Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 07/01/2020 n. 218 - Comm. Trib. Reg. per la Campania

Massima n. 72/2020 PROCESSO TRIBUTARIO - Riscossione - Legittimazione attiva- RTI - Iscrizione all'albo - Necessità per tutti i componenti - Esclusione.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Impugnazione dell'avviso di accertamento TARSU n. XXX/2010 notificato il 02.01.2018 per gli anni 2011-2012 per €95.966,00. Il ricorrente eccepiva (i) prescrizione/decadenza dell'Ufficio, (ii) carenza di legittimazione attiva del RTI per mancata iscrizione all'albo ministeriale (DM 289/2000) di una componente (Ottogas s.r.l.), (iii) difetto di motivazione, (iv) diritto all'esenzione come luogo di culto, (v) errata misurazione delle superfici, errata destinazione d'uso e illegittimità delle sanzioni.

La decisione

La CTP di Napoli aveva accolto il ricorso ritenendo carente la legittimazione attiva del RTI. La Corte d'appello ha però accolto l'appello del RTI: ha ritenuto che la mancata iscrizione all'albo di una componente (Ottogas s.r.l.) non pregiudichi la legittimazione del raggruppamento quando a svolgere le "attività principali" di accertamento e riscossione siano imprese del RTI regolarmente iscritte (Agenzia delle Entrate Riscossione e GESET). Non risultando che l'avviso fosse riferibile a Ottogas, la legittimazione è stata riconosciuta. Nel merito il Collegio ha respinto l'esenzione: gli alloggi, refettorio, cucina e altri locali destinati alla vita comunitaria non rientrano nell'esenzione prevista per i locali adibiti all'esercizio del culto (art. 62 co.1 d.lgs. 507/1993 e regolamento comunale), essendo produttivi di rifiuti soggetti a tassa. Pertanto il gravame del contribuente è stato rigettato; l'appello del RTI è stato accolto e le spese compensate.

Norme richiamate

  • DM 289/2000 (albo dei concessionari)

    L'iscrizione all'albo è necessaria per lo svolgimento delle attività principali di liquidazione, accertamento e riscossione; tuttavia, nel raggruppamento temporaneo è sufficiente che le imprese che effettivamente svolgono le attività principali risultino iscritte, mentre le imprese che eseguono compiti meramente complementari (es. stampa, imbustamento, comunicazione) non necessitano di iscrizione per non far venir meno la legittimazione dell'intero RTI.

  • art. 62 co. 1 d.lgs. 507/1993

    La norma non esclude gli immobili adibiti ad alloggio delle religiose dall'ambito di applicazione della TARSU; l'esenzione riguarda i locali destinati all'esercizio del culto, non gli spazi abitativi o di vita comunitaria.

  • Regolamento del Comune di Napoli (art. 4 nella versione vigente all'epoca)

    Prevedeva l'esenzione soltanto per i locali destinati all'esercizio del culto; non estendeva l'esenzione ai locali destinati ad alloggio dei religiosi o ad altre attività accessorie.

Massime di principio

  • In un RTI (raggruppamento temporaneo di imprese) la mancanza di iscrizione all'albo di una sola componente non annulla la legittimazione dell'intero raggruppamento se le altre imprese iscritte svolgono le "attività principali" di accertamento e riscossione.
  • Per eccepire la carenza di legittimazione di un concessionario occorre dimostrare che l'atto impugnato è stato concretamente posto in essere dall'impresa non iscritta e non da una delle imprese iscritte del raggruppamento.
  • Nella valutazione della legittimazione del concessionario va guardato il contenuto del contratto/disciplinare di gara: se esso distingue attività principali (che richiedono iscrizione) e attività secondarie (che non la richiedono), la distinzione è rilevante e vincolante.
  • L'esenzione TARSU per luoghi di culto è limitata ai locali effettivamente destinati all'esercizio del culto; locali adibiti ad alloggio, servizi o vita comunitaria non godono dell'esenzione, essendo produttivi di rifiuti soggetti a tassa.
  • Nelle controversie su legittimazione e esenzioni è cruciale l'istruttoria documentale: misurazione delle superfici, destinazione d'uso effettiva e documentazione della ripartizione delle attività tra i componenti del RTI.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.