Cassazione Penale, Ordinanza n. 19002/2026 del 26/05/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (giudice)
La controversia
La Corte esamina i ricorsi proposti nell'interesse di due imputati avverso la sentenza che li aveva condannati per resistenza a pubblico ufficiale. Nel ricorso si deducevano censure ritenute dalla Cassazione meramente apodittiche e generiche, formulate con clausole di stile e prive di specifici riferimenti alla motivazione della decisione impugnata, sia quanto alla responsabilità sia quanto al trattamento sanzionatorio. La sentenza di merito, richiamata dalla Corte, aveva ricostruito una vicenda in cui gli imputati, dopo essersi dati a una fuga in automobile per sottrarsi al controllo della polizia, una volta costretti a fermarsi avrebbero assunto atteggiamenti aggressivi e minacciosi verso gli agenti, per ostacolarne il compimento degli atti d'ufficio. La motivazione sul punto pena era stata ritenuta completa, valorizzando la gravità del fatto e i numerosi precedenti penali degli imputati.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto che le doglianze non fossero consentite in sede di legittimità perché non confrontate in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata e perché meramente assertive. Conseguentemente ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, rilevando la sussistenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità ai sensi del principio richiamato dalla Corte costituzionale.
Norme richiamate
art. 337 c.p.
Norma incriminatrice oggetto della condanna confermata in fatto dai giudici di merito; la condotta descritta integra resistenza a pubblico ufficiale mediante fuga, aggressività e minacce per ostacolare atti d'ufficio.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, ove non manchi la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Corte cost. n. 186 del 2000
È richiamata per affermare che la condanna alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende presuppone che il ricorrente abbia proposto il ricorso versando in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità sono inammissibili i motivi di ricorso che si risolvano in censure generiche, apodittiche o meramente assertive, prive di uno specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata.
- Quando la sentenza di merito contenga una ricostruzione puntuale dei fatti e un corretto sussunto della condotta nella fattispecie incriminatrice, la Cassazione non può essere sollecitata a una rivalutazione meramente fattuale tramite doglianze di stile.
- La motivazione sul trattamento sanzionatorio è sufficiente se valorizza la gravità oggettiva del fatto e la personalità dell'imputato desunta dai precedenti penali, senza necessità di ulteriore analitica confutazione di censure generiche.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna alle spese processuali e, salvo assenza di colpa del ricorrente, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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