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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 41605/2023 del 13/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale per il riesame di Napoli del 04/05/2023 che aveva rigettato il riesame avverso il provvedimento del GIP di custodia cautelare in carcere nei suoi confronti per il reato previsto dall'art. 452-quaterdecies c.p., relativo allo sversamento illecito di 9.600 tonnellate di terre e rocce da scavo e inerti contenenti amianto e idrocarburi sul terreno di sua proprietà. Nel ricorso per cassazione il Franzese deduceva: (i) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 273 c.p.p., sostenendo che i «gravi indizi» a suo carico erano stati tratti dal Tribunale essenzialmente da conversazioni post factum con Annunziata Livio, di contenuto non univoco, omettendo di valutare le prove e le allegazioni difensive che dimostravano come il Franzese avesse cercato terra di riporto per lavori leciti e conoscesse solo Annunziata Livio; (ii) violazione dell'art. 274 c.p.p. in ordine al periculum in mora, lamentando carente motivazione circa la pericolosità e l'attualità dell'esigenza cautelare, nonché la mancata considerazione della sua incensuratezza, della regolare attività imprenditoriale e della condotta post-factum.

La decisione

Il ricorrente ha rinunciato al ricorso con atto del 07/09/2023. Perciò la Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Richiamata la sentenza della Corte costituzionale 13/06/2000 n.186 e rilevata l'assenza di elementi che dimostrino colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la Corte ha disposto, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., l'onere delle spese del procedimento a carico del ricorrente e ha condannato lo stesso al versamento di euro 500,00 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 452-quaterdecies cod. pen.

    Norma penale richiamata come contestazione sostanziale: disciplina lo sversamento illecito di rifiuti pericolosi, contestato per l'abbandono di terre e inerti contenenti amianto e idrocarburi che hanno formato una discarica abusiva sul terreno del Franzese.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente relativo alla valutazione probatoria e alla necessità di adeguata motivazione sui gravi indizi di colpevolezza.

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Norma richiamata in relazione ai mezzi di prova e alla loro valutazione nell'ambito della formazione del convincimento sui gravi indizi.

  • art. 274 cod. proc. pen.

    Articolo evocato con riferimento alla valutazione del periculum in mora (necessità cautelare) e alla richiesta di motivazione rigorosa circa la pericolosità e l'attualità dell'esigenza cautelare.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per l'onere delle spese a carico del ricorrente e per il versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso.

  • Sentenza Corte costituzionale 13/06/2000, n. 186

    Richiamata per affermare che non sussistono elementi che dimostrino che la parte abbia proposto il ricorso 'con colpa' nella determinazione della causa di inammissibilità; ciò incide sull'applicazione delle sanzioni pecuniarie/processuali.

Massime di principio

  • La rinuncia formale al ricorso comporta, di regola, la dichiarazione di inammissibilità e l'imposizione delle spese e delle somme previste dall'art. 616 c.p.p.; pertanto, valutare attentamente l'opportunità di rinunciare prima di compiere l'atto.
  • Per contrastare la custodia cautelare è necessario produrre argomentazioni e prove concrete atte a incidere sui due profili richiesti dalla legge: l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza e l'attualità del periculum in mora; mere deduzioni congetturali o basate su conversazioni post factum sono deboli.
  • Il giudice del riesame richiede una motivazione non equivoca e non meramente congetturale quando ricava la consapevolezza del reo da elementi indiziari: le difese devono documentare alternative plausibili e contestare la logica indiziaria adottata.
  • L'assenza di precedenti penali, lo svolgimento di attività imprenditoriale lecita e una condotta collaborativa post-fatto sono elementi rilevanti da valorizzare nella valutazione del periculum in mora e possono ridurre l'attualità dell'esigenza cautelare se adeguatamente documentati.
  • In procedimenti per reati ambientali o sversamento illecito, è utile contestare tecnicamente il nesso tra attività del ricorrente e i rifiuti (proprietà, disponibilità, responsabilità gestionale) e proporre accertamenti (perizie, rilievi) prima del riesame o del giudizio cautelare.

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