Sentenza n. 6989/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del TAR Lazio, Sez. V Bis, Roma, n. 1586, pubblicata il 27 gennaio 2026 e non notificata, resa tra le parti nel giudizio R.G. n. 11442/2025, nella parte in cui è stata disattesa la doglianza di ENPAPI in merito al rigetto della propria istanza di accesso volta ad ottenere l’ostensione degli screenshot delle chat di whatsapp.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di accesso agli screenshot di chat WhatsApp allegati a un reclamo relativo a una violazione di dati personali
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L’ente previdenziale aveva chiesto al Garante l’accesso alla documentazione relativa a reclami presentati da iscritti per pretese violazioni di dati personali, inclusi gli screenshot di una chat WhatsApp e fotografie di ulteriori screenshot prodotti dal professionista reclamante. Il Garante aveva parzialmente accolto l’istanza, negando l’ostensione degli screenshot delle conversazioni. Il TAR aveva accolto il ricorso solo quanto alle fotografie degli screenshot del sito istituzionale dell’ente e lo aveva respinto quanto agli screenshot WhatsApp. L’appello deduceva l’erroneità del bilanciamento tra riservatezza dei controinteressati ed esigenze difensive dell’ente, con riferimento all’art. 15 Cost., agli artt. 22 e seguenti e all’art. 24, comma 7, l. n. 241/1990, nonché all’art. 116, comma 4, c.p.a.; contestava inoltre l’errata o omessa valutazione della documentazione acquisita, ai sensi dell’art. 64, commi 2 e 4, c.p.a., e il difetto di motivazione. L’ente richiamava anche ulteriori procedimenti, inclusi procedimenti penali, ma tali procedimenti non erano stati indicati nelle istanze di accesso originarie e integrative.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l’appello e confermato il rigetto della domanda di accesso agli screenshot WhatsApp. In primo luogo, ha ritenuto decisiva la sopravvenuta archiviazione del reclamo, intervenuta senza l’adozione di provvedimenti collegiali, poiché l’anomalia del sistema era stata risolta entro un’ora, l’accesso non autorizzato aveva riguardato un solo soggetto dello stesso ambito lavorativo e gli effetti sui diritti e sulle libertà degli interessati non erano stati significativamente pregiudizievoli. Tale esito escludeva i presupposti peculiari dell’accesso difensivo, anche nella forma più rigorosa dell’accesso strettamente indispensabile a dati sensibili. Gli ulteriori procedimenti richiamati dall’ente non erano rilevanti, perché non erano stati indicati nelle istanze di accesso. In secondo luogo, il Collegio ha qualificato i messaggi WhatsApp conservati sul dispositivo come corrispondenza, tutelata dall’art. 15 Cost. anche dopo la ricezione, almeno finché non perda ogni carattere di attualità e non divenga un documento meramente storico. La produzione dei messaggi in un reclamo può farli entrare nel procedimento e renderli astrattamente accessibili a fini difensivi, ma ciò non elimina la necessità di dimostrare la necessità e l’indispensabilità dell’ostensione. Nel caso concreto tale dimostrazione mancava e la chat coinvolgeva inoltre soggetti terzi estranei al reclamo. Le spese del grado sono state compensate per la peculiarità della questione e la sopravvenuta archiviazione.
Norme richiamate
art. 15 Cost.
se in generale un ente previdenziale sottoposto al potere di vigilanza del Ministero ha diritto di accedere alla copia integrale degli esposti e delle segnalazioni, comprensiva dei nominativi dei firmatari, in dettaglio l’ostensione non può riguardare un documento costituito da screenshot di conversazioni intercorse attraverso lo scambio di messaggi elettronici tra persone determinate ed in gran parte estranee al reclamo, in quanto qualificabile come «corrispondenza privata», in quanto tale «segreta», a tutela della libertà e della riservatezza delle comunicazioni, come sancite dall’art. 15 Cost., nonché della protezione dei dati personali dei soggetti coinvolti”, in specie laddove in relazione a tale corrispondenza privata non se ne evidenzi la necessità e indispensabilità;
Gli screenshot di conversazioni WhatsApp tra persone determinate costituiscono corrispondenza privata coperta dalla segretezza e dalla tutela della libertà e riservatezza delle comunicazioni. L’accesso difensivo non prevale automaticamente, ma richiede la dimostrazione della necessità e indispensabilità dell’ostensione.
artt. 22 e ss. l. n. 241/1990
sulla scorta di tali principi va pertanto confermato il rigetto dei motivi dedotti avverso il rigetto dell’istanza ex art. 22 della legge n. 241 cit. nella parte in cui è volta ad ottenere l’accesso agli screenshot di whatsapp;
L’accesso documentale agli screenshot WhatsApp può essere negato quando la documentazione incide sulla segretezza della corrispondenza privata e l’istante non dimostra il requisito rafforzato della necessità e indispensabilità.
art. 24, comma 7, l. n. 241/1990
se è pur vero che nel momento in cui una chat di messaggistica ed i relati i messaggi vengono prodotti ed allegati ad un atto di reclamo gli stessi possono perdere (in relazione alla relativa invocazione in termini di prova dei fatti reclamati) la loro caratteristica divenendo atti del procedimento, con conseguente rilevanza anche in termini quindi di accesso difensivo, nel caso di specie – oltre alla predetta archiviazione – parte istante non ha dimostrato i profili di necessità ed indispensabilità, così come richiesti dallo stesso art. 24 comma 7 cit., oltre alla circostanza per cui, trattandosi di una chat, vengono ad essere coinvolti anche soggetti terzi estranei al reclamo;
La trasformazione della chat allegata a un reclamo in documento del procedimento non rende l’accesso automaticamente dovuto. L’istante deve provare la necessità e indispensabilità della conoscenza, tenendo conto anche della presenza di terzi estranei al procedimento.
art. 116 c.p.a.
sulla scorta di tali principi va pertanto confermato il rigetto dei motivi dedotti avverso il rigetto dell’istanza ex art. 22 della legge n. 241 cit. nella parte in cui è volta ad ottenere l’accesso agli screenshot di whatsapp;
Nel giudizio in materia di accesso, la tutela giurisdizionale non conduce all’ostensione quando il bilanciamento tra esigenze difensive e riservatezza della corrispondenza privata depone per la prevalenza di quest’ultima.
art. 11, comma 1, lett. b), Regolamento n. 1/2019 del Garante del 4 aprile 2019
dall’analisi degli atti emerge infatti l’archiviazione del reclamo con nota prot. n. 130645 del 3.10.2025 (comunicata all’odierno appellante in pari data con nota prot. n. 130636), senza l’adozione di provvedimenti collegiali, ai sensi dell’art. 11, comma 1, lett. b), del Regolamento n. 1/2019 del 4.04.2019 concernente le procedure interne aventi rilevanza esterna, laddove si evidenziava che l’accesso da parte di terzi ai dati personali del reclamante era derivato da un’imprevedibile anomalia del sistema e che l’Ente ha risolto prontamente l’anomalia entro un’ora, impedendo così ulteriori accessi non autorizzati, con la conseguenza che gli esiti non sono stati significativamente pregiudizievoli per i diritti e le libertà degli interessati, considerato che i dati riferiti al reclamante sono stati visualizzati solamente da un soggetto, appartenente al medesimo ambito lavorativo;
La disposizione regolamentare consente l’archiviazione del reclamo senza provvedimento collegiale nei casi in cui l’anomalia sia stata prontamente risolta e gli effetti sulla sfera dei soggetti interessati non siano significativamente pregiudizievoli; tale archiviazione incide sulla valutazione della necessità dell’accesso difensivo.
Massime di principio
- I messaggi WhatsApp, gli SMS e le e-mail conservati nella memoria di un dispositivo elettronico mantengono la natura di corrispondenza anche dopo la ricezione, almeno finché conservano attualità rispetto all’interesse alla riservatezza e non si trasformano in documenti meramente storici.
- La produzione di messaggi WhatsApp in un reclamo può farli divenire documenti del procedimento amministrativo e renderli astrattamente accessibili a fini difensivi, ma non elimina la tutela della corrispondenza privata né dispensa l’istante dalla prova della necessità e indispensabilità dell’ostensione.
- L’accesso difensivo a una chat allegata a un procedimento deve essere negato quando l’istante non dimostri un rapporto concreto di necessità e indispensabilità con la cura o difesa di propri interessi giuridici, soprattutto se la chat coinvolge soggetti terzi estranei al procedimento.
- La sopravvenuta archiviazione del reclamo, intervenuta perché l’anomalia è stata prontamente risolta e non ha prodotto effetti significativamente pregiudizievoli, può escludere i presupposti peculiari dell’accesso difensivo, anche rispetto a dati potenzialmente sensibili.
- La tutela dell’accesso agli esposti e alle segnalazioni non comporta automaticamente l’ostensione di screenshot di conversazioni private: la copia integrale dell’esposto può essere accessibile, mentre la corrispondenza privata allegata resta soggetta a un bilanciamento rafforzato con la segretezza delle comunicazioni e la protezione dei dati personali.
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