Sentenza del 07/01/2020 n. 218 - Comm. Trib. Reg. per la Campania
Massima n. 72/2020 PROCESSO TRIBUTARIO - Riscossione - Legittimazione attiva- RTI - Iscrizione all'albo - Necessità per tutti i componenti - Esclusione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di accertamento TARSU n. XXX/2010 notificato il 02.01.2018 per gli anni 2011-2012 per €95.966,00. Il ricorrente eccepiva (i) prescrizione/decadenza dell'Ufficio, (ii) carenza di legittimazione attiva del RTI per mancata iscrizione all'albo ministeriale (DM 289/2000) di una componente (Ottogas s.r.l.), (iii) difetto di motivazione, (iv) diritto all'esenzione come luogo di culto, (v) errata misurazione delle superfici, errata destinazione d'uso e illegittimità delle sanzioni.
La decisione
La CTP di Napoli aveva accolto il ricorso ritenendo carente la legittimazione attiva del RTI. La Corte d'appello ha però accolto l'appello del RTI: ha ritenuto che la mancata iscrizione all'albo di una componente (Ottogas s.r.l.) non pregiudichi la legittimazione del raggruppamento quando a svolgere le "attività principali" di accertamento e riscossione siano imprese del RTI regolarmente iscritte (Agenzia delle Entrate Riscossione e GESET). Non risultando che l'avviso fosse riferibile a Ottogas, la legittimazione è stata riconosciuta. Nel merito il Collegio ha respinto l'esenzione: gli alloggi, refettorio, cucina e altri locali destinati alla vita comunitaria non rientrano nell'esenzione prevista per i locali adibiti all'esercizio del culto (art. 62 co.1 d.lgs. 507/1993 e regolamento comunale), essendo produttivi di rifiuti soggetti a tassa. Pertanto il gravame del contribuente è stato rigettato; l'appello del RTI è stato accolto e le spese compensate.
Norme richiamate
DM 289/2000 (albo dei concessionari)
L'iscrizione all'albo è necessaria per lo svolgimento delle attività principali di liquidazione, accertamento e riscossione; tuttavia, nel raggruppamento temporaneo è sufficiente che le imprese che effettivamente svolgono le attività principali risultino iscritte, mentre le imprese che eseguono compiti meramente complementari (es. stampa, imbustamento, comunicazione) non necessitano di iscrizione per non far venir meno la legittimazione dell'intero RTI.
La norma non esclude gli immobili adibiti ad alloggio delle religiose dall'ambito di applicazione della TARSU; l'esenzione riguarda i locali destinati all'esercizio del culto, non gli spazi abitativi o di vita comunitaria.
Regolamento del Comune di Napoli (art. 4 nella versione vigente all'epoca)
Prevedeva l'esenzione soltanto per i locali destinati all'esercizio del culto; non estendeva l'esenzione ai locali destinati ad alloggio dei religiosi o ad altre attività accessorie.
Massime di principio
- In un RTI (raggruppamento temporaneo di imprese) la mancanza di iscrizione all'albo di una sola componente non annulla la legittimazione dell'intero raggruppamento se le altre imprese iscritte svolgono le "attività principali" di accertamento e riscossione.
- Per eccepire la carenza di legittimazione di un concessionario occorre dimostrare che l'atto impugnato è stato concretamente posto in essere dall'impresa non iscritta e non da una delle imprese iscritte del raggruppamento.
- Nella valutazione della legittimazione del concessionario va guardato il contenuto del contratto/disciplinare di gara: se esso distingue attività principali (che richiedono iscrizione) e attività secondarie (che non la richiedono), la distinzione è rilevante e vincolante.
- L'esenzione TARSU per luoghi di culto è limitata ai locali effettivamente destinati all'esercizio del culto; locali adibiti ad alloggio, servizi o vita comunitaria non godono dell'esenzione, essendo produttivi di rifiuti soggetti a tassa.
- Nelle controversie su legittimazione e esenzioni è cruciale l'istruttoria documentale: misurazione delle superfici, destinazione d'uso effettiva e documentazione della ripartizione delle attività tra i componenti del RTI.
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