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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 37822/2023 del 15/09/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello di Bari del 06/07/2022 su vari profili: carenza o manifesta illogicità della motivazione (per Tisti e Volpe Michele; Volpe Piero; Strisciuglio; Pezzolla), contestazione della qualificazione come "promotore/organizzatore" e della determinazione della pena (per Vispo Giuseppe), vizi nella determinazione della pena in presenza di continuazione (Volpe Alessandro), violazione del divieto di reformatio in peius e irregolarità nella quantificazione degli aumenti per continuazione (Bressani Simone), impugnazione della confisca di un immobile e mancata ammissione di prova (Lastilla Maria Alessandra). In alcuni casi i ricorrenti hanno inoltre richiamato novità legislative (es. legge 150/2022 sul furto) o chiesto declaratoria di improcedibilità per carenza di querela. Le censure si fondano prevalentemente su vizi motivazionali e su presunte errate applicazioni delle norme penali e processuali in tema di circostanze, continuazione e confisca.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili tutti i ricorsi fatti valere da Tisti Francesco, Volpe Michele, Vispo Giuseppe, Volpe Piero, Volpe Alessandro, Lobuono Vincenzo, Strisciuglio Francesco, Pezzolla Lorenzo e Lastilla Maria Alessandra, essendo molte questioni precluse per rinuncia parziale ai motivi d'appello o comunque non suscettibili di sindacato in questa sede. Il ricorso di Bressani Simone è stato esaminato e rigettato (cioè respinto nel merito). Le ragioni principali della decisione: (i) la rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato limitatamente ai capi rinunciati e rende inammissibili censure attinenti a tali profili; (ii) la Corte d'appello ha fornito motivazione congrua e non manifestamente illogica in ordine al ruolo di Vispo e agli altri profili di fatto; (iii) la determinazione della pena e la ripartizione degli aumenti per continuazione rientrano nella discrezionalità del giudice di merito e, se gli aumenti sono di esigua entità, l'obbligo motivazionale è attenuato. Conseguenze pratiche: confermata la sostanza della sentenza impugnata; condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende a carico di Tisti Francesco, Volpe Michele, Vispo Giuseppe, Volpe Piero, Volpe Alessandro, Lobuono Vincenzo, Strisciuglio Francesco, Pezzolla Lorenzo e Lastilla Maria Alessandra; rigetto del ricorso di Bressani con conferma della decisione di merito.

Norme richiamate

  • art. 589 cod. proc. pen.

    La rinuncia parziale ai motivi d'appello determina il passaggio in giudicato della sentenza nei soli capi oggetto di rinuncia; le censure relative a quei motivi sono inammissibili in Cassazione.

  • d.P.R. 309/1990, art. 74, comma 1

    Norma che punisce l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti e che disciplina le qualifiche di capo, promotore, organizzatore o finanziatore; la Corte ha valutato che la contestazione ai sensi di art.74 era adeguatamente motivata in relazione al ruolo attribuito a Vispo.

  • art. 112, comma 1, n. 2 cod. pen.

    Aggravante per avere promosso o organizzato la cooperazione nel singolo reato; la Corte ha rilevato che tale aggravante non si attaglia al profilo associativo disciplinato dall'art.74 d.P.R. 309/90 nel caso concreto.

  • art. 62-bis cod. pen.

    Circostanza attenuante per primo reato commesso; le censure sull'applicazione non erano supportate da argomentazioni tali da superare la discrezionalità del giudice di merito.

  • artt. 132 e 133 cod. pen.

    Criteri per la determinazione della pena e la motivazione sui criteri adottati: la Corte ricorda che la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito purché motivata; ove la pena sia prossima al minimo/di media entità non è sempre richiesta motivazione analitica.

  • art. 81 cod. pen.

    Limite del cumulo/continuazione (triplo della pena per il reato più grave): il giudice di merito deve rispettare i limiti e motivare l'aumento per i reati satellite; la Corte ha ritenuto corretta la modalità applicata quando gli aumenti erano di minima entità e distinti per gruppi omogenei.

  • Sez. U., n. 47127/2021 (Pizzone) - principio giurisprudenziale

    Principio richiamato: in caso di reato continuato il giudice deve calcolare e motivare l'aumento di pena per ciascun reato satellite, ma il grado di dettaglio richiesto è correlato all'entità degli aumenti; aumenti di minima entità comportano obbligo motivazionale attenuato.

  • art. 240-bis cod. pen.

    Disciplina della confisca per sproporzione/reati connessi: la Corte ha richiamato che il terzo interessato alla restituzione deve provare la legittima acquisizione o l'assenza di fittizia intestazione; il terzo non può impugnare la confisca nelle stesse forme dell'imputato.

  • art. 597 cod. proc. pen.

    Divieto di reformatio in peius: la Corte ha ricordato i limiti e ha ritenuto conforme l'operato del giudice d'appello quando, assolvendo l'imputato da un reato preso in considerazione per la pena base, ridetermina la pena per il residuo reato purché non superi i limiti già fissati in primo grado.

  • legge 150/2022 e art. 624 cod. pen. (modifiche richiamate)

    Richiamata dai difensori la novella sulla procedibilità del reato di furto; la Corte ha precisato che la nuova regime di improcedibilità per carenza di querela non incide sul giudicato sostanziale nei ricorsi dichiarati inammissibili.

  • artt. 56, 73, 80 d.P.R. 309/1990

    Norme riferite a concorso di persone nel reato, delitti in materia di stupefacenti e aggravanti; la Corte ha valutato l'applicazione e la sussistenza delle fattispecie contestate conformemente alla motivazione di merito.

Massime di principio

  • La rinuncia parziale ai motivi d'appello (art. 589 c.p.p.) preclude in Cassazione la possibilità di riproporre censure sui profili rinunciati: chi rinuncia ai motivi perde la possibilità di contestare quegli aspetti in sede di legittimità.
  • Le contestazioni sulla qualificazione soggettiva (es. promotore/organizzatore) e sulla valutazione delle prove sono sindacabili in Cassazione solo se la motivazione di merito è manifestamente illogica, contraddittoria o priva di ogni requisito; una motivazione congrua e articolata del giudice d'appello ne frena la riforma in sede di legittimità.
  • La determinazione della pena (artt. 132, 133 c.p.) rientra nella discrezionalità del giudice di merito; la Cassazione interviene solo in presenza di ragionamento illogico o calcoli errati. Per la continuazione il giudice deve indicare gli aumenti distinti per i reati satellite, ma l'onere motivazionale è proporzionale all'entità degli aumenti.
  • In materia di confisca (art. 240-bis c.p.) il terzo intestatario che chiede la restituzione deve provare la legittima acquisizione o l'assenza di fittizia intestazione; il semplice rapporto con il mediatore o l'intestazione formale non è di per sé sufficiente.
  • Il divieto di reformatio in peius e i limiti alla rinnovazione istruttoria in appello devono essere rispettati: l'appello dell'imputato non può tradursi in un peggioramento improprio della sua posizione oltre i limiti consentiti.
  • Le novità legislative sopravvenute che incidono sulla procedibilità (es. modifiche alla querela) non cancellano automaticamente il 'giudicato sostanziale' o la preclusione derivante da rinunce procedurali; la loro efficacia retroattiva va valutata nei limiti stabiliti dalla giurisprudenza.

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