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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32509/2022 del 04/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (agente riscossione)

La controversia

La controversia nasce dall'impugnazione di un'intimazione di pagamento notificata dall'agente della riscossione per il mancato pagamento di somme iscritte a ruolo in numerose cartelle esattoriali riferite a tributi. Il contribuente aveva visto dichiarare inammissibile il ricorso originario dalla CTP e la decisione era stata confermata in appello dalla CTR, sul rilievo che le cartelle presupposte risultavano ritualmente notificate all'indirizzo di residenza del destinatario, con conseguente definitività degli atti prodromici non impugnati tempestivamente. In cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi: 1) omesso esame delle relate di notifica e delle contestazioni sulle singole notifiche, con conseguente mancata declaratoria di nullità o inesistenza delle notifiche; 2) nullità della sentenza per non avere considerato l'inutilizzabilità della documentazione prodotta dall'agente della riscossione, benché disconosciuta, e quindi la prescrizione dei crediti; 3) omessa pronuncia sull'inutilizzabilità di tale documentazione e sulla prescrizione; 4) omessa pronuncia sulla dedotta mancanza di sottoscrizione delle cartelle, invocando l'art. 7, comma 2, lett. a), della L. n. 212 del 2000 e la Circolare 16/E del 2008.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto inammissibile il primo motivo perché non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla ritualità della notifica risultante dall'avviso di ricevimento e dal certificato di residenza; ha ritenuto infondato il secondo motivo perché il disconoscimento delle copie fotostatiche era generico e non specifico rispetto ai singoli documenti; ha ritenuto infondato anche il terzo motivo perché la pretesa prescrizione era stata dedotta come conseguenza dell'asserita mancata notifica delle cartelle, circostanza esclusa dai giudici di merito e comunque preclusa dall'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992, trattandosi di vizi di atti presupposti non tempestivamente impugnati; ha infine respinto il quarto motivo, osservando che la dedotta mancanza di sottoscrizione delle cartelle non era autonomamente spendibile senza un previo accertamento dell'invalidità della notifica degli atti stessi, esclusa in fatto e in diritto dai giudici di merito. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.

    Il motivo ex n. 5 deve essere specifico e deve confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; non può risolversi in una doglianza generica o sganciata dalle argomentazioni effettivamente poste a base della decisione.

  • art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992

    L'impugnazione dell'atto consequenziale non consente di far valere vizi degli atti presupposti ormai divenuti definitivi per mancata tempestiva impugnazione.

  • art. 7, comma 2, lett. a), L. n. 212 del 2000

    La censura relativa alla sottoscrizione delle cartelle è stata ritenuta non decisiva nel caso concreto, poiché presupponeva comunque l'invalidità della notifica degli atti prodromici.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione è inammissibile quando non si confronta con la ratio decidendi della sentenza impugnata e non offre una critica specifica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione.
  • La contestazione della conformità all'originale di una copia documentale deve essere chiara, circostanziata e riferita a uno specifico documento e a specifici profili di difformità; un disconoscimento generico o cumulativo è inefficace.
  • L'avviso di ricevimento della raccomandata costituisce prova della notificazione dell'atto; una volta accertata la ritualità della notifica, la parte destinataria non può pretendere di rimettere in discussione in modo indiretto il contenuto o la validità degli atti presupposti senza un valido attacco alla notificazione.
  • Nel processo tributario, l'impugnazione dell'atto consequenziale non consente di recuperare vizi di atti presupposti ormai definitivi, salvo che tali vizi incidano specificamente sull'atto impugnato nei limiti consentiti dall'art. 19, comma 3, d.lgs. n. 546 del 1992.
  • La deduzione di prescrizione fondata sull'asserita mancata notifica degli atti interruttivi è inammissibile o infondata quando la notificazione degli atti presupposti risulti invece regolarmente eseguita.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossioneImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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