito a un'offerta tecnica non è di per sé sufficiente a motivare la valutazione quando il criterio consente una graduazione discrezionale tra più punteggi possibili. La commissione deve indicare gli elementi concreti dell'offerta esaminati e le ragioni per cui essi sono stati collocati a un determinato livello qualitativo.
- La mancata previsione nella lex specialis di sub-criteri, sub-punteggi o griglie graduate non rende necessariamente illegittimo il disciplinare, ma impone alla commissione di esplicitare ex post le ragioni intrinseche dei punteggi attribuiti, in modo equivalente a una motivazione fondata su descrittori predeterminati.
- Il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche della commissione di gara non può sostituire una valutazione alternativa dell'offerta, ma è ammesso quando manchino la motivazione del percorso valutativo, l'istruttoria sui fatti rilevanti o risultino illogicità, irrazionalità o falsi presupposti.
- Quando la lex specialis vieta varianti quantitative rispetto al progetto a base di gara, la commissione deve distinguere tra migliorie qualitative ammissibili e modifiche quantitative non valutabili; l'assenza di tale accertamento determina un vizio di difetto di istruttoria.
- La dichiarazione di una precedente risoluzione contrattuale riconducibile in astratto a un grave illecito professionale non comporta automaticamente l'esclusione dell'operatore economico, trattandosi di una causa non automatica; la valutazione dell'affidabilità può risultare implicitamente dall'ammissione alla gara.
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