Cassazione Penale, Sentenza n. 37822/2023 del 15/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari del 06/07/2022 su vari profili: carenza o manifesta illogicità della motivazione (per Tisti e Volpe Michele; Volpe Piero; Strisciuglio; Pezzolla), contestazione della qualificazione come "promotore/organizzatore" e della determinazione della pena (per Vispo Giuseppe), vizi nella determinazione della pena in presenza di continuazione (Volpe Alessandro), violazione del divieto di reformatio in peius e irregolarità nella quantificazione degli aumenti per continuazione (Bressani Simone), impugnazione della confisca di un immobile e mancata ammissione di prova (Lastilla Maria Alessandra). In alcuni casi i ricorrenti hanno inoltre richiamato novità legislative (es. legge 150/2022 sul furto) o chiesto declaratoria di improcedibilità per carenza di querela. Le censure si fondano prevalentemente su vizi motivazionali e su presunte errate applicazioni delle norme penali e processuali in tema di circostanze, continuazione e confisca.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi fatti valere da Tisti Francesco, Volpe Michele, Vispo Giuseppe, Volpe Piero, Volpe Alessandro, Lobuono Vincenzo, Strisciuglio Francesco, Pezzolla Lorenzo e Lastilla Maria Alessandra, essendo molte questioni precluse per rinuncia parziale ai motivi d'appello o comunque non suscettibili di sindacato in questa sede. Il ricorso di Bressani Simone è stato esaminato e rigettato (cioè respinto nel merito). Le ragioni principali della decisione: (i) la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato limitatamente ai capi rinunciati e rende inammissibili censure attinenti a tali profili; (ii) la Corte d'appello ha fornito motivazione congrua e non manifestamente illogica in ordine al ruolo di Vispo e agli altri profili di fatto; (iii) la determinazione della pena e la ripartizione degli aumenti per continuazione rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e, se gli aumenti sono di esigua entità, l'obbligo motivazionale è attenuato. Conseguenze pratiche: confermata la sostanza della sentenza impugnata; condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende a carico di Tisti Francesco, Volpe Michele, Vispo Giuseppe, Volpe Piero, Volpe Alessandro, Lobuono Vincenzo, Strisciuglio Francesco, Pezzolla Lorenzo e Lastilla Maria Alessandra; rigetto del ricorso di Bressani con conferma della decisione di merito.
Norme richiamate
art. 589 cod. proc. pen.
La rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza nei soli capi oggetto di rinuncia; le censure relative a quei motivi sono inammissibili in Cassazione.
d.P.R. 309/1990, art. 74, comma 1
Norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e che disciplina le qualifiche di capo, promotore, organizzatore o finanziatore; la Corte ha valutato che la contestazione ai sensi di art.74 era adeguatamente motivata in relazione al ruolo attribuito a Vispo.
art. 112, comma 1, n. 2 cod. pen.
Aggravante per avere promosso o organizzato la cooperazione nel singolo reato; la Corte ha rilevato che tale aggravante non si attaglia al profilo associativo disciplinato dall'art.74 d.P.R. 309/90 nel caso concreto.
art. 62-bis cod. pen.
Circostanza attenuante per primo reato commesso; le censure sull'applicazione non erano supportate da argomentazioni tali da superare la discrezionalità del giudice di merito.
artt. 132 e 133 cod. pen.
Criteri per la determinazione della pena e la motivazione sui criteri adottati: la Corte ricorda che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito purché motivata; ove la pena sia prossima al minimo/di media entità non è sempre richiesta motivazione analitica.
art. 81 cod. pen.
Limite del cumulo/continuazione (triplo della pena per il reato più grave): il giudice di merito deve rispettare i limiti e motivare l'aumento per i reati satellite; la Corte ha ritenuto corretta la modalità applicata quando gli aumenti erano di minima entità e distinti per gruppi omogenei.
Sez. U., n. 47127/2021 (Pizzone) - principio giurisprudenziale
Principio richiamato: in caso di reato continuato il giudice deve calcolare e motivare l'aumento di pena per ciascun reato satellite, ma il grado di dettaglio richiesto è correlato all'entità degli aumenti; aumenti di minima entità comportano obbligo motivazionale attenuato.
art. 240-bis cod. pen.
Disciplina della confisca per sproporzione/reati connessi: la Corte ha richiamato che il terzo interessato alla restituzione deve provare la legittima acquisizione o l'assenza di fittizia intestazione; il terzo non può impugnare la confisca nelle stesse forme dell'imputato.
art. 597 cod. proc. pen.
Divieto di reformatio in peius: la Corte ha ricordato i limiti e ha ritenuto conforme l'operato del giudice d'appello quando, assolvendo l'imputato da un reato preso in considerazione per la pena base, ridetermina la pena per il residuo reato purché non superi i limiti già fissati in primo grado.
legge 150/2022 e art. 624 cod. pen. (modifiche richiamate)
Richiamata dai difensori la novella sulla procedibilità del reato di furto; la Corte ha precisato che la nuova regime di improcedibilità per carenza di querela non incide sul giudicato sostanziale nei ricorsi dichiarati inammissibili.
artt. 56, 73, 80 d.P.R. 309/1990
Norme riferite a concorso di persone nel reato, delitti in materia di stupefacenti e aggravanti; la Corte ha valutato l'applicazione e la sussistenza delle fattispecie contestate conformemente alla motivazione di merito.
Massime di principio
- La rinuncia parziale ai motivi d'appello (art. 589 c.p.p.) preclude in Cassazione la possibilità di riproporre censure sui profili rinunciati: chi rinuncia ai motivi perde la possibilità di contestare quegli aspetti in sede di legittimità.
- Le contestazioni sulla qualificazione soggettiva (es. promotore/organizzatore) e sulla valutazione delle prove sono sindacabili in Cassazione solo se la motivazione di merito è manifestamente illogica, contraddittoria o priva di ogni requisito; una motivazione congrua e articolata del giudice d'appello ne frena la riforma in sede di legittimità.
- La determinazione della pena (artt. 132, 133 c.p.) rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione interviene solo in presenza di ragionamento illogico o calcoli errati. Per la continuazione il giudice deve indicare gli aumenti distinti per i reati satellite, ma l'onere motivazionale è proporzionale all'entità degli aumenti.
- In materia di confisca (art. 240-bis c.p.) il terzo intestatario che chiede la restituzione deve provare la legittima acquisizione o l'assenza di fittizia intestazione; il semplice rapporto con il mediatore o l'intestazione formale non è di per sé sufficiente.
- Il divieto di reformatio in peius e i limiti alla rinnovazione istruttoria in appello devono essere rispettati: l'appello dell'imputato non può tradursi in un peggioramento improprio della sua posizione oltre i limiti consentiti.
- Le novità legislative sopravvenute che incidono sulla procedibilità (es. modifiche alla querela) non cancellano automaticamente il 'giudicato sostanziale' o la preclusione derivante da rinunce procedurali; la loro efficacia retroattiva va valutata nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza.
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